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AS 1998 2716

Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato per gli esperimenti sugli animali

del 12 ottobre 1998

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 59e dell’ordinanza del 27 maggio 19811 sulla protezione degli ani- mali (OPAn), ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza stabilisce le esigenze relative alla formazione speciale e al perfezionamento delle persone che effettuano o dirigono esperimenti sugli animali.

Capitolo 2: Formazione delle persone che effettuano esperimenti sugli animali Sezione 1: Principi

Art. 2 Scopo della formazione La formazione conferisce le conoscenze tecniche e le capacità pratiche richieste per trattare gli animali da esperimento in modo responsabile e con riguardo.

Art. 3 Contenuto e durata della formazione 1 La formazione delle persone che effettuano esperimenti soggetti ad autorizzazione si compone di una parte teorica (art. 4-10) e di una parte pratica (art. 11). Ogni parte comprende almeno venti ore d’insegnamento. 2 La formazione delle persone che effettuano esperimenti soggetti all’obbligo di no- tifica comprende: a. una parte teorica di almeno venti ore; la materia d’insegnamento comprende le discipline di cui agli articoli 4 - 10; b. una parte pratica di almeno dieci ore; la formazione si basa sull’articolo 11, ad eccezione del capoverso 2 lettera h.

SR 455.171.2 1 RS 455.1

2716 1998-0128

Formazione e perfezionamento del personale specializzato nel campo RU 1998

3 Le persone che effettuano esperimenti soggetti all’obbligo di notifica e implicanti un’anestesia generale devono acquisire le conoscenze supplementari di cui all’arti- colo 11 capoverso 2 lettera h.

Sezione 2: Formazione teorica

Art. 4 Legislazione sulla protezione degli animali La materia d’insegnamento nella disciplina «Legislazione sulla protezione degli ani- mali» comprende: a. le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali applicabili agli esperimenti sugli animali e alla tenuta di animali da esperimento; b. il contenuto della procedura di autorizzazione degli esperimenti sugli animali; c. le direttive e le informazioni dell’Ufficio federale di veterinaria in materia di esperimenti sugli animali e di metodi alternativi.

Art. 5 Etica La materia d’insegnamento nella disciplina «Etica» comprende: a. le teorie etiche fondamentali concernenti le relazioni uomo-animale e lo statuto dell’animale (valore intrinseco, dignità della creatura); b. gli argomenti favorevoli e contrari all’utilizzazione di animali a scopi scientifici; c. i principi etici e le direttive per gli esperimenti sugli animali a fini scientifici stabiliti dalle Accademie svizzere delle Scienze mediche e delle Scienze natu- rali.

Art. 6 Biologia La materia d’insegnamento nella disciplina «Biologia» comprende: a. le conoscenze di base sulle particolarità specifiche, anatomiche e fisiologiche delle specie utilizzate più comunemente nella sperimentazione animale e sul lo- ro modo di riproduzione; b. le conoscenze di base sui metodi di allevamento e sulle loro finalità, nonché sulla standardizzazione genetica; c. una panoramica dei metodi di produzione degli animali geneticamente modifi- cati e della loro caratterizzazione genetica.

Art. 7 Custodia e comportamento La materia d’insegnamento nella disciplina «Custodia e comportamento» compren- de: a. i principi della custodia e dell’allevamento adeguati degli animali da esperi- mento più comunemente utilizzati, segnatamente riguardo al comportamento sociale, al bisogno di spazio, alla struttura della gabbia, alle esigenze clima- tiche, all’illuminazione, nonché le regole di un’alimentazione corretta e le con- seguenze di un’alimentazione sbagliata; b. la custodia di animali specificamente esenti da agenti patogeni e gnotobiotici;

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c. l’identificazione dei comportamenti normali specifici della specie e di compor- tamenti anormali, di sintomi di malattia nonché di stati di sofferenza, di eccita- zione e di ansia; d. i principi di un trattamento rispettoso degli animali; e. il trasporto accurato degli animali da esperimento.

