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AS 1998 2519

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile (OSCi)

Modifica del 28 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 L’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile (organo d’esecu- zione) è il settore Servizio civile in seno all’Ufficio federale dello sviluppo econo- mico e del lavoro.

Art. 2a Impiego in seno all’organo d’esecuzione di persone soggette al servizio civile L’organo d’esecuzione può impiegare persone soggette all’obbligo di prestare servi- zio civile per lo svolgimento di lavori amministrativi di sostegno.

Art. 3 cpv. 2 lett. c

2 Il riconoscimento quali istituti d’impiego è escluso, in particolare, per:

c. le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell’agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un’atti- vità di pubblico interesse.

Art. 27 cpv. 4 e 5 4 Se il richiedente non si presenta all’audizione senza fornire una spiegazione suffi- ciente, l’organo d’esecuzione può addebitargli i relativi costi fino a un importo di fr. 500, a meno che il richiedente non ne abbia colpa e comunichi senza indugio all’or- gano d’esecuzione la ragione dell’impedimento.

5 Se il richiedente motiva la sua domanda d’ammissione con l’appartenenza a una

comunità religiosa e se la sua domanda scritta permette di constatare che le condi- zioni d’ammissione al servizio civile sono manifestamente adempiute, l’organo d’e- secuzione, d’intesa con il richiedente, propone alla commissione d’ammissione di ri- nunciare all’audizione personale. In questo caso, la proposta di decisione della com- missione deve essere pronunciata all’unanimità.

1 RS 824.01

1998-0064 2519

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Art. 29 1 Per impiego s’intende l’insieme delle prestazioni di servizio civile effettuate nel quadro di una convocazione. 2 Un impiego procurato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato insieme a quello interrotto come un unico impiego.

Art. 31 Frase introduttiva e lett. c-e L’organo d’esecuzione può procurarsi dalla persona soggetta al servizio civile dati supplementari concernenti in particolare: c. i luoghi, gli istituti d’impiego e le date possibili. d. ed e Abrogati

Art. 31a Ricerca di possibilità d’impiego (art. 19 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d’impiego e concorda con gli stessi i periodi d’impiego. 2 L’organo d’esecuzione fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informa- zioni di cui ha bisogno per la ricerca e, se necessario, l’assiste. 3 Entro i tre mesi successivi all’incontro informativo, la persona soggetta al servizio civile comunica all’organo di esecuzione i risultati della sua ricerca. L’organo d’ese- cuzione può accordare una proroga del termine. 4 Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, è l’or- gano d’esecuzione stesso che determina dove e quando vanno compiuti i periodi d’impiego. Esso prende segnatamente in considerazione i seguenti criteri: a. le attitudini e le preferenze della persona soggetta al servizio civile; b. le peculiarità dell’istituto d’impiego; c. l’utilità pubblica dei periodi d’impiego; d. in caso di periodi d’impiego che durano 120 giorni o più, gli interessi del dato- re di lavoro della persona soggetta al servizio civile per quanto concerne le date dei periodi d’impiego; e. gli interessi di un’esecuzione corretta.

5 L’organo d’esecuzione concorda i periodi d’impiego con gli istituti d’impiego

previsti e concede alla persona soggetta al servizio civile la possibilità di esprimere il proprio parere.

Art. 33 cpv. 1 Abrogato

Art. 34 Concentrazione degli sforzi L’organo d’esecuzione può designare determinati ambiti di attività come partico- larmente meritevoli di essere sostenuti e adottare i provvedimenti che si impongono, affinché un numero maggiore di periodi d’impiego vi siano effettuati. Esamina le relative richieste e necessità.

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Art. 35 cpv. 1 lett. c, cpv. 3 e 5

1 La durata del primo periodo d’impiego corrisponde almeno:

c. a 180 giorni, qualora la persona soggetta al servizio civile assuma compiti di cura o debba seguire un corso introduttivo la cui durata eccede due settimane.

