AS 1999 2043
Legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Modifica del 20 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consi- glio degli Stati del 12 maggio 19971; visto il parere del Consiglio federale del 17 settembre 19972, decreta:
I La legge federale sull’assicurazione malattie3 è modificata come segue:
Art. 66 cpv. 3 secondo periodo Abrogato
Art. 106 cpv. 3 3 Per i primi sei anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, il Consi- glio federale può determinare le quote dei Cantoni di cui all’articolo 66 capoverso 3 prendendo in considerazione anche il premio medio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di ciascun Cantone.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker