La presente ordinanza disciplina i dettagli per l'aggiudicazione delle commesse contemplate dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), dalla legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (LAdCIAP) nonché dalla legge federale sul mercato interno (LMI).
803.610
Ordinanza relativa alla legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(OLAdCIAP)
Preambolo
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Reciprocità (art. 6 cpv. 2 e cpv. 3 nonché art. 52 cpv. 3 CIAP)
L'elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato viene tenuto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Tale elenco viene pubblicato sulla piattaforma internet per gli appalti pubblici gestita dalla Confederazione e dai Cantoni[3].
La SECO risponde alle richieste relative agli impegni assunti.
Art. 3 Dipartimento competente (art. 5 e art. 6 cpv. 2 lett. g LAdCIAP)
Il Dipartimento competente per l'esecuzione uniforme, la comunicazione di esclusioni conformemente all'articolo 45 capoverso 1 CIAP, la tenuta delle statistiche, la fornitura di informazioni nonché la formazione e il perfezionamento professionali nel settore degli appalti pubblici è il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (DIEM).
Esso assume i compiti tramite il centro di competenze in materia di appalti insediato presso il Segretariato del Dipartimento.
Art. 4 Servizio di segnalazione di irregolarità (art. 11 CIAP e art. 6 cpv. 2 lett. h LAdCIAP)
È possibile segnalare le irregolarità nel settore degli appalti pubblici a un servizio di segnalazione indipendente.
La segnalazione può avvenire tramite una piattaforma elettronica sicura indicando i dati personali oppure in forma anonima.
Il servizio di segnalazione esamina il contenuto della segnalazione e in presenza di un sospetto iniziale sufficiente la inoltra all'autorità di vigilanza o all'autorità istruttoria competente. Al termine del suo esame, quest'ultima informa il servizio di segnalazione in merito alle modalità di evasione.
Il servizio di segnalazione non ha altri compiti esecutivi.
Esso redige annualmente un rapporto sulla propria attività. Il rapporto viene pubblicato.
Art. 5 Misure contro i conflitti di interessi e la corruzione (art. 11 CIAP e art. 6 cpv. 2 lett. i LAdCIAP)
I collaboratori di un committente nonché i terzi da esso incaricati che partecipano a una procedura di appalto sono tenuti a:
- rendere noti le occupazioni accessorie e i rapporti di mandato come pure le relazioni di interesse che possono generare un conflitto di interessi al momento della procedura di aggiudicazione; e
- fornire una dichiarazione di imparzialità non appena viene raggiunto il valore soglia della procedura mediante invito.
Il committente informa regolarmente i collaboratori che partecipano alla procedura di aggiudicazione su come prevenire efficacemente i conflitti di interessi e la corruzione.
Art. 6 Autodichiarazione (art. 12 e art. 26 CIAP)
Nel quadro di un'autodichiarazione, dietro la minaccia di sanzioni previste dall'articolo 44 e dall'articolo 45 CIAP il committente si accerta che l'offerente:
- rispetti le vigenti disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro;
- rispetti le disposizioni in materia di parità di trattamento tra donna e uomo in relazione alla parità salariale;
- rispetti gli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente alla legge federale contro il lavoro nero;
- rispetti le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale o le convenzioni in materia di protezione dell'ambiente stabilite dal Consiglio federale;
- abbia pagato tutte le imposte e tutti gli oneri sociali esigibili;
- non abbia stipulato accordi illeciti in materia di concorrenza;
- non abbia violato alcuna disposizione in relazione alla lotta contro la corruzione;
- non figuri nell'elenco degli offerenti sanzionati;
- non sia oggetto di una procedura di pignoramento o di fallimento;
- confermi su richiesta di rispettare ulteriori standard internazionali importanti in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) conformemente all'allegato 3 del CIAP;
- obblighi contrattualmente anche i suoi subappaltatori a rispettare i requisiti di cui alla lettera a - lettera j.
Su richiesta ogni offerente o subappaltatore deve comprovare l'esattezza delle indicazioni fornite conformemente alle direttive del committente e autorizzare il committente alla verifica.
Il committente è autorizzato a controllare o a fare controllare il rispetto delle condizioni di partecipazione e le indicazioni fornite nell'autodichiarazione, in particolare dalle commissioni professionali paritetiche e dagli uffici di coordinamento per questioni di uguaglianza competenti.
2. Procedura di aggiudicazione
Art. 7 Dialogo (art. 24 CIAP)
Il committente sceglie se possibile almeno tre offerenti che invita a partecipare al dialogo.
Lo svolgimento del dialogo, compresi la durata, i termini, l'indennità e l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, sono stabiliti in un accordo. Il consenso all'accordo sul dialogo è una condizione necessaria per la partecipazione al dialogo.
Durante il dialogo, nonché dopo l'aggiudicazione dell'appalto, non si possono divulgare informazioni sulle soluzioni e sulle metodologie dei singoli offerenti senza aver ottenuto il loro consenso scritto.