3 L’organo d’esecuzione può derogare alle norme dei capoversi 1 e 2:

a. se la persona soggetta al servizio civile fa valere oneri di famiglia, motivi in relazione con una formazione o con obblighi professionali e se il diniego di un periodo d’impiego più breve la porrebbe in una situazione particolarmente dif- ficile; oppure b. se si tratta di impieghi nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe.

5 Abrogato

Art. 36 Numero dei periodi d’impiego da effettuare (art. 20 LSC)

1 Le persone soggette al servizio civile effettuano almeno:

a. tre periodi d’impiego, qualora la durata complessiva del servizio civile ecceda

360 giorni;

b. due periodi d’impiego, qualora la durata complessiva del servizio civile si situi tra 180 e 360 giorni; c. un periodo d’impiego, qualora la durata complessiva del servizio civile sia in- feriore a 180 giorni; d. un periodo d’impiego, qualora si tratti di un impiego all’estero. 2 Una persona tenuta a compiere una prestazione di lavoro, ma che non è stata esclu- sa dall’esercito, può prestare il servizio civile in un solo periodo d’impiego.

Art. 37 cpv. 1, cpv. 2 lett. d nonché cpv. 3

1 L’intervallo tra due periodi d’impiego è di almeno tre mesi.

2 La persona soggetta al servizio civile può tuttavia iniziare senza soluzione di con- tinuità il nuovo periodo d’impiego qualora: d. Abrogato 3 Il prolungamento di un periodo d’impiego nello stesso istituto d’impiego non vale quale periodo d’impiego.

Art. 39a Svolgimento temporale degli ulteriori periodi d’impiego (art. 22 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile svolge almeno 30 giorni di servizio nell’arco di due anni civili fintanto che ha assolto la durata complessiva del servizio civile ordinario. Il primo biennio inizia nell’anno in cui la decisione d’ammissione al ser- vizio civile passa in giudicato. 2 La persona soggetta al servizio civile comunica all’organo d’esecuzione i risultati della sua ricerca di possibilità d’impiego (art. 31a) entro la fine del primo anno ci- vile.

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3 L’organo d’esecuzione convoca la persona soggetta al servizio civile in modo che possa compiere la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del licen- ziamento dal servizio civile.

Art. 40 cpv. 3 3 L’organo d’esecuzione invia la convocazione all’incontro informativo e al periodo d’impiego a titolo di prova al più tardi 30 giorni prima. Per i colloqui individuali presso gli istituti d’impiego e l’organo d’esecuzione nonché per le visite mediche fa stato un termine di convocazione di 10 giorni.

Art. 45 Effetti della domanda (art. 24 LSC) L’obbligo di cercare possibilità d’impiego (art. 31a e 39a cpv. 2) rispettivamente la convocazione emessa sono validi fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.

Art. 46 cpv. 5

5 L’organo d’esecuzione respinge una domanda, segnatamente:

a. quando, mediante la concessione di un congedo, si può tenere conto in ampia misura delle richieste della persona soggetta al servizio civile; oppure b. quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile possa compiere la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo li- cenziamento dal servizio.

Art. 47 cpv. 4 4 Se la domanda di differimento del servizio è in contrasto con l’obbligo di svolgere un periodo d’impiego entro un termine di due anni, l’organo d’esecuzione fissa, al momento dell’approvazione della domanda della persona soggetta al servizio civile, un nuovo termine per la ricerca di possibilità d’impiego.

Art. 56 cpv. 1 lett. e Abrogata

Art. 56a Vacanze aziendali (art. 24 LSC) 1 I giorni di lavoro che cadono durante le vacanze aziendali dell’istituto d’impiego non sono computati come giorni compiuti di servizio civile, a meno che la persona che presta servizio civile prenda allora le proprie vacanze. 2 I giorni festivi che cadono durante le vacanze aziendali dell’Istituto d’impiego so- no invece computati come giorni compiuti di servizio civile ordinario. 3 Sono inoltre computati come giorni compiuti di servizio civile ordinario al massi- mo sei giorni non lavorativi che non sono festivi.

