L'esecuzione del diritto federale compete all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIML).
933.100
Ordinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo
(OE della LCC)
Preambolo
Art. 1 Ufficio competente
Art. 2 Autorizzazione
Conformemente al diritto federale la concessione e la mediazione di crediti al consumo sono soggette all'obbligo di autorizzazione.
Art. 3 Domanda
La domanda di rilascio dell'autorizzazione per la concessione o la mediazione di crediti al consumo deve essere presentata all'Ufficio competente prima dell'inizio dell'attività.
Art. 4 Indicazioni e allegati alle domande 1. Persone fisiche
La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
- cognome e nome, eventualmente cognome da nubile;
- data di nascita;
- luogo d'origine rispettivamente nazionalità per richiedenti stranieri;
- indirizzo ed eventualmente domicilio della società;
- attività prevista: creditore o intermediario di credito.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- fotocopia della carta d'identità o del passaporto. Per richiedenti stranieri domiciliati in Svizzera fotocopia del libretto per stranieri o del permesso di polizia degli stranieri;
- estratto del casellario giudiziale;
- estratto del registro esecuzioni e fallimenti (almeno degli ultimi due anni prima dell'inoltro della domanda);
- comprova dell'esistenza delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione secondo il diritto federale[4].
Art. 5 2. Persone giuridiche
La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
- ditta;
- sede;
- attività prevista: creditore o intermediario di credito;
- persona responsabile per la concessione o la mediazione di crediti.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- estratto dal casellario giudiziale di tutte le persone responsabili per la concessione o la mediazione di crediti;
- estratto del registro di commercio;
- estratto del registro esecuzioni e fallimenti (almeno degli ultimi due anni prima dell'inoltro della domanda);
- comprova dell'esistenza delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione secondo il diritto federale[5].
Art. 6 Obbligo di fornire informazioni
Chi è soggetto all'obbligo di autorizzazione deve fornire su richiesta alle autorità competenti informazioni e permettere loro di prendere visione dei documenti della contabilità commerciale.
Art. 7 Obbligo di notifica
Le persone giuridiche soggette all'obbligo di autorizzazione devono notificare all'Ufficio competente l'arrivo o la partenza delle persone responsabili per la concessione o la mediazione di crediti.
Art. 8 Pubblicazione
Il rilascio, la limitazione temporale o la revoca dell'autorizzazione devono essere pubblicate dall'Ufficio competente nel Foglio ufficiale cantonale.
Art. 9 Tasse
Per il rilascio dell'autorizzazione per la concessione o la mediazione di crediti al consumo viene riscossa una tassa da 1000 fino a 2000 franchi.
Art. 10 Termine transitorio
Le persone giuridiche e fisiche con sede o domicilio nel Cantone dei Grigioni che già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno operato quali intermediarie di crediti o hanno concesso crediti e sono soggette all'obbligo di autorizzazione conformemente alla legge federale sul credito al consumo[6] devono inoltrare, al più tardi entro il 31 luglio 2006, una domanda di rilascio di un'autorizzazione oppure fornire la comprova che essi dispongono già di una relativa autorizzazione.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2006 | 01.04.2006 | atto normativo | prima versione | - |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 21.02.2006 | 01.04.2006 | prima versione | - |