Art. 8 Igiene La materia d’insegnamento della disciplina «Igiene» comprende: a. i principi della sorveglianza sanitaria; b. le esigenze in materia di igiene dei parchi, dei locali, dei materiali e delle per- sone al fine di evitare contaminazioni e di prevenire malattie; c. una panoramica delle principali malattie degli animali da esperimento e delle zoonosi che essi possono trasmettere.

Art. 9 Anestesia e metodi di uccisione La materia d’insegnamento della disciplina «Anestesia e metodi di uccisione» com- prende: a. i diversi procedimenti adeguati di anestesia per le specie di animali da esperi- mento più comunemente utilizzati, in particolare gli aspetti pratici dell’esecu- zione; b. l’identificazione delle varie fasi di un’anestesia generale e la sua sorveglianza, nonché l’individuazione di complicazioni durante e dopo un’anestesia; c. i diversi anestetici più comunemente utilizzati, nonché le loro proprietà farma- cologiche; d. i diversi metodi chimici e fisici di uccisione degli animali da esperimento più comunemente utilizzati, riconosciuti come irreprensibili e rispettosi degli ani- mali; e. la conoscenza dei metodi di uccisione non ammessi.

Art. 10 Metodi alternativi agli esperimenti sugli animali La materia d’insegnamento della disciplina «Metodi alternativi agli esperimenti sugli animali» comprende: a. il principio delle 3R (Reduce, Refine, Replace); b. esempi di metodi alternativi importanti; c. possibilità ed esempi intesi a ridurre il numero di animali nella sperimentazione e le costrizioni cui sono sottoposti.

Sezione 3: Formazione pratica

Art. 11

1 La formazione pratica deve essere impartita mediante dimostrazioni ed esercizi

pratici effettuati su animali da esperimento.

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2 Fanno segnatamente parte della formazione pratica:

a. il modo di trattare gli animali; b. l’osservazione del comportamento e la relativa rilevazione dei dati; c. la pesatura e la determinazione del sesso; d. il prelevamento di campioni di urina e di escrementi; e. la marchiatura degli animali; f. le regole da osservare per lavorare in modo igienico; g. la somministrazione orale, sottocutanea, intraperitonale, intramuscolare e intra- venosa di sostanze farmacologicamente inattive o attive con caratteristiche no- toriamente innocue nonché prelievi di sangue; h. l’identificazione delle diverse fasi di un’anestesia generale e la relativa sorve- glianza.

Capitolo 3: Formazione delle persone che dirigono esperimenti sugli animali Sezione 1: Principi

Art. 12 Scopo della formazione La formazione impartisce le conoscenze necessarie per una pianificazione e una dire- zione a regola d’arte e metodicamente corrette degli esperimenti sugli animali e appro- fondisce l’insegnamento di cui al capitolo 2.

Art. 13 Condizioni La formazione delle persone che dirigono esperimenti sugli animali può essere se- guita unicamente da coloro che hanno dapprima acquisito la formazione secondo gli articoli 3-11.

Art. 14 Contenuto e durata della formazione 1 La formazione delle persone che dirigono esperimenti soggetti ad autorizzazione si compone di una formazione teorica (art. 15-19) e di una formazione incentrata sulla sperimentazione (art. 20). Ogni parte comprende almeno venti ore d’insegnamento. 2 La formazione delle persone che dirigono esperimenti soggetti all’obbligo di noti- fica è una formazione teorica di almeno venti ore. La materia d’insegnamento com- prende le discipline di cui agli articoli 15 – 18. 3 Le persone che dirigono esperimenti soggetti all’obbligo di notifica e implicanti un’anestesia devono acquisire le conoscenze supplementari di cui all’articolo 19.

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Sezione 2: Formazione teorica

Art. 15 Legislazione sulla protezione degli animali 1 La materia d’insegnamento nella disciplina «Legislazione sulla protezione degli animali» comprende: a. le prescrizioni nazionali relative agli esperimenti sugli animali e agli animali da esperimento nonché alla registrazione di medicamenti, di sostanze biologiche e di prodotti chimici; b. gli elementi fondamentali delle relative convenzioni internazionali.

Art. 16 Letteratura scientifica e metodi alternativi La materia d’insegnamento nella disciplina «Letteratura scientifica e metodi alter- nativi» comprende: a. l’analisi di pubblicazioni scientifiche ai fini della pianificazione degli esperi- menti; b. una panoramica delle banche dati e delle pubblicazioni che contengono infor- mazioni sui metodi alternativi nonché sulle organizzazioni che li promuovono.

Art. 17 Pianificazione ed esecuzione degli esperimenti sugli animali La materia d’insegnamento nella disciplina «Pianificazione ed esecuzione degli esperimenti sugli animali» comprende: a. la pianificazione degli esperimenti, in particolare la biometria, tenendo in con- siderazione modelli di previsioni, l’applicazione di procedimenti biostatistici nonché la scelta di specie e di ceppi animali adeguati; b. l’esecuzione di esperimenti, i criteri d’interruzione di un esperimento per ridur- re le costrizioni cui sono sottoposti gli animali, l’analisi e l’interpretazione dei risultati nonché i principi di una buona prassi di laboratorio.

Art. 18 Igiene La materia d’insegnamento nella disciplina «Igiene» comprende: a. la profilassi di malattie; b. i metodi di valutazione dello stato di salute; c. l’influsso delle malattie di natura microbiologica o parassitologica degli animali sui risultati di un esperimento; d. le possibili conseguenze dell’utilizzazione di un medicamento in relazione al protocollo dell’esperimento; e. la gnotobiologia.

Art. 19 Anestesia La materia d’insegnamento nella disciplina «Anestesia» comprende: a. gli aspetti teorici dei procedimenti d’anestesia degli animali da esperimento; b. le proprietà farmacologiche degli anestetici più comunemente utilizzati;

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c. la scelta dell’anestetico appropriato, tenendo conto della specie animale, del ti- po di intervento e dello schema sperimentale; d. l’identificazione dettagliata delle diverse fasi di un’anestesia generale, delle reazioni specifiche di ogni specie animale agli anestetici nonché delle compli- cazioni che possono verificarsi durante e dopo un’anestesia, comprese le misure necessarie per rimediarvi.

Sezione 3: Formazione incentrata sullo scopo degli esperimenti

Art. 20 1 La formazione incentrata sullo scopo degli esperimenti impartisce alle persone che dirigono esperimenti sugli animali le conoscenze specifiche indispensabili per ga- rantire un’esecuzione a regola d’arte degli esperimenti previsti. 2 Essa può essere impartita sotto forma di pratiche professionali, di corsi speciali o sotto altre forme adeguate di insegnamento.

Sezione 4: Perfezionamento

Art. 21 Contenuto e durata del perfezionamento Le persone che effettuano o dirigono esperimenti sugli animali devono frequentare almeno quattro giorni di perfezionamento sull’arco di quattro anni nei campi della sperimentazione animale che le riguardano.

Art. 22 Perfezionamento supplementare Se una persona che effettua o dirige esperimenti sugli animali intende lavorare con modelli o specie di animali da esperimento molto diversi o secondo altri metodi o tecniche sperimentali, essa deve addurre la prova, prima dell’inizio dell’esperi- mento, di avere frequentato un perfezionamento supplementare incentrato sugli esperimenti.

Capitolo 5: Formazioni speciali, attestato

Art. 23 Esperimenti con specie animali utilizzate meno di frequente Il programma di formazione e di perfezionamento destinato alle persone che effet- tuano o dirigono esperimenti su specie animali utilizzate meno di frequente deve essere adattato a queste specie.

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Art. 24 Formazioni equivalenti 1 Le persone che, nel corso della loro formazione professionale o dei loro studi, han- no frequentato almeno una delle formazioni previste nei capitoli 2 e 3 possono es- sere dispensate parzialmente o totalmente da tale formazione.

2 L’autorità cantonale può accordare una dispensa.

Art. 25 Attestato 1 Le aziende attestano per scritto la partecipazione a un corso di formazione o di perfezionamento. 2 L’attestato menziona espressamente le discipline insegnate, le pratiche profes- sionali svolte nonché la durata della formazione o del perfezionamento teorici e pra- tici.

Capitolo 6: Entrata in vigore

Art. 26 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

12 ottobre 1998 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Kihm

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