AS 1999 1443
Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione
Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Modifica del 31 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19771 relativa ai brevetti d’invenzione è modificata come segue:
Art. 4a Comunicazione elettronica
1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.
2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Art. 6 Recapito impossibile di una comunicazione Se il recapito di una decisione ufficiale al richiedente, al titolare o al mandatario non è possibile, la decisione è pubblicata nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e mar- chi.
Art. 14 lett. h-k È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta: h. del termine per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del regolamento del 28 aprile 19972 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; RT-IPI); i. del termine per la copertura dell’importo mancante nell’ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI); k. abrogata
Art. 17 Ordinamento delle tasse L’importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le mo- dalità di pagamento sono stabilite nel RT-IPI3.
1999-4149 1443
Brevetti d’invenzione RU 1999
Art. 23 Forma La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall’Istituto.
Art. 25 cpv. 3 primo periodo 3 Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione. ...
Art. 28 cpv. 2 e 4 primo periodo 2 I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere stampati così come sono e prestarsi alla riproduzione elettronica. 4 La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riprodu- zione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. ...
Art. 32 cpv. 5 5 Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.
Art. 58 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 65 Titolo Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 89 cpv. 3
3 L’inserto può essere tenuto sotto forma elettronica.
Art. 92 cpv. 2
2 I documenti possono essere conservati sotto forma elettronica.
Art. 93 cpv. 3
3 Il registro dei brevetti può essere tenuto sotto forma elettronica.
Art. 95 titolo e cpv. 3 Consultazione. Estratti del registro. Procedura elettronica di richiamo 3 L’Istituto può rendere accessibili i suoi dati a terzi dietro pagamento per mezzo di una procedura elettronica di richiamo.
Brevetti d’invenzione RU 1999
Art. 108 Organo di pubblicazione 1 Le pubblicazioni prescritte dalla legge e dalla presente ordinanza nonché altre pub- blicazioni di interesse generale sono effettuate nel Foglio svizzero dei brevetti, dise- gni e marchi.
2 Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica.
3 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusiva- mente sotto forma elettronica.
Art. 110 Abrogato
Art. 118a Tasse annuali Per il brevetto europeo deve essere pagata anticipatamente una tassa annuale all’Isti- tuto, la prima volta per l’anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall’inizio del quinto anno che segue il deposito della domanda.
Art. 120 Deposito della domanda internazionale 1 La domanda internazionale depositata presso l’Istituto deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese.
2 L’Istituto corrisponde con il richiedente in tedesco o francese.
Titolo prima dell’art. 125a Capitolo 4: L’Istituto in quanto ufficio designato
Art. 126 cpv. 1 e 2 1 Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 19704 può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero. 2 La richiesta deve essere inoltrata all’Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L’am- montare della tassa è fissato dall’amministrazione incaricata della ricerca internazio- nale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IPI5 non disponga diversamente.
4 RS 0.232.141.1 5 RS 232.148
Brevetti d’invenzione RU 1999
Titolo prima dell’art. 127a Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari Capitolo 1: Campo d’applicazione Art. 127a cpv. 1 1 Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e pro- dotti fitosanitari.
Art. 127b cpv. 1 lett. b n. 2
1 La domanda deve contenere:
b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commer- cio in Svizzera, unitamente a;
2. una copia dell’informazine relativa al medicinale o delle istruzioni per
l’uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall’autorità com- petente.
Art. 127f cpv. 1 1 L’istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).
II L’ordinanza del 23 dicembre 19926 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Art. 7a cpv. 2
2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Art. 43 cpv. 2 e 3
2 Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica.
3 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusiva- mente sotto forma elettronica.
6 RS 232.111
Brevetti d’invenzione RU 1999
III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.
31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin