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Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

Preambolo

Concordato concernente gli impianti di trasporto a

fune e le sciovie esonerati dalla concessione

federale1)

(del 15 ottobre 1951)

approvato dal Consiglio federale il 17 giugno 1955

Per conferire una base il più possibile sicura all'esercizio delle funivie e

sciovie che non sono al beneficio di una concessione federale, i Cantoni

partecipanti2)

, fondandosi sull'articolo 7 capoverso 2 della Costituzione

federale3)

, concludono il concordato seguente:

I. Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

I Cantoni concordatari si propongono:

  1. di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all'esercizio degli impianti contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e d'esercizio;
  2. di istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Can- toni pronunciandosi su questioni di carattere tecnico;
  3. di promuovere l'applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.

I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati ai Cantoni.

Art. 2

Il concordato comprende tutti gli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati:

  1. gli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all'obbligo della concessione federale;
  2. gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al tra- sporto di merci (teleferiche), purché non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.

Qualsiasi costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta gli articoli 67 e seguenti dell'ordinanza d'esecuzione del 5 giugno 19501) della legge sulla navigazione aerea, dev'essere annunciata alla autorità cantonale competente.2)

Il concordato comprende inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali. II. Costruzione ed esercizio degli impianti

Art. 3

Per la costruzione e l'esercizio di funivie e di sciovie sottoposte al concordato è richiesta l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio si prevede creare ed esercitare l'impianto. Se l'impianto tocca il territorio di più Cantoni, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione di tutti i Cantoni interessati.

L'autorizzazione di costruire o di esercitare l'impianto non comporta per il Cantone responsabilità di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati. Questo incombe interamente all'esercente.

Art. 4

I Cantoni possono conferire al titolare dell'autorizzazione il diritto d'espropriazione conformemente alla legislazione cantonale.

Art. 5

I Cantoni rilasciano l'autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo aver costatato che il progetto o l'impianto risponde, dal profilo edilizio, tecnico e finanziario, alle disposizioni del presente concordato e del corrispondente regolamento4) , purché siano state concluse le assicurazioni prescritte, e se:

  1. l'impianto non pregiudica gli interessi pubblici della Confederazione, come segnatamente quelli della difesa nazionale, della polizia delle
  2. l'impianto non costituisce una considerevole concorrenza né per le imprese di trasporto appartenenti alla Confederazione o fruenti di una concessione federale né per le sciovie o le funivie sottoposte a sovranità cantonale;
  3. l'impianto risponde ad una necessità;
  4. ne è garantita la sicurezza d'esercizio;
  5. l'autorizzazione d'esercizio è limitata a 20 anni.

Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che i progetti di costruzione e gli impianti pronti per l'esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del presente concordato e del relativo regolamento1) , da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia in merito.

Art. 6

L'esercente è responsabile della costante buona manutenzione degli impianti.

I controlli tecnici degli impianti adibiti al trasporto di persone vengono preordinati dai Cantoni secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono verbalizzati e comunicati al Cantone.

Il Cantone competente può assegnare all'esercente un termine entro il quale questi deve eliminare i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza delle decisioni delle autorità.2) In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del controllo tecnico possono ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto conformemente all'articolo 12 capoverso 2.

Art. 7

In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle prescrizioni esecutive oppure quando l'esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell'esercente, le modificazioni dell'impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.

Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità3) , è di spettanza dei Cantoni.

Art. 292

CP, RS 311.0

Art. 292

CP, RS 311.0 Manutenzione e controllo Sanzioni

.400 Concordato sulle funivie e sciovie senza concessione federale

È in facoltà dei Cantoni di chiedere al beneficiario della concessione il deposito di una cauzione. III. Organizzazione

Art. 8

Gli organi del concordato sono la Conferenza, l'Ufficio direttivo e i revisori dei conti.

I circoli interessati al concordato possono essere ammessi alle de- liberazioni con voce consultiva.

Art. 9

La Conferenza è l'organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.

In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:

. l'allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l'eser- cizio delle funivie e delle sciovie sottoposte al concordato;

. la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del concordato e con il servizio tecnico di controllo; l'allestimento di un capitolato per le mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;1)

. la nomina dei membri dell'Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un'organizzazione appropriata;

. la nomina dei due revisori dei conti;

. la designazione dell'organo tecnico di controllo;

. l'approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonché la fissazione dei contributi cantonali;

. la trattazione di problemi comuni interessanti l'applicazione uniforme delle disposizioni concordate.

La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.

Art. 10

L'Ufficio direttivo si compone di un presidente, di un vicepresidente e di un altro membro del concordato. Il segretario e il capo del Servizio tecnico di controllo partecipano con voce consultiva alle sedute dell'Ufficio direttivo.

L'Ufficio direttivo tratta tutti gli oggetti che non rientrano espressamente nelle competenze di altri organi. In particolare gli spetta:

. di preparare le decisioni della Conferenza e provvedere alla loro esecuzione;

. di sorvegliare l'attività del Servizio tecnico di controllo;

. di tenere tutta la contabilità, allestire i conti annuali e presentare il preventivo;

. compilare il rendiconto annuale;

. redigere il verbale delle sedute della Conferenza.

La Conferenza può delegare altri compiti all'Ufficio direttivo.

L'Ufficio direttivo deve presentare ai revisori dei conti i libri contabili e i documenti giustificativi, e fornire ogni schiarimento richiesto circa l'attività svolta.

Art. 11

I due revisori dei conti verificano annualmente la contabilità dell'Ufficio direttivo e ne riferiscono alla Conferenza.

Art. 12

Il Servizio tecnico di controllo è a disposizione dei Cantoni per le seguenti prestazioni:

. preavviso sui progetti;

. collaudo degli impianti prima della messa in esercizio, compresi quelli esistenti al momento dell'entrata in vigore del concordato;

. controllo periodico e straordinario degli impianti, nonché inchieste di carattere tecnico in caso d'infortunio, di perturbazione e di pericoli inerenti all'esercizio;

. rapporti agli organi della Conferenza e ai Cantoni interessati circa le inchieste e i controlli eseguiti;

. preavvisi agli organi della Conferenza e alle istanze cantonali com- petenti; elaborazione di proposte relative all'introduzione di nuove disposizioni, al rafforzamento o all'attenuazione delle disposizioni in vigore;

. elaborazione dei rapporti occorrenti all'Ufficio direttivo per la re- dazione del rendiconto annuale e il calcolo delle tasse. Ufficio direttivo Revisori dei conti Servizio tecnico di controllo

.400 Concordato sulle funivie e sciovie senza concessione federale

In caso di pericolo immediato, il Servizio tecnico di controllo deve far sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto minacciato, facendo intervenire, se del caso, la polizia e informandone il Cantone interessato con il mezzo più rapido. La decisione definitiva sulla sospensione dell'esercizio è di competenza dell'autorità cantonale interessata.1)

La Conferenza può attribuire altri compiti al Servizio tecnico di controllo. I rapporti di servizio e le competenze sono regolati da speciale capitolato.2) Per l'esame di questioni speciali, il Servizio tecnico di controllo può, se necessario, ricorrere a periti.

Art. 13

I fondi necessari per l'esecuzione del concordato sono forniti dalle tasse versate dai proprietari d'impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni.

Le tasse dovute per le prestazioni del Servizio tecnico di controllo vengono prelevate dai proprietari d'impianti. Esse saranno calcolate con riguardo al tempo impiegato e all'importanza dell'impianto.

Sarà stabilita una tariffa.3)

I contributi dei Cantoni sono calcolati in base al numero e all'importanza degli impianti esistenti sul loro territorio.

Art. 14

Il concordato ha sede presso il Segretariato.

Art. 15

L'adesione al concordato è libera a qualsiasi Cantone sul cui territorio si trovi almeno un impianto contemplato dal concordato.

I Cantoni possono recedere dal concordato alla fine di ogni anno civile, mediante preavviso di un anno almeno, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi loro derivanti dal concordato. IV. Disposizioni finali

Art. 16

Entro un termine da stabilirsi dal Cantone interessato, al massimo però entro dieci anni dalla sua accessione al concordato, gli impianti esistenti devono essere conformati alle prescrizioni del presente concordato e del regolamento.4)

Art. 17

Restano riservate le altre prescrizioni e direttive più severe e completive dei Cantoni e, ove occorra, dell'INSAI, per le funivie e sciovie sottoposte all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Durante la validità del concordato non sono applicabili le disposizioni di diritto cantonale contrarie ad esso.

Art. 18

Il concordato entra in vigore non appena approvato da almeno cinque Cantoni.1)

Questo concordato è in vigore per i seguenti Cantoni: Zurigo 23 novembre 1977 Berna 22 aprile 1960 Lucerna 15 maggio 1956 Uri 14 aprile 1958 Svitto 9 gennaio 1954 Untervaldo Soprasselva 21 marzo 1955 Untervaldo Sottoselva 15 gennaio 1966 Glarona 9 gennaio 1954 Zugo 12 luglio 1956 Friburgo 10 febbraio 1967 Soletta 18 aprile 1973 Basilea Campagna 11 settembre 1958 Appenzello Esterno 3 novembre 1975 Appenzello Interno 29 maggio 1962 San Gallo 9 gennaio 1954 Grigioni 20 giugno 1954 Argovia 14 gennaio 1975 Ticino 23 giugno 1955 Vaud 6 settembre 1955 Vallese 9 gennaio 1954 Neuchâtel 9 gennaio 1954