Art. 8 Presentazione delle offerte (art. 34 CIAP)
Le offerte e le domande di partecipazione alla procedura selettiva possono essere presentate per via elettronica se:
- il committente ammette nel bando la presentazione per via elettronica;
- sono garantiti l'identità degli offerenti nonché il carattere confidenziale delle offerte;
- sono garantite l'immutabilità e la completezza delle offerte e delle domande.
Le offerte e le domande di partecipazione alla procedura selettiva devono recare una firma giuridicamente valida.
Art. 9 Lingua della procedura e dell'offerta (art. 35 lett. m CIAP)
Il committente tiene conto della situazione linguistica nella regione in cui la commessa verrà eseguita.
Per quanto possibile, nelle regioni plurilingui la pubblicazione del bando è plurilingue.
L'offerta o la domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata nella lingua della procedura.
Allegati e prove possono essere presentati anche in un'altra lingua cantonale.
Nell'invito o nel bando può essere stabilita una lingua diversa per l'offerta o per gli allegati e le prove.
Art. 10 Indennizzo degli offerenti (art. 24 cpv. 3 lett. c e art. 36 cpv. 1 lett. h CIAP)
Gli offerenti non hanno diritto a un'indennità per la partecipazione alla procedura.
Se esige prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio usuale, il committente indica nella documentazione del bando se e in quale modo intende indennizzare la fornitura di tali prestazioni preliminari.
Art. 11 Apertura delle offerte (art. 37 CIAP)
A eccezione dell'incarico diretto o per l'identificazione dell'offerta, le offerte devono rimanere chiuse fino alla data di apertura.
Gli offerenti o i loro mandatari possono partecipare all'apertura delle offerte.
Art. 12 Rettifica delle offerte (art. 39 cpv. 4 CIAP)
In caso di rettifica delle offerte, il committente allestisce con l'offerente un verbale contenente almeno le seguenti indicazioni:
- il luogo;
- la data;
- i nomi dei partecipanti;
- le parti dell'offerta rettificate;
- i risultati della rettifica dell'offerta.
Art. 13 Pubblicazioni (art. 48 CIAP e art. 3 LAdCIAP)
Il committente pubblica le decisioni da pubblicare conformemente all'articolo 48 CIAP e all'articolo 3 LAdCIAP anche sul Foglio ufficiale cantonale.
Art. 14 Riunione a conclusione della procedura (art. 51 CIAP)
Su richiesta il committente organizza riunioni a conclusione della procedura con gli offerenti che non hanno ottenuto l'aggiudicazione.
Nelle riunioni a conclusione della procedura sono comunicati in particolare i motivi essenziali dell'eliminazione dell'offerta. Le regole di confidenzialità secondo l'articolo 51 capoverso 4 CIAP devono essere rispettate.
3. Statistica
Art. 15 Obbligo di statistica (art. 50 CIAP e art. 6 cpv. 2 lett. d LAdCIAP)
Ogni committente comunica al DIEM, secondo le direttive di quest'ultimo, tutte le commesse che vengono aggiudicate nella procedura di pubblico concorso, selettiva e mediante invito.
In egual misura devono essere notificate tutte le commesse aggiudicate tramite procedura per incarico diretto, il cui valore di aggiudicazione supera i 50 000 franchi (IVA esclusa) o che vengono aggiudicate sulla base di una regolamentazione d'eccezione.
Il DIEM allestisce ogni anno un rapporto statistico relativo agli appalti pubblici nel Cantone e lo pubblica nella modalità adeguata.
Inoltra all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) i dati soggetti all'obbligo di notifica relativi agli appalti del Cantone dell'anno precedente che rientrano nel settore dei trattati internazionali.
4. Sorveglianza
Art. 16 Controllo e vigilanza (art. 62 cpv. 1 CIAP)
Gli organi di controllo interni del committente sorvegliano il rispetto del diritto in materia di appalti pubblici.
L'autorità di vigilanza sui committenti è il Dipartimento competente per il rispettivo settore specialistico. L'alta vigilanza spetta al Governo.
Fanno eccezione gli appalti delle autorità giudiziarie e del Gran Consiglio.
Le autorità cantonali che stipulano accordi di prestazioni con enti incaricati di compiti pubblici disciplinano in tali accordi anche il rispetto del diritto in materia di appalti pubblici da parte di detti enti incaricati di compiti pubblici, segnatamente: *
- l'obbligo di svolgere procedure di appalto pubblico in relazione a commesse nel settore dell'accordo di prestazioni;
- l'attività di rapporto in relazione all'adempimento di tale obbligo.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2022 | 01.10.2022 | atto normativo | prima versione | 2022-030 |
| 13.09.2022 | 01.10.2022 | Art. 16 cpv. 4 | modifica | 2022-032 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 05.07.2022 | 01.10.2022 | prima versione | 2022-030 |
| Art. 16 cpv. 4 | 13.09.2022 | 01.10.2022 | modifica | 2022-032 |