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Art. 58, rinvio e cpv. 3 (art. 24 e 79 cpv. 1 LSC) 3 Se la persona soggetta al servizio civile perde il libretto di servizio, l’organo d’esecuzione le addebita una tassa per il rilascio di un duplicato. La tassa è calcolata in base al dispendio di tempo e alle spese, ma ammonta ad almeno 50 franchi. Essa non può essere ridotta o condonata.

Art. 60a Copertura assicurativa (art. 40 ZDG) La copertura dell’assicurazione militare si estende anche ai congedi e alle interru- zioni di un periodo d’impiego.

Art. 67 cpv. 1bis 1bis Se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento privato, l’isti- tuto d’impiego si accolla i costi che dovrebbe assumersi ai sensi del capoverso 1.

Art. 69 cpv. 2 2 L’istituto d’impiego non è autorizzato a fornire a chi presta servizio civile né a persone a lui vicine prestazioni di valore pecuniario eccedenti il quadro dell’articolo 29 LSC, a meno che si tratti di prestazioni in denaro che sostituiscono prestazioni in natura non accettate (art. 65 cpv. 2).

Art. 70 cpv. 3-5

3 Può chiedere all’istituto d’impiego un’autorizzazione di congedo.

4 Non è più autorizzata a prendere o a continuare un congedo quando ne sia venuto meno il motivo. 5 L’istituto d’impiego acclude alla comunicazione dei giorni di servizio destinata all’organo d’esecuzione la domanda di congedo approvata.

Art. 72 cpv. 2

2 Può chiedere all’istituto d’impiego un’autorizzazione scritta.

Art. 76a c. Pregiudizio alla salute delle persone soggette al servizio civile (art. 32 ZDG) All’inizio di ogni periodo d’impiego, la persona soggetta al servizio civile notifica all’organo d’esecuzione qualsiasi pregiudizio alla sua salute e alla sua capacità lavo- rativa.

Art. 77 cpv. 1 Abrogato

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Art. 79 cpv. 2 2 Nell’ambito degli importi stabiliti nell’appendice 2, la Confederazione può assu- mere al massimo la metà delle spese inerenti ai corsi introduttivi, quando l’istituto d’impiego non è in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali neces- sarie.

Art. 81 cpv. 1 primo periodo 1 I corsi d’introduzione a compiti di cura sono impartiti alle persone che prestano servizio civile secondo un programma d’insegnamento approvato dall’organo d’ese- cuzione. …

Art. 87 cpv. 2 lett. a ed e nonché cpv. 3

2 Inoltre, esso acclude alla domanda la documentazione seguente:

a. il rapporto di attività e di gestione, il conto profitti e perdite e il bilancio degli ultimi due anni; e. una prova della sua utilità pubblica. Ne sono esentate le istituzioni di diritto pubblico. 3 Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all’articolo 5 rispettivamente 6.

Art. 95 cpv. 3 lett. a e d Abrogate

Art. 96 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 2 Esso può prescindere dalla riscossione di tributi quando si tratta di un periodo d’impiego a titolo di prova o, in particolare, quando l’istituto d’impiego: a. esercita la propria attività in un ambito in cui l’organo d’esecuzione intende concentrare gli impieghi del servizio civile (art. 34); 3 L’istituto d’impiego che cede i suoi diritti e obblighi ad istituti beneficiari (art. 50 LSC), può essere esentato dall’obbligo del tributo, in relazione con questi impieghi, se l’istituto beneficiario adempie le condizioni di cui al capoverso 2.

II L’appendice 1 è modificata secondo il testo qui annesso.

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III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

28 settembre1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0870

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Appendice 1 punto 1

1. Totale dei giorni da effettuare Giorni non lavorativi computabili

(durata complessiva o residua) (art. 53 cpv. 3):

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 1 9 1 10 1 11 2 12 2 13 2 14 3 15 3 16 3 17 3 18 4 19 4 20 4 21 5 22 5 23 5 24 5 25 6 26 6 27 6 28 7 29 7

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