I Cantoni si obbligano a non stipulare convenzioni fiscali con con- tribuenti e a non far più uso delle competenze loro conferite per legge o regolamento di stipulare tali convenzioni.
Le convenzioni di durata limitata, concluse prima dell'adesione di un Cantone al Concordato, diverranno prive d'effetto alla loro scadenza e non potranno essere rinnovate, né prolungate. Le convenzioni di durata illimitata saranno valevoli per il rimanente dell'anno in cui il Cantone ha aderito al Concordato e per i dieci anni seguenti.
È consentita, in quanto prevista dalla legge, la facoltà di accordare spe- ciali agevolazioni tributarie:
- a persone che per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni dal Paese prendono domicilio o dimora in Svizzera, senza esercitarvi attività lucrativa, per il rimanente dell'anno in cui prendono domicilio o dimora e per l'anno seguente. Se queste persone sono stranieri non nati in Svizzera, le agevolazioni tributarie possono essere accordate anche per un periodo maggiore, ritenuto tuttavia che l'ammontare dell'imposta a loro carico non sarà inferiore a quanto dovuto, in applicazione delle leggi vigenti, per la sostanza immobiliare sita in Svizzera, per i valori mobiliari svizzeri (cartevalori, quote sociali, diritti, crediti, averi) e per i beni mobiliari che si trovano in Svizzera.
- a imprese industriali di nuova creazione, quando il Cantone abbia interesse economico a promuoverne lo sviluppo, per il rimanente dell'anno in cui comincia l'esercizio e per i nove anni seguenti.
- a imprese al cui capitale partecipa una corporazione di diritto pubblico o che sono destinate prevalentemente ad uno scopo pubblico o di pubblica utilità.
I Cantoni si impegnano a non concludere convenzioni particolari in con- traddizione con la loro legislazione in materia di imposte sulle successioni, le donazioni e le mutazioni.
Sono riservate le esenzioni accordate agli Stati esteri, al personale delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, agli istituti e alle opere internazionali, ufficiali, semi-ufficiali e private ed al loro personale, come pure al personale delle delegazioni accreditate presso di loro.