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Convenzione intercantonale tra il Cantone Ticino ed il Cantone dei Grigioni inerente l'allacciamento della Bassa Mesolcina all'impianto di depurazione (IDA) del Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni

Preambolo

Convenzione intercantonale tra il Cantone Ticino ed

il Cantone dei Grigioni inerente l'allacciamento

della Bassa Mesolcina all'impianto di depurazione

(IDA) del Consorzio depurazione acque di

Bellinzona e dintorni

del 7 giugno 1988

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino e il Governo del Cantone dei Gri-

art. 11 gioni emanano, a titolo di convenzione, in virtù dell' legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamen

cpv. 2 della to delle acque

(LIA) 1)

art. 3 , degli

cpv. 1 e 4 della legge di applicazione del 2 aprile

art. 35 1975 della LIA(LALIA) e dell' ottobre 1973 sulla protezione

dell'ordinanza grigionese del 3 delle acque (OPA) 2)

:

Art. 1

Il Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni (CDABD) e la Corporazione depurazione acque Bassa Mesolcina (CIDA) sono autorizzati a stipulare dei contratti concernenti l'utilizzazione comune dell'IDAe dei collettori del CDABD.

Art. 2

I contratti d'allacciamento regolano:

  1. l'utilizzazione comune dei singoli impianti;
  2. i rapporti di proprietà;
  3. la ripartizione dei costi;
  4. i diritti e gli obblighi delle parti contraenti.

Essi sottostanno all'approvazione dell'autorità competente 3) dei Cantoni legati alla convenzione.

Art. 3

Per gli impianti e il loro esercizio viene applicato il diritto vigente nel luogo dove gli stessi si trovano.

Art. 4

Un tribunale arbitrale decide in modo definitivo sulle controversie di diritto pubblico tra le parti contraenti. Precedentemente si deve eseguire una procedura di conciliazione sotto la direzione dei Dipartimenti competenti dei Cantoni legati alla convenzione.

Art. 5

I Governi dei Cantoni legati alla convenzione designano un giudice arbitrale ciascuno entro 30 giorni dall'appellazione del tribunale arbitrale. Entro 15 giorni, i due giudici arbitrali ne designano un altro quale presidente. Quest'ultimo non può essere domiciliato in alcuno dei Cantoni legati alla convenzione. Il Presidente del Tribunale federale procede alla nomina, nel caso in cui i giudici arbitrali non giungessero ad un accordo.

Art. 6

La sede del tribunale arbitrale è a Bellinzona. Tornano applicabili le vigenti norme della procedura civile ticinese.

Si rinuncia al deposito della sentenza arbitrale. La notifica avviene senza mediazione dell'autorità giudiziaria. Essa deve essere comunicata ai Governi dei Cantoni legati alla convenzione. Per il resto fanno stato le prescrizioni del concordato sull'arbitrato.

Art. 7

Le controversie di diritto pubblico tra una parte contraente e terzi vengono decise dai competenti tribunali e autorità amministrative dei Cantoni legati alla convenzione.

Art. 8

Le controversie di diritto civile e i ritardi, per i quali alle parti contraenti spetta unicamente lo stato giuridico di un privato, vengono decisi dagli ordinari tribunali e autorità amministrative dei Cantoni legati alla conven- zione.

Art. 9

I Governi dei Cantoni legati alla convenzione si impegnano a far osservare le decisioni dei competenti tribunali e autorità amministrative dell'altro Cantone.

Convenzione intercantonale 815.710

Le decisioni che concernono una pretesa di denaro sono parificate alle sentenze esecutive giudiziali ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 10

Le controversie tra i Cantoni legati alla convenzione concernenti l'applicazione e l'interpretazione della presente convenzione vengono sottoposte al Tribunale federale giusta l'articolo 113 capoverso 1 cifra 2 della Costituzione federale e l'articolo 11 capoverso 3 LIA.

Art. 11

L'adeguamento della presente convenzione alla futura legislazione della Confederazione e dei Cantoni legati alla convenzione resta riservata. Que- sti si mettono d'accordo in merito.

Art. 12

La presente convenzione viene applicata non appena sarà firmata dai Cantoni legati alla convenzione.