L'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (Ufficio) è il servizio responsabile ai sensi della legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo[2] e della relativa legislazione, per quanto i compiti non vengano assegnati esplicitamente a un altro servizio.
618.110
Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo
(OLAdLSA)
Preambolo
visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]
1. Competenze
Art. 1 * Ufficio della migrazione e del diritto civile 1. Principio
Art. 2 2. Interlocutore in materia di integrazione e razzismo
L'Ufficio funge da interlocutore cantonale per Confederazione, Cantoni e comuni in materia di integrazione e razzismo.
Esso attua l'obbligo di informazione nei confronti dell'Ufficio federale competente.
Art. 3 3. Servizio specializzato per l'integrazione
L'Ufficio gestisce un Servizio specializzato per l'integrazione che:
- offre consulenza al Governo in materia di integrazione;
- attua i compiti di integrazione dell'Ufficio e della strategia di integrazione cantonale;
- offre consulenza e sostiene le autorità cantonali e i comuni nell'attuazione dei loro compiti di integrazione.
Il Servizio specializzato è l'interlocutore per le domande in materia di integrazione di migranti, autorità cantonali e comunali, istituti attivi nel settore dell'integrazione, nonché di terzi.
Art. 4 4. Consultorio per il ritorno
L'Ufficio gestisce un Consultorio per il ritorno che:
- effettua la consulenza per il ritorno;
- versa l'aiuto finanziario al ritorno del Cantone;
- presenta la richiesta di aiuto finanziario al ritorno della Confederazione.
Art. 5 Autorità preposta al mercato del lavoro
L'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro è l'autorità preposta al mercato del lavoro.
Con degli accordi l'autorità preposta al mercato del lavoro può delegare completamente o parzialmente dei compiti all'Ufficio.
2. Procedura di rilascio di permessi di soggiorno
Art. 6 Inoltro della domanda 1. Domande di persone in Svizzera
Le domande di persone che soggiornano in Svizzera vanno inoltrate al comune di domicilio.
I comuni inoltrano all'Ufficio la documentazione completa della domanda con una presa di posizione.
Art. 7 2. Domande di persone all'estero
Le domande di persone che soggiornano all'estero vanno di regola inoltrate all'Ufficio.
Le domande di ricongiungimento familiare vanno inoltrate al comune di domicilio del richiedente.
Art. 8 Verifica relativa alle condizioni del mercato del lavoro
L'Ufficio inoltra all'autorità preposta al mercato del lavoro le domande che necessitano di un esame relativo alle condizioni del mercato del lavoro.
Art. 9 Notifica e incasso
Al momento della notifica i comuni controllano l'identità dello straniero.
Essi forniscono i documenti di legittimazione agli stranieri e si occupano di regola dell'incasso.
3. Obblighi nel settore degli stranieri
Art. 10 Richiesta di rimborso 1. Oggetto
Conformemente all'articolo 7 della legge, tra le spese dell'ente pubblico rientrano tutte le spese delle autorità cantonali e comunali, come pure delle istituzioni di diritto privato e delle persone giuridiche, risultate dallo svolgimento di un compito di diritto pubblico.
Le spese di diritto privato, che non si fondano su un mandato legislativo, non possono essere rimborsate.
Art. 11 2. Incasso
I creditori possono richiedere l'incasso di crediti all'Ufficio.
Il versamento ai creditori avviene solo dopo la ricezione dell'ammontare del credito deciso.
Art. 12 Esame degli atti e obbligo di informazione 1. Datore di lavoro
Su richiesta, i datori di lavoro sono tenuti ad accordare l'esame dei contratti di lavoro e della contabilità degli stipendi degli stranieri, e, se richiesto, sono tenuti a fornire informazioni.
Art. 13 2. Autorità sociali
Nel caso di una procedura di rilascio, proroga o revoca di un permesso di soggiorno, le autorità sociali competenti devono accordare l'esame completo degli atti e devono e fornire le informazioni richieste.
Art. 14 Obbligo di notifica
I comuni notificano all'Ufficio la fine della convivenza di uno straniero.
Le autorità cantonali e comunali notificano all'Ufficio tutte le infrazioni alla legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo.
