Lexipedia

914.000

Legge sulla veterinaria

(LVet)

del 30.08.2007 (stato 01.01.2016)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2];

visto il messaggio del Governo del 15 maggio 2007[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La legislazione cantonale sulla veterinaria serve al mantenimento e alla promozione della salute dell'uomo e degli animali, nonché alla protezione degli animali da reddito e domestici.

Art. 2 Esecuzione

Il Cantone esegue in particolare la legislazione federale nell'ambito della lotta contro le epizoozie, dei medicamenti veterinari, delle professioni veterinarie, delle derrate alimentari e della protezione degli animali, le disposizioni sul commercio del bestiame, nonché le disposizioni cantonali complementari.

I comuni eseguono le prescrizioni federali e cantonali sulla lotta contro le epizoozie, sulla detenzione di cani e sulla protezione degli animali, nella misura in cui ne siano responsabili.

2. Organizzazione e competenza

2.1. Autorità cantonali

Art. 3 Governo

Il Governo esercita l'alta vigilanza sulla lotta contro le epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle professioni veterinarie, sul commercio del bestiame, nonché sul settore dei medicamenti veterinari e delle derrate alimentari.

Il Governo è inoltre competente in particolare per i seguenti compiti:

  1. nomina del veterinario cantonale e del supplente;
  2. nomina dei veterinari ufficiali;
  3. nomina della Commissione degli esperimenti sugli animali e della presidenza;
  4. istituzione, definizione dei compiti, nonché determinazione dei diritti, dei doveri e delle indennità degli organi della polizia epizootica, della protezione degli animali e nell'ambito della legislazione sui medicamenti veterinari. Esso può assegnare agli organi determinate regioni nelle quali esercitare la loro attività.

Art. 4 Dipartimento

Il Dipartimento nomina gli organi della polizia epizootica, della protezione degli animali e nell'ambito della legislazione sui medicamenti veterinari previsti dal diritto federale e da quello cantonale, nella misura in cui non vengano designati dal Governo.

Esso è inoltre competente per:

  1. l'evasione di ricorsi;
  2. lo svolgimento di procedimenti penali nella procedura penale amministrativa;
  3. la stipulazione di contratti con privati ed enti di diritto pubblico per la delega di compiti.

Art. 5 Ufficio

L'Ufficio competente esegue in generale quale ufficio specializzato le disposizioni sulla lotta contro le epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali, sulle professioni veterinarie, sui medicamenti veterinari e sul commercio del bestiame.

Gli competono in particolare:

  1. la disposizione di provvedimenti volti ad evitare la diffusione o ad eliminare epizoozie o altre malattie di animali, per quanto non siano competenti altre autorità della Confederazione o del Cantone;
  2. il rilascio, nonché la revoca di autorizzazioni, nella misura in cui nella presente legge o nelle disposizioni esecutive non sia designato competente un altro servizio;
  3. la cooperazione in seno ai servizi veterinari;
  4. il controllo e la sorveglianza degli organi della polizia epizootica, della protezione degli animali e nell'ambito dei medicamenti veterinari, nonché delle professioni veterinarie;
  5. il coordinamento dei corsi d'istruzione e complementari per i commercianti di bestiame;
  6. la collaborazione nello studio delle malattie degli animali, nella misura in cui ciò rientri nell'interesse del Cantone;
  7. l'elaborazione di perizie ufficiali;
  8. il rilascio e la revoca delle patenti per il commercio del bestiame;
  9. il controllo della produzione primaria;
  10. la gestione dell'ufficio cantonale per l'elaborazione delle notifiche di morsicature di cani.

Per adempiere ai propri compiti, esso può fare capo in particolare agli organi di polizia, al Servizio di controllo agricolo e al Servizio di consulenza agricola.

L'Ufficio designa i veterinari con compiti speciali, nonché gli affossatori, che devono partecipare ai corsi d'istruzione o di perfezionamento.

Art. 6 Veterinari ufficiali

Ai veterinari ufficiali competono in particolare:

  1. il coordinamento della lotta contro le epizoozie, per quanto questo non venga esercitato dall'Ufficio o da altri organi;
  2. la sorveglianza degli affossatori;
  3. la vigilanza sull'attività dei tecnici per l'inseminazione artificiale;
  4. la vigilanza sui macelli, sull'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e sull'utilizzo del mangime;
  5. l'adempimento di altri compiti che vengono loro assegnati dal Governo o dall'Ufficio.

Art. 7 Veterinari con compiti speciali

I veterinari possono essere incaricati dall'Ufficio di svolgere svariati compiti, come accertamenti del sospetto di epizoozie, trattamenti su incarico dell'Ufficio, controllo di trattamenti, provvedimenti di lotta contro le epizoozie, vaccinazioni, prelievi di sangue, controlli degli animali da macello, controlli delle carni ed esami comportamentali.

Art. 8 Commissario degli apiari

Il commissario degli apiari è autorizzato ad emanare, d'intesa con l'Ufficio, direttive tecniche per la lotta contro le malattie delle api soggette a notifica.

Egli è capo dell'ispettorato degli apiari.

Art. 9 Periti di stima

I periti di stima fissano di regola le indennità per perdite di animali che vengono versate nel quadro della lotta contro le epizoozie.

2.2. Autorità comunali

Art. 10 Compiti dei comuni 1. Principio

I comuni sostengono gli organi cantonali nell'esecuzione delle disposizioni sulla lotta contro le epizoozie e sulla protezione degli animali.

Art. 11 2. Affossatori

Ogni comune stabilisce per il proprio territorio un affossatore e ne disciplina la supplenza. Più comuni possono designare congiuntamente un affossatore.

Art. 12 3. Eliminazione di sottoprodotti di origine animale

Ogni comune deve assicurare l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che si trovano sul proprio territorio, nella misura in cui non vengano eliminati dal proprietario.

3. Professioni veterinarie e gestione di uno studio

3.1. Obbligo di autorizzazione

Art. 13 Obbligo di autorizzazione

È necessaria un'autorizzazione per svolgere dietro indennizzo, sotto la propria responsabilità specialistica, le seguenti attività:

  1. accertare e curare malattie, ferite o disturbi della salute di animali da reddito e domestici;
  2. eseguire su animali da reddito e domestici interventi finalizzati alla riproduzione;
  3. consegnare agenti terapeutici per animali.

Se una persona esercita legalmente e con autorizzazione, in un altro Cantone o in uno Stato contraente, un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione conformemente al capoverso 1, essa può esercitare la propria professione nel Cantone dei Grigioni senza autorizzazione per al massimo 90 giorni lavorativi all'anno. Essa deve comunicarlo per iscritto all'Ufficio prima di iniziare l'attività e fornire la comprova di aver finora esercitato legalmente la propria attività. Deve fornire in ogni momento informazioni all'Ufficio sulla propria attività. Per il resto essa è equiparata ai titolari di autorizzazione.

3.2. Veterinari

Art. 14 Autorizzazione

Ogni titolare di un diploma di veterinario federale o di un diploma estero riconosciuto può esercitare, con l'autorizzazione dell'Ufficio, la professione veterinaria in tutto il Cantone.

I veterinari che gestiscono un dispensario veterinario privato per il fabbisogno del proprio studio necessitano di una relativa autorizzazione.

Art. 15 Obblighi particolari

In caso di accertamento o di sospetto di epizoozie il veterinario deve informare immediatamente il veterinario ufficiale, nonché l'Ufficio e disporre misure preventive.

In caso di pericolo di epizoozie i veterinari devono mettersi a disposizione dell'Ufficio per l'esecuzione dei provvedimenti di lotta anche al di fuori della propria regione d'esercizio.

3.3. Tecnici per l'inseminazione artificiale

Art. 16 Autorizzazione

Ogni titolare di un attestato di capacità di tecnico per l'inseminazione artificiale può praticare inseminazioni artificiali con l'autorizzazione dell'Ufficio. L'autorizzazione viene rilasciata per l'attività nel Cantone o in una determinata azienda.

L'autorizzazione consente unicamente di eseguire interventi su animali da reddito e domestici finalizzati esclusivamente all'inseminazione artificiale.

Ai titolari dell'autorizzazione è vietato incaricare terzi di praticare l'inseminazione artificiale.

3.4. Altre professioni veterinarie

Art. 17 Autorizzazione

Viene rilasciata un'autorizzazione all'esercizio di un'altra professione veterinaria soltanto se il richiedente comprova, tramite un esame, di disporre della necessaria esperienza nella diagnosi delle epizoozie, nonché di conoscenze sufficienti della legislazione sulle epizoozie, sugli agenti terapeutici e sulla protezione degli animali.

Art. 18 Attività vietate

Ai titolari di un'autorizzazione all'esercizio di altre professioni veterinarie è espressamente vietato:

  1. eseguire anestesie e interventi chirurgici che richiedono un'anestesia, nonché curare malattie contagiose;
  2. eseguire prelievi di sangue, iniezioni e altri interventi invasivi;
  3. stilare perizie ufficiali, rilasciare certificati e attestazioni ufficiali.

3.5. Disposizioni comuni

Art. 19 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata se:

  1. il richiedente gode di buona reputazione e negli ultimi cinque anni non ha violato ripetutamente o in modo grave le disposizioni della legislazione federale sulla protezione degli animali, sulle epizoozie, sugli agenti terapeutici, sugli stupefacenti e sulle professioni mediche o della legislazione cantonale sulla veterinaria;
  2. non sussistono motivi che rendono impossibile l'esercizio della professione.

Il Governo è autorizzato a definire più dettagliatamente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione. Esso può disciplinare gli ulteriori presupposti per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione e per l'esercizio della professione.

Art. 20 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione deve essere revocata se:

  1. non sussistono più i presupposti di cui all'articolo 19;
  2. sono stati violati in modo grave o ripetutamente il dovere professionale e l'obbligo di diligenza o disposizioni legali.

L'autorizzazione può venire revocata totalmente o parzialmente, nonché per un periodo determinato o indeterminato.

Art. 21 Vigilanza

L'Ufficio è autorizzato a controllare tutti i locali, i veicoli, i medicamenti, i prodotti medici e le attrezzature che servono all'esercizio della professione del titolare dell'autorizzazione e a prendere visione delle registrazioni effettuate nello studio veterinario.

Art. 22 Obblighi di notifica

I tecnici per l'inseminazione artificiale, nonché i titolari di un'autorizzazione all'esercizio di altre professioni veterinarie sono tenuti a comunicare immediatamente al veterinario ufficiale competente tutti i casi in cui essi riconoscano i sintomi di una malattia contagiosa soggetta a notifica.

Essi sono inoltre tenuti a rivolgersi ad un veterinario, qualora sia manifesto che lo stato dell'animale necessiti di un accertamento o di un trattamento veterinario.

Art. 23 Gestione di uno studio

Il titolare dell'autorizzazione deve gestire personalmente lo studio.

Tutte le persone che lavorano sotto la propria responsabilità in ambito veterinario facenti parte di uno studio associato devono disporre di un'autorizzazione per l'esercizio della loro professione.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile per l'esercizio della professione da parte di supplenti, assistenti e di altri ausiliari.

Art. 24 Obbligo di documentazione

Il titolare dell'autorizzazione deve annotare i rapporti di proprietà e i connotati dell'animale, la diagnosi, il trattamento e i medicamenti consegnati, utilizzati o prescritti.

4. Eliminazione di sottoprodotti di origine animale

Art. 25 Compiti del Cantone

Il Cantone provvede affinché venga messa a disposizione l'infrastruttura per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Il Cantone allestisce uno o più centri cantonali di raccolta per i sottoprodotti di origine animale.

Il Cantone provvede ad un servizio di raccolta sufficiente nei limiti dell'economicità.

Art. 26 Compiti dei comuni 1. Centri regionali di raccolta

I comuni allestiscono e gestiscono i centri regionali di raccolta che servono ad una raccolta ordinata. Il Governo stabilisce le ubicazioni dei centri regionali di raccolta, le regioni di raccolta e l'appartenenza dei comuni alle regioni.

Il Governo può emanare un regolamento sull'esercizio dei centri regionali di raccolta.

Art. 27 2. Centri comunali di raccolta

I comuni possono allestire centri comunali di raccolta, nei quali i sottoprodotti di origine animale possono essere perfettamente conservati sotto refrigerazione fino al trasporto. I comuni sono responsabili per il trasporto.

Art. 28 3. Servizio di raccolta

I comuni sono tenuti ad aderire al servizio di raccolta cantonale per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

I comuni possono organizzare per il proprio territorio la raccolta dei sottoprodotti di origine animale e il trasporto nel centro regionale di raccolta assegnato.

Art. 29 4. Posti di sotterramento dei sottoprodotti di origine animale (posti di sotterramento di carcasse)

I comuni possono essere obbligati a mettere a disposizione posti adeguati di sotterramento di carcasse.

Sugli alpi e nei fondi di montagna discosti i sottoprodotti di origine animale devono di regola essere sotterrati, nel luogo in cui si producono, in modo da essere ricoperti con una strato di terra di almeno 1,2 metri. Non deve trattarsi di terreno paludoso e situato nelle vicinanze di corsi d'acqua o sorgenti.

Art. 30 Obblighi dei privati

Chi macella o trasforma carne a titolo professionale (macelli, macellerie, ecc.) è tenuto ad aderire al servizio cantonale di raccolta e a portare al centro di raccolta a orari determinati i propri sottoprodotti oppure, su richiesta, a farli eliminare da un'impresa privata di eliminazione riconosciuta con garanzia contrattuale.

Art. 31 Ripartizione dei costi 1. In generale

Il Cantone deve assumersi da solo le spese per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale provenienti dalla lotta contro le epizoozie.

Il Cantone partecipa inoltre nella misura di almeno due terzi alle spese del servizio di raccolta per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, ai costi d'esercizio e di manutenzione del centro cantonale di raccolta, nonché ai costi d'esercizio risultanti al Cantone di altri impianti di eliminazione. *

Le spese rimanenti sono a carico dei gestori dei macelli. Il Governo procede alla ripartizione dei costi sulla base del numero di macellazioni, nonché eventualmente del peso. *

Il Governo può dichiarare soggetto a tasse l'utilizzo dei centri cantonali e regionali di raccolta.

Art. 32 2. Centri regionali di raccolta

Il Governo può versare sussidi fino al 50 per cento dal finanziamento speciale cantonale lotta contro le epizoozie ai costi per l'allestimento di centri regionali di raccolta. *

I costi d'esercizio e di manutenzione dei centri regionali di raccolta sono a carico dei comuni affiliati.

Art. 33 3. Partecipazione di privati al servizio di raccolta

Le aziende che trasformano carne senza macellarla e altre aziende o utenti che usufruiscono del servizio di raccolta dei sottoprodotti di origine animale devono partecipare adeguatamente alle spese del servizio di raccolta.

5. Finanziamento speciale lotta contro le epizoozie *

Art. 34 * Scopo

Il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie serve all'adempimento degli obblighi finanziari che gravano sul Cantone per l'esecuzione della legislazione sulle epizoozie.

Art. 35 Entrate del fondo

Al finanziamento speciale lotta contro le epizoozie confluiscono le seguenti entrate: *

1. * il contributo annuo del Cantone e dei proprietari di animali; esso è calcolato per capo di bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino e per sciame d'api;
2. i contributi per il bestiame extracantonale estivato, che devono essere versati dai proprietari di animali;
3. i proventi netti delle tasse sul commercio del bestiame;
4. altre tasse dell'Ufficio e multe risultanti dall'applicazione delle disposizioni della legislazione sui medicamenti veterinari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulla veterinaria;
5. i contributi secondo gli articoli 31 e 33.

Art. 36 Ammontare dei contributi

Ai sensi dell'articolo 35 numero 1 della presente legge vengono riscossi dai proprietari di animali i seguenti contributi: *

1. per capo bovino fino a fr. 10.00
2. per capo suino e equino fino a fr. 5.00
3. per capo ovino e caprino fino a fr. 5.00
4. per sciame d'api fino a fr. 5.00

Le aliquote di contributo ai sensi dell'articolo 35 numero 2 per bestiame extracantonale estivato si conformano al capoverso 1.

Il Governo stabilisce gli importi nei limiti dei contributi stabiliti al capoverso 1.

Art. 37 * Riscossione e consegna

Il comune deve riscuotere i contributi dei proprietari di animali a favore del finanziamento speciale lotta contro le epizoozie, nonché le tasse di estivazione per gli animali extracantonali. Esso consegna su moduli ufficiali all'Ufficio le liste del censimento per le tasse di estivazione.

Art. 38 * Limitazione dei depositi del fondo

Non appena il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie supera il patrimonio di 5 milioni di franchi, i contributi di cui all'articolo 35 numeri 1 e 2 devono essere ridotti adeguatamente in considerazione del principio di causalità.

Se il patrimonio scende sotto i 2 milioni di franchi, i contributi di cui all'articolo 35 numeri 1 e 2 devono essere aumentati. Se le entrate e i mezzi disponibili non sono sufficienti per fornire le prestazioni previste dalla presente legge, il disavanzo deve essere coperto con anticipi dai fondi generali dello Stato. Gli anticipi al finanziamento speciale sono consentiti solo provvisoriamente.

6. Lotta contro le epizoozie

6.1. Provvedimenti

Art. 39 Provvedimenti generali

Il veterinario cantonale e il suo supplente possono disporre tutti i provvedimenti necessari alla lotta contro la diffusione di epizoozie anche nuove. Essi possono disporre sia provvedimenti di lotta in caso di animali infetti o sospetti di infezione che provvedimenti volti a proteggere animali sani.

Essi possono in particolare ordinare provvedimenti di sequestro, vaccinazioni preventive, l'uccisione di animali, nonché misure preventive o disposizioni per l'utilizzo della carne e del latte.

Art. 40 Analisi di laboratorio

Gli incarichi per analisi ufficiali devono essere trasmessi ai laboratori dell'Ufficio. Quest'ultimo decide quali incarichi trasmettere a determinati laboratori esterni.

Art. 41 Comunicazione e pubblicazione di provvedimenti di sequestro

Se i provvedimenti di sequestro interessano soltanto singoli effettivi, viene inviata una comunicazione scritta al detentore e vengono informati gli organi della polizia epizootica del comune.

In caso di propagazione estesa o di grave pericolo di epizoozia le decisioni vengono comunicate al comune responsabile per la rispettiva pubblicazione ed osservanza. In casi particolari la pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale cantonale. In caso di epizoozie altamente contagiose le decisioni di sequestro e le disposizioni devono essere rese note con tutti i mezzi adeguati.

Art. 42 Collaborazione del comune

I comuni sono tenuti a mettere a disposizione e retribuire il personale ausiliario necessario per la pulizia e le disinfezioni ordinate dagli uffici cantonali competenti, nonché per le visite periodiche degli effettivi e i provvedimenti profilattici.

Art. 43 Obblighi del detentore

Il detentore deve in particolare:

1. aiutare il veterinario durante le visite e altre operazioni e seguire le sue disposizioni;
2. trattare gli animali malati secondo le istruzioni del veterinario;
3. pulire e disinfettare le proprie stalle e l'ambiente circostante o darne incarico assumendosi le spese;
4. portare gli animali nel luogo prestabilito in caso di vaccinazioni e bagni delle pecore ordinati e aiutare nelle vaccinazioni rispettivamente nel bagno degli animali;
5. predisporre per il trasporto le carcasse di animali prodotte nella propria azienda conformemente alle disposizioni del comune e portarle in un centro di raccolta designato o nel posto di sotterramento.

6.2. Indennità e sussidi

Art. 44 Indennità per perdite di animali 1. In generale

Per le perdite di animali vengono versate indennità conformemente alla legislazione federale sulle epizoozie e alle disposizioni cantonali complementari.

Il Governo è autorizzato a dichiarare i principi d'indennità globalmente o parzialmente applicabili ad altre epizoozie, per quanto ciò rientri nell'interesse pubblico.

Art. 45 2. Ammontare delle indennità, principio

Le indennità devono essere calcolate in modo che chi subisce il danno, tenuto conto del ricavato dell'utilizzazione, percepisca il 90 per cento del valore di stima per gli animali a unghia fessa e i cavalli e il 70 per cento per gli altri animali.

Art. 46 3. Eccezioni e riduzione delle indennità

Le indennità vengono rifiutate o ridotte a discrezione, oltre che per i motivi previsti dalla legislazione federale sulle epizoozie, se:

  1. gli animali malati non sono stati trattati e curati a dovere, segnatamente se non è stato consultato un veterinario o non sono state rispettate le prescrizioni sulla detenzione;
  2. in seguito a negligenza si è pregiudicato il ricavato dell'utilizzazione;
  3. in caso di animali periti o macellati mancano interamente o parzialmente i documenti che consentono una diagnosi certa, come il referto veterinario, il rapporto sul sezionamento, le analisi di laboratorio o i documenti necessari alla stima concernenti la discendenza, la produzione di latte e di carne, la gravidanza, ecc.

Art. 47 4. Stima

Di regola gli animali devono essere stimati dai periti di stima. In casi urgenti o se occorre valutare soltanto singoli animali, segnatamente anche morti, la stima può essere eseguita dal veterinario cantonale o dal suo supplente. In caso di animali morti occorre tenere conto dei certificati di discendenza e di produzione di latte e di carne, nonché della stima dell'assicurazione.

Art. 48 5. Verifica e rettifica delle stime

I proprietari di animali che non sono d'accordo con la stima possono presentare ricorso al Dipartimento competente allegando il verbale di stima e gli ulteriori documenti importanti per la valutazione.

L'Ufficio deve rispedire ai periti di stima per una nuova valutazione, se necessario al Dipartimento competente per la verifica e la rettifica, le stime che si basano su dati inesatti o che non corrispondono alle direttive in materia.

Art. 49 Sussidi

Possono essere versati sussidi dal finanziamento speciale lotta contro le epizoozie: *

  1. per l'istruzione e l'attuazione dell'igiene della carne;
  2. ai servizi veterinari;
  3. fino al 50 per cento ai costi di allestimento di centri regionali di raccolta per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale o di altri impianti che servono alla lotta contro le epizoozie e al mantenimento della salute degli animali da reddito.

6.3. Ripartizione dei costi

Art. 50 Detentore

Sono a carico del detentore:

1. * i costi dei vaccini, dei medicamenti e della loro somministrazione, per quanto nella presente legge o nelle disposizioni esecutive emanate dal Governo[4] non venga espressamente disposto che devono essere assunti dal finanziamento speciale lotta contro le epizoozie;
2. le perdite di guadagno compresa la perdita di utilizzazione;
3. le perdite di materiale e foraggio in seguito a pulizia e disinfezioni ordinate;
4. la franchigia per la perdita di animali;
5. le indennità del veterinario con incarico ufficiale per visite o trattamenti di animali ed effettivi e per la stesura dei certificati necessari per esposizioni, mercati speciali o per l'esportazione e l'importazione.

Art. 51 Comuni

Sono a carico dei comuni:

1. i costi relativi alla notifica dei provvedimenti ordinati e alla sorveglianza della loro esecuzione, compresi i servizi di vigilanza sulle epizoozie e i posti di sequestro messi a disposizione dal comune;
2. i costi del personale ausiliario per tutti i provvedimenti di lotta, comprese la pulizia e la disinfezione, se questi non spettano al detentore;
3. i costi degli accompagnatori per le visite periodiche degli effettivi e per le vaccinazioni preventive;
4. i costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, compresa la partecipazione alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei centri regionali di raccolta, per quanto essi non vengano assunti dal Cantone e da privati che utilizzano il centro di raccolta;
5. * i costi per la riscossione dei contributi dei proprietari di animali e dei contributi per il bestiame extracantonale estivato a favore del finanziamento speciale lotta contro le epizoozie;
6. i costi per la costruzione e la messa a disposizione dei bagni delle pecore.

La retribuzione degli affossatori compete ai comuni.

Per la frequenza dei corsi d'istruzione e complementari obbligatori i comuni devono versare ai loro organi della polizia epizootica indennità giornaliere e rimborsi spese adeguati.

Art. 52 Fondo contro le epizoozie

Tutti i costi delle misure preventive e dei provvedimenti di lotta, nonché le indennità per animali, per quanto non siano a carico del detentore, del comune o della Confederazione, sono addebitati al finanziamento speciale lotta contro le epizoozie. *

Si tratta in particolare dei seguenti costi:

1. i costi veterinari per trattamenti nell'ambito della lotta contro le epizoozie;
2. i costi di laboratorio per analisi ordinate dall'Ufficio o eseguite con la sua approvazione;
3. i costi per vaccini in caso di vaccinazioni ordinate degli effettivi di animali da reddito;
4. i costi per i disinfettanti per attrezzature e veicoli usati nella lotta contro le epizoozie;
5. i costi di trasporto, di stima e di utilizzazione nell'ambito della lotta contro le epizoozie;
6. i costi per i servizi di vigilanza sulle epizoozie, per i posti di sequestro e di disinfezione messi a disposizione dal Cantone;
7. la retribuzione del personale ausiliario impiegato dall'Ufficio per le visite e le vaccinazioni preventive connesse alla diffusione di epidemie in osservanza degli articoli 42 e 51 della presente legge;
8. l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in caso di epizoozie;
9. la retribuzione degli ispettori degli apiari per interventi nella lotta contro le malattie delle api soggette a notifica;
10. * inoltre sono addebitati al finanziamento speciale lotta contro le epizoozie le quote cantonali ai costi del servizio di raccolta, dell'esercizio e della manutenzione del centro cantonale di raccolta e dell'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, per quanto non siano a carico di privati, del comune o della Confederazione.

7. Traffico di animali, sostanze di origine animale e altri oggetti

7.1. Mercati di bestiame e esposizioni

Art. 53 Competenze dell'Ufficio

In caso di pericolo acuto di epizoozie o di pericolo di propagazione di malattie contagiose l'Ufficio è autorizzato a disporre l'annullamento o la sospensione temporanea di mercati di bestiame, di mercati di bestiame da macello, di fiere ed esposizioni di bestiame.

Art. 54 Esposizioni di bestiame locali e regionali e manifestazioni analoghe

Per la presentazione di bestiame in esposizioni locali e manifestazioni analoghe, durante le quali vengono presentati soltanto capi provenienti dal comune che ospita l'esposizione, da comuni vicini rispettivamente dalla stessa valle, non sono di regola necessari documenti di accompagnamento e controlli delle presentazioni.

L'Ufficio può stabilire disposizioni divergenti, in particolare per quanto riguarda i documenti di accompagnamento.

Art. 55 Costi dei controlli delle presentazioni

I costi relativi ai controlli delle presentazioni sono a carico degli organizzatori.

7.2. Traffico di animali

Art. 56 Traffico di animali con l'estero

Chi vuole condurre animali di provenienza estera della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina sugli alpi grigionesi per l'estivazione, deve notificarlo all'Ufficio prima del previsto passaggio della frontiera.

7.3. Commercio di bestiame

Art. 57 Validità della patente

Le patenti per il commercio di bestiame grosso valgono anche per il commercio di bestiame minuto.

8. Protezione degli animali

Art. 58 Obblighi di collaborazione 1. Obbligo di notifica

I comuni sono tenuti a notificare agli organi esecutivi cantonali infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali commesse sul proprio territorio.

I veterinari, i tecnici di inseminazione, i titolari di un'autorizzazione all'esercizio di altre professioni veterinarie, i controllori delle carni, la Polizia cantonale, gli organi di vigilanza sulla caccia, nonché gli altri organi della polizia epizootica notificano all'Ufficio violazioni della legislazione sulla protezione degli animali.

Art. 59 2. Obbligo di sostegno

I comuni, i veterinari, i controllori delle carni, la Polizia cantonale, gli organi di vigilanza sulla caccia, nonché gli altri organi della polizia epizootica sostengono gli organi esecutivi nell'ambito della protezione degli animali.

Art. 60 Sussidi

Il Cantone può versare sussidi per lo svolgimento di corsi a favore della protezione degli animali.

Art. 61 Commissione degli esperimenti sugli animali 1. Composizione

La Commissione degli esperimenti sugli animali si compone di cinque membri competenti in materia. Due devono essere eletti d'intesa con la Società grigionese per la protezione degli animali, in qualità di suoi rappresentanti. L'Ufficio gestisce il segretariato.

Il Governo può istituire una commissione comune insieme ad altri Cantoni.

Art. 62 2. Competenze e compiti

Oltre ai compiti e alle competenze previste dalla legislazione federale sulla protezione degli animali, la Commissione degli esperimenti sugli animali consiglia l'Ufficio su tutte le questioni inerenti gli esperimenti sugli animali.

L'Ufficio può delegarle ulteriori compiti.

Art. 63 Consulenza da parte di organizzazioni

L'Ufficio può far capo per consulenza ad altre organizzazioni.

9. Detenzione di cani e animali trovatelli

Art. 64 Detenzione di cani 1. Registrazione e controllo

I comuni sono tenuti a registrare i cani in una banca dati definita dal Governo e a provvedere al suo aggiornamento. La detenzione di cani è soggetta al controllo da parte dei comuni.

I comuni possono emanare ulteriori disposizioni sulla detenzione di cani.

Art. 65 2. Esame comportamentale

L'Ufficio è autorizzato a porre sotto osservazione (esame comportamentale) un cane che presenta anomalie nel comportamento.

Le spese dell'esame comportamentale e di eventuali altri esami vengono addebitate al detentore, qualora dall'esame risulti che l'animale è pericoloso per la collettività.

Art. 66 3. Provvedimenti

L'Ufficio dispone i provvedimenti necessari per rendere sicuri animali pericolosi. Esso può in particolare disporre che:

  1. il detentore frequenti corsi o formazioni;
  2. il detentore del cane debba stipulare un'assicurazione di responsabilità civile;
  3. l'animale debba essere sistemato provvisoriamente in un centro di accoglienza per animali o in un altro centro per animali adeguato;
  4. l'animale non possa essere istruito o utilizzato per il servizio di protezione;
  5. l'animale debba portare una museruola o essere tenuto al guinzaglio nelle zone abitate;
  6. l'animale possa essere condotto all'aperto solo da determinate persone;
  7. il cane venga castrato risp. sterilizzato senza dover indennizzo alcuno;
  8. l'animale venga espropriato per il ricollocamento senza dover indennizzo alcuno;
  9. l'animale venga soppresso senza dover indennizzo alcuno.

Le spese del provvedimento vengono addebitate al detentore.

Art. 67 Animali senza padrone e animali fuggiti

Gli organi comunali devono prendere in custodia gli animali senza padrone e gli animali fuggiti e riportarli al detentore. Le spese per il mangime e la sistemazione dell'animale, per ricerche e tutte le altre spese sono a carico del detentore.

Se il detentore dell'animale non viene rintracciato entro un termine ragionevole, su ordine del comune l'animale viene sistemato in un posto adeguato. Se il detentore non può essere rintracciato, le spese sono a carico del comune.

Se non è possibile trovare sistemazione alcuna per l'animale, esso viene soppresso. Il detentore non ha diritto ad un indennizzo.

10. Finanziamento

Art. 68 Sussidi federali e cantonali

In tutti i casi in cui i sussidi cantonali costituiscono il presupposto per sussidi federali, vale la regola secondo cui il Cantone concede i sussidi dovuti in base alla legislazione federale.

Art. 69 Sussidi cantonali

Il Governo decide il versamento di sussidi e altre misure di promozione ai sensi della presente legge e in ragione dei crediti stabiliti dal Gran Consiglio.

Esso può vincolare le misure cantonali di promovimento e le prestazioni contributive a condizioni e oneri.

Art. 70 Tasse e indennità 1. Obbligo di tributo

Chi, in base alla presente legge, alle relative disposizioni esecutive o alla legislazione federale di rango superiore, causa atti ufficiali o deve assumersene la responsabilità, deve farsi carico delle relative spese.

Art. 71 2. Ulteriori controlli a) Obbligo di tassa

Se in occasione di controlli, eseguiti in base alla presente legge, alle relative disposizioni esecutive o alla legislazione federale di rango superiore, vengono constatate irregolarità e sono quindi necessari ulteriori controlli per accertare l'eliminazione del danno, gli ulteriori controlli sono soggetti a tassa.

Art. 72 b) Ammontare delle tasse

Per semplici controlli il Governo stabilisce tasse forfettarie fino a 2000 franchi al massimo per controllo.

11. Procedura e delega di compiti

Art. 73 Rimedi giuridici: sussidi

Decisioni del Dipartimento su sussidi ai quali non esiste alcun diritto legale possono essere impugnate mediante ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

Art. 74 Scambio di dati

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Ufficio e l'Ufficio competente per l'agricoltura sono autorizzati a scambiarsi i dati di cui essi dispongono sulle persone e sulle aziende nei settori dell'agricoltura, della salute degli animali, dei medicamenti veterinari, delle derrate alimentari e della protezione degli animali.

I dati possono essere resi reciprocamente accessibili mediante una procedura di richiamo.

Art. 75 Delega di compiti

Il Governo può delegare i seguenti compiti a terzi o svolgerli in collaborazione con altri servizi statali:

  1. il controllo di aziende di commercio al dettaglio ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici;
  2. la tenuta di banche dati;
  3. l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale;
  4. i controlli di allevamenti di animali domestici, selvatici e da laboratorio, nonché di commerci e negozi di animali, centri di accoglienza per animali, circhi e zoo.

12. Disposizioni penali

Art. 76 Punibilità 1. Violazione dell'obbligo di autorizzazione

Chi senza autorizzazione esercita o offre i propri servizi in una delle professioni soggette ad autorizzazione della presente legge o di atti normativi basati su di essa, viene punito con una multa fino a 20 000 franchi.

Le attrezzature, gli apparecchi e le sostanze che servono ad un esercizio illecito della professione vengono sequestrati senza indennizzo.

Art. 76a * 2. Pericolo per causa di animali

È punito con la multa chi:

  1. non custodisce a dovere un animale selvatico o pericoloso;
  2. crea un pericolo per persone o cose aizzando, spaventando o mettendo in libertà abusivamente degli animali;
  3. aizza un animale contro persone o altri animali;
  4. non trattiene un animale che si trova sotto la sua vigilanza da attacchi a persone o altri animali.

In presenza di un'infrazione contro il capoverso 1, l'Ufficio può disporre la soppressione dell'animale.

Art. 77 3. Altre infrazioni *

Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge o atti normativi cantonali o comunali basati su di essa, è punito con una multa fino a 20 000 franchi.

Art. 78 Persone giuridiche e società

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, sono applicabili le disposizioni in materia del diritto penale amministrativo federale.

Art. 79 Prescrizione

Le infrazioni alla presente legge o ad atti normativi basati su di essa cadono in prescrizione dopo due anni dalla conclusione dell'azione passibile di pena. La prescrizione assoluta subentra dopo cinque anni. La pena in seguito a infrazione cade in prescrizione dopo cinque anni.

Art. 80 * Competenza e procedura

Le contravvenzioni alla presente legge, alle sue disposizioni esecutive, nonché alla relativa legislazione federale di rango superiore vengono giudicate dall'autorità amministrativa cantonale competente in base alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

13. Disposizioni finali

Art. 81 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sulla veterinaria del 25 settembre 1994[5].

Art. 82 Disposizioni transitorie

Alle procedure pendenti deve essere applicato il nuovo diritto.

Le persone che hanno esercitato legalmente e regolarmente con o senza autorizzazione una professione veterinaria nel Cantone già nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare ad esercitarla. Esse devono però annunciarsi all'Ufficio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e attenersi agli obblighi professionali e comportamentali della presente legge.

Se una persona sospende l'attività che ha esercitato legalmente senza autorizzazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, in caso di ripresa della propria attività deve richiedere un'autorizzazione conformemente agli articoli 13 e segg. della presente legge.

Art. 83 Referendum, entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[6].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[7] della presente legge.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
30.08.2007 01.12.2008 atto normativo prima versione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 76a introduzione 2010, 2414
16.06.2010 01.01.2011 Art. 77 modifica titolo 2010, 2414
16.06.2010 01.01.2011 Art. 80 revisione totale 2010, 2414
19.10.2011 01.12.2012 Art. 32 cpv. 1 modifica -
19.10.2011 01.12.2012 Titolo 5. modifica -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 34 revisione totale -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 35 cpv. 1 modifica -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 37 revisione totale -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 38 revisione totale -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 49 cpv. 1 modifica -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 50 cpv. 1, 1. modifica -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 51 cpv. 1, 5. modifica -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 52 cpv. 1 modifica -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 52 cpv. 2, 10. modifica -
18.11.2014 01.01.2016 Art. 31 cpv. 2 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 31 cpv. 3 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 35 cpv. 1, 1. modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1 modifica 2014-031

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 30.08.2007 01.12.2008 prima versione -
Art. 31 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 31 cpv. 3 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 32 cpv. 1 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Titolo 5. 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 34 19.10.2011 01.12.2012 revisione totale -
Art. 35 cpv. 1 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 35 cpv. 1, 1. 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 36 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 37 19.10.2011 01.12.2012 revisione totale -
Art. 38 19.10.2011 01.12.2012 revisione totale -
Art. 49 cpv. 1 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 50 cpv. 1, 1. 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 51 cpv. 1, 5. 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 52 cpv. 1 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 52 cpv. 2, 10. 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 76a 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2414
Art. 77 16.06.2010 01.01.2011 modifica titolo 2010, 2414
Art. 80 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2414
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