AS 1999 1752
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Modifica del 5 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:
Art. 52a Direttive della commissione di coordinamento 1 Per assicurare un’applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia. 2 Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescri- zioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime. 3 Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita.
Art. 53 Competenze della commissione di coordinamento La commissione di coordinamento può in particolare: a. determinare la procedura che devono seguire gli organi esecutivi qualora svolgano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi; b. elaborare, per prevenire determinati infortuni e malattie professionali, pro- grammi nazionali o regionali di promozione della sicurezza sul lavoro in de- terminate categorie di aziende o di professioni (programmi di sicurezza); c. promuovere l’informazione e l’istruzione dei datori di lavoro e dei lavoratori nell’azienda, l’informazione degli organi esecutivi e la formazione e il per- fezionamento dei loro collaboratori; d. incaricare gli organi esecutivi della legge sul lavoro di annunciare determi- nate imprese, installazioni, apparecchi e lavori edili rientranti nel settore di competenza dell’INSAI, come anche taluni lavori pericolosi per la salute; e. promuovere il coordinamento tra l’esecuzione della presente ordinanza e quella di altre legislazioni; 1 RS 832.30
1752 1999-4221
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 1999
f. organizzare e coordinare con altre istituzioni l’aggiornamento e il perfezio- namento degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle prescri- zioni del Consiglio federale.
Art. 57 lett. a La commissione di coordinamento deve sentire le organizzazioni interessate prima di qualsiasi decisione importante. Sono considerate decisioni importanti segnata- mente: a. l’emanazione di direttive;
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 1999.
5 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin