Il Dipartimento decide, sulla base degli importi dei sussidi forfettari per edifici e costruzioni rurali riferiti a singoli progetti, se un progetto deve essere sostenuto.
Esso è competente per l'esecuzione e le garanzie di sussidio per edifici e costruzioni rurali, indipendentemente dall'ammontare dei sussidi, qualora vengano garantite soltanto le prestazioni del Cantone previste nell'articolo 20 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali.
Il Dipartimento può disporre di un eventuale importo non vincolato fino al limite massimo del 30 per cento previsto dalla legge per la concessione di sussidi cantonali, soltanto nei limiti delle disposizioni di attuazione della legge sulla gestione finanziaria.