4. Integrazione
4.1. Compiti del Cantone e dei Comuni
Art. 15 Gestione 1. Commissione per l'integrazione
Per la determinazione dell'orientamento strategico della promozione dell'integrazione cantonale, il Governo istituisce una Commissione per l'integrazione presieduta dall'Ufficio.
Essa si compone di rappresentanti dei servizi interessati nel loro settore di competenza da questioni relative alla migrazione e di rappresentanti dei comuni, nonché di altri istituti attivi nel campo dell'integrazione.
… *
Art. 16 2. Programma di integrazione
La Commissione per l'integrazione elabora all'attenzione del Governo un programma di integrazione per la popolazione residente permanente straniera. Al riguardo considera l'orientamento strategico della Confederazione, nonché le caratteristiche e le necessità cantonali.
Essa verifica regolarmente la strategia di integrazione cantonale in base alle necessità esistenti, alla fattibilità e al raggiungimento degli obiettivi.
Art. 17 Coordinamento 1. Promozione dell'integrazione primaria
Nel quadro delle strutture ordinarie le autorità cantonali e i comuni competenti provvedono a coordinare le loro misure di integrazione, in particolare nei settori della formazione, del lavoro e della sicurezza sociale.
Essi informano l'Ufficio sulle offerte di integrazione esistenti e lo coinvolgono in modo adeguato nella pianificazione delle misure di integrazione.
Art. 18 2. Promozione dell'integrazione sussidiaria
All'occorrenza, l'Ufficio coinvolge i comuni nel coordinamento dei progetti e delle misure di integrazione esterni alle strutture ordinarie.
Art. 19 Informazione 1. In generale
Le autorità cantonali e i comuni competenti assicurano un'informazione adeguata in merito ai compiti delle strutture ordinarie, come pure in merito ai relativi diritti e doveri.
L'Ufficio informa su progetti e su misure di integrazione esistenti al di fuori delle strutture ordinarie.
Art. 20 2. Pubbliche relazioni
L'Ufficio informa la popolazione sulla politica migratoria, sulla particolare situazione degli stranieri, sugli obiettivi dell'integrazione e sulla politica di integrazione cantonale.
Le autorità cantonali e i comuni sono tenuti a fornire all'Ufficio le informazioni necessarie al riguardo.
Art. 21 3. Scambio di informazioni
Se del caso l'Ufficio organizza conferenze specialistiche al fine di scambiare informazioni ed esperienze.
Le autorità cantonali e i comuni possono chiedere il sostegno dell'Ufficio in caso di incontri di formazione e di perfezionamento specialistici.
Art. 22 Collaborazione
L'Ufficio collabora con i comuni e con le autorità federali e cantonali che svolgono compiti simili o sono interessati nel loro settore di competenza da questioni relative alla migrazione.
L'Ufficio può costituire dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei compiti di integrazione che gli sono stati affidati.
Art. 23 Accordi di integrazione
L'Ufficio può stipulare accordi di integrazione conformemente alla legge federale sugli stranieri[3].
Nel loro ambito di competenza, chiamando a consulto il Servizio specializzato per l'integrazione, le autorità cantonali o comunali possono concludere con gli stranieri accordi di integrazione più ampi, tramite obblighi legali.
L'Ufficio deve essere informato degli accordi di integrazione più ampi conclusi.
4.2. Promozione dell'integrazione della popolazione residente permanente straniera
Art. 24 Promozione 1. Promozione dell'integrazione primaria
Le autorità cantonali e i comuni promuovono l'integrazione tramite le strutture ordinarie, in particolare nei settori della formazione, del lavoro e della sicurezza sociale. Essi mettono a disposizione delle offerte per permettere a tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalla loro origine, di accedere in misura uguale alla vita sociale, economica e culturale.
I comuni che nell'ambito delle strutture ordinarie della scuola dell'obbligo non hanno messo a disposizione le misure di integrazione necessarie alla pomozione linguistica di bambini e di giovani conformemente alle direttive del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, possono essere chiamati dall'Ufficio della formazione professionale a sostenere le spese dei corsi di lingua in vista dell'integrazione professionale.
