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AS 1998 2308

Ordinanza concernente l'entrata in vigore della soppressione dei contributi federali per la costruzione di posteggi presso le stazioni

Ordinanza concernente l’entrata in vigore della soppressione dei contributi federali per la costruzione di posteggi presso le stazioni

del 9 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Art. 1 Entrata in vigore della modifica di legge La cifra I/7 della legge federale del 24 marzo 19951 concernente le misure di risana- mento 1994 (modifica dell’art. 3 e abrogazione degli art. 23 e 24 della legge fede- rale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata) entra retroattivamente in vigore l’11 marzo 1996.

Art. 2 Abrogazione dell’ordinanza L’ordinanza del 30 aprile 19863 sui posteggi alle stazioni è abrogata con effetto re- troattivo all’11 marzo 1996.

9 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RU 1995 3517 2 RS 725.116.2 3 RU 1986 1201, 1996 3393

2308 1998-0012

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