Art. 25 2. Promozione dell'integrazione sussidiaria
Per progetti o misure di integrazione che non hanno accesso a un finanziamento strutturale possono venire stanziati contributi finanziari.
Ai sensi di un finanziamento iniziale possono essere stanziati contributi finanziari limitati nel tempo a favore di misure di integrazione, qualora le strutture ordinarie non tengano sufficientemente conto delle esigenze specifiche. In caso di bisogno comprovato, al più tardi dopo cinque anni le strutture ordinarie devono assumersi le spese necessarie a tali misure di integrazione.
… *
Art. 26 Contributi finanziari 1. Programma di integrazione
L'Ufficio allestisce un programma di integrazione in considerazione delle direttive della Confederazione e delle necessità cantonali. Il programma contiene in particolare l'orientamento e l'obiettivo della promozione dell'integrazione, nonché gli indicatori per determinare il raggiungimento degli obiettivi.
Sulla base del programma di integrazione, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (Dipartimento) può stipulare un accordo di programma con l'Ufficio federale competente. *
L'Ufficio è responsabile dell'attuazione del programma di integrazione.
Art. 27 2. Settori di promozione
I contributi finanziari vengono stanziati nell'ambito dei crediti approvati, se sono soddisfatti i requisiti del programma di integrazione. Non vi è alcun diritto a un contributo finanziario.
Progetti o misure di integrazione che non soddisfano le direttive della Confederazione (programma finalizzato) possono essere sostenuti finanziariamente se corrispondono all'orientamento strategico della promozione cantonale dell'integrazione. Esso si basa sul programma di integrazione per la popolazione residente permanente straniera del Cantone dei Grigioni.
Inoltre, i progetti o le misure di integrazione devono orientarsi alle necessità quotidiane e promuovere la competenza individuale degli stranieri.
Art. 28 3. Competenze per la garanzia e il versamento
… *
L'autorizzazione di contributi finanziari a favore di progetti o misure di integrazione si conforma all'articolo 44 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale. *
In caso di contributi finanziari una tantum o ricorrenti che superano i 30 000 franchi, è necessario un accordo di prestazioni. In caso di contributi finanziari inferiori possono essere conclusi accordi di prestazioni a discrezione dell'Ufficio.
Art. 29 4. Procedura
Le domande di contributi finanziari per progetti o misure di integrazione vanno inoltrate all'Ufficio conformemente alle direttive.
L'Ufficio decide sul sostegno finanziario di singoli progetti o misure di integrazione, nell'ambito della sua competenza di spesa.
I progetti che superano la competenza di spesa dell'Ufficio vengono presentati al Dipartimento per l'approvazione.
Art. 30 5. Valutazione
Dopo la conclusione del progetto o della misura d'integrazione, all'Ufficio vanno inoltrati, secondo le direttive, un rapporto conclusivo e un conteggio finale.
Nel caso di progetti o misure d'integrazione pluriennali vanno inoltre inoltrati rapporti intermedi annuali secondo le direttive dell'Ufficio, come pure il conteggio finale annuale.
L'Ufficio verifica i progetti o le misure d'integrazione per quanto riguarda la destinazione vincolata e il raggiungimento degli obiettivi. In caso di mancato adempimento delle direttive sono possibili riduzioni dei mezzi finanziari autorizzati.
Art. 31 6. Modalità di versamento
I contributi finanziari fino a 5000 franchi vengono versati al momento della concessione.
I contributi finanziari una tantum che superano i 5000 franchi vengono di principio versati come segue:
- l'80 percento al momento della concessione o nel primo trimestre dell'anno d'esercizio seguente;
- il resto dopo l'approvazione del rapporto finale e del conteggio finale.
I contributi finanziari ricorrenti che superano i 5 000 franchi vengono versati come segue:
- l'80 percento al momento della concessione e nel primo trimestre dell'anno d'esercizio seguente;
- il resto dopo l'approvazione del rapporto intermedio o finale e del conteggio annuale o finale.
Art. 32 Contributi comunali
L'Ufficio richiede annualmente i contributi comunali nel terzo trimestre dell'anno d'esercizio in corso sulla base del numero di abitanti dell'anno precedente.
Per la determinazione del numero di abitanti fa stato la statistica annuale della popolazione residente permanente al 31 dicembre, dell'Ufficio federale di statistica.
4.3. promozione dell'integrazione di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati
Art. 33 Somma forfetaria a favore dell'integrazione
L'Ufficio deve impiegare a destinazione vincolata la somma forfetaria a favore dell'integrazione conformemente al programma d'integrazione per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente emanato dal Governo.
Misure e progetti per la promozione dell'apprendimento di una lingua cantonale e dell'integrazione professionale di rifugiati riconosciuti e di persone ammesse provvisoriamente vanno possibilmente coordinati con i progetti e le misure d'integrazione esistenti.
L'Ufficio esamina l'efficacia e la continuità dei progetti e delle misure d'integrazione adottati.
… *
Art. 34 Collaborazione
Le autorità cantonali e comunali interessate dal programma d'integrazione per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente devono collaborare con l'Ufficio, consegnare i documenti pretesi e attuare le richieste contenutevi.
5. Alloggio e assistenza di persone del settore dell'asilo
Art. 35 Alloggio da parte del Cantone 1. Principio
L'alloggio e l'assistenza di persone del settore dell'asilo avviene di regola tramite l'Ufficio.
Per l'alloggio vengono gestite le seguenti categorie di centri collettivi:
- centri di prima accoglienza
- centri di transito
- centri di partenza
- centri di assistenza minima
I richiedenti l'asilo con procedura pendente, le persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da meno di sette anni, come pure le persone bisognose di protezione vengono di regola ospitati in centri di prima accoglienza, centri di transito o centri di assistenza minima, se non risultano indipendenti dal punto di vista finanziario.
Le persone del settore dell'asilo che non adempiono ai loro obblighi di lasciare il Paese e che non possono essere espulse, vengono ospitate in centri di partenza, se soddisfano i presupposti per l'aiuto immediato. Nei centri di partenza viene garantito unicamente l'aiuto immediato definito dalla legge.
Art. 36 2. Spese
Il Cantone finanzia le spese per l'esercizio dei centri collettivi e per l'assistenza al loro interno.
Art. 37 3. Compensazione finanziaria
Viene concessa una compensazione finanziaria al comune solo se il carico finanziario eccessivo dovuto a un centro collettivo non può essere rifinanziato altrimenti.
Il carico finanziario è considerato eccessivo se le uscite necessarie nei relativi settori hanno quale conseguenza un aumento di almeno il dieci percento.
Vengono compensati al massimo tre quarti del carico finanziario eccessivo.
Le domande di compensazione finanziaria vanno inoltrate all'Ufficio con la documentazione necessaria.
Art. 39 Alloggio, assi-stenza e sostegno da parte dei comuni 1. Principio
I comuni sono responsabili dell'alloggio, dell'assistenza e del sostegno finanziario di persone ammesse provvisoriamente che soggiornano da oltre sette anni, di rifugiati riconosciuti e di stranieri estranei al diritto in materia di asilo.
Art. 40 2. Obbligo di ammissione
Se i centri collettivi sono insufficienti, l'Ufficio attribuisce ai comuni per l'alloggio e l'assistenza le persone del settore dell'asilo.
L'attribuzione delle persone avviene in proporzione al numero di abitanti della popolazione residente permanente dell'anno precedente.
Art. 41 3. Spese
Per l'alloggio e l'assistenza il Cantone versa ai comuni ospitanti il 60 percento delle somme forfetarie globali ricevute dalla Confederazione.
Le spese per l'assicurazione malattie collettiva vengono assunte dal Cantone.
6. Spese di partenza e di esecuzione, nonché aiuto al ritorno
Art. 42 Spese di partenza e di esecuzione
Le spese di partenza e di esecuzione vengono addebitate interamente alle persone obbligate a partire.
Il denaro in contanti disponibile al momento della partenza può essere ritirato, salvo un'appropriata indennità per il pasto.
In caso di prestazione di un aiuto cantonale al ritorno, l'Ufficio decide liberamente se imporre o meno le spese di partenza e di esecuzione.
Art. 43 Aiuto cantonale al ritorno 1. Principio
Lo scopo dell'aiuto al ritorno è incoraggiare la partenza autonoma, volontaria e regolare.
Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente o in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.
L'aiuto al ritorno può anche promuovere il reinserimento nello Stato d'origine o in uno Stato terzo.
Per la concessione di un aiuto al ritorno non è necessaria una durata minima del soggiorno.
Art. 44 2. Oggetto
L'aiuto al ritorno include l'assegnazione di prestazioni finanziarie o materiali, come ad esempio l'assunzione delle spese di partenza e di esecuzione o la distribuzione di medicamenti di importanza vitale.
Art. 45 3. Esclusione
Se conformemente alla legislazione sull'asilo la Confederazione, a causa del comportamento personale di uno straniero, rifiuta l'aiuto al ritorno del diritto federale, l'aiuto cantonale al ritorno è di regola escluso.
Un comportamento abusivo e il rifiuto dell'obbligo di collaborazione portano all'esclusione dall'aiuto al ritorno.
L'aiuto al ritorno decade se lo straniero senza un valido motivo non lascia regolarmente il paese. È escluso ogni ulteriore aiuto al ritorno.
Art. 46 4. Concessione e assegnazione
L'Ufficio decide liberamente l'assegnazione dell'aiuto al ritorno.
Il procedimento per la concessione e l'assegnazione dell'aiuto cantonale al ritorno si conforma per analogia alle direttive della Confederazione sull'aiuto al ritorno.
Art. 47 5. Rimborso
Gli stranieri che dopo l'assegnazione dell'aiuto al ritorno non lasciano la Svizzera o vi fanno ritorno, devono restituire le prestazioni ricevute.
Art. 48 Aiuto al ritorno del diritto federale
Se vi sono i presupposti per l'assegnazione dell'aiuto al ritorno del diritto federale, l'Ufficio presenta una richiesta alla Confederazione.
Gli stranieri non hanno un diritto alla presentazione di richieste per la prestazione di un aiuto al ritorno del diritto federale.
7. Disposizioni finali
Art. 50 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2009 | 01.08.2009 | atto normativo | prima versione | - |
| 23.03.2010 | 01.04.2010 | Art. 15 cpv. 3 | abrogazione | - |
| 25.09.2012 | 01.11.2012 | Art. 1 | revisione totale | - |
| 25.09.2012 | 01.12.2012 | Art. 25 cpv. 3 | abrogazione | - |
| 25.09.2012 | 01.12.2012 | Art. 33 cpv. 4 | abrogazione | - |
| 25.09.2012 | 01.12.2012 | Art. 38 | abrogazione | - |
| 19.12.2019 | 31.12.2019 | Art. 28 cpv. 1 | modifica | 2019-035 |
| 19.12.2019 | 31.12.2019 | Art. 28 cpv. 2 | modifica | 2019-035 |
| 20.08.2024 | 01.09.2024 | Art. 26 cpv. 2 | modifica | 2024-023 |
| 20.08.2024 | 01.09.2024 | Art. 28 cpv. 1 | abrogazione | 2024-023 |
| 20.08.2024 | 01.09.2024 | Art. 28 cpv. 2 | modifica | 2024-023 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 30.06.2009 | 01.08.2009 | prima versione | - |
| Art. 1 | 25.09.2012 | 01.11.2012 | revisione totale | - |
| Art. 15 cpv. 3 | 23.03.2010 | 01.04.2010 | abrogazione | - |
| Art. 25 cpv. 3 | 25.09.2012 | 01.12.2012 | abrogazione | - |
| Art. 26 cpv. 2 | 20.08.2024 | 01.09.2024 | modifica | 2024-023 |
| Art. 28 cpv. 1 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | modifica | 2019-035 |
| Art. 28 cpv. 1 | 20.08.2024 | 01.09.2024 | abrogazione | 2024-023 |
| Art. 28 cpv. 2 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | modifica | 2019-035 |
| Art. 28 cpv. 2 | 20.08.2024 | 01.09.2024 | modifica | 2024-023 |
| Art. 33 cpv. 4 | 25.09.2012 | 01.12.2012 | abrogazione | - |
| Art. 38 | 25.09.2012 | 01.12.2012 | abrogazione | - |