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Codice penale svizzero

Codice penale svizzero (Casellario giudiziale informatizzato)

Modifica del 18 giugno 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta:

I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue:

Art. 359 Scopo 1 L’Ufficio federale di polizia gestisce, insieme ad altre autorità fede- rali e ai Cantoni (art. 360bis cpv. 1), un casellario giudiziale informa- tizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particola- re protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.

2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali

nell’adempimento dei compiti seguenti: a. attuazione di procedimenti penali; b. procedure internazionali in materia d’assistenza giudiziaria e d’estradizione; c. esecuzione delle pene e delle misure; d. controlli di sicurezza civili e militari; e. pronuncia e revoca delle misure d’allontanamento nei con- fronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo

19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri non-

ché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal ter- ritorio svizzero; f. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 5 ottobre 19794 sull’asilo;

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g. procedura di naturalizzazione; h. rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo condu- cente ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale5; i. esecuzione della protezione consolare; j. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre

19926 sulla statistica federale;

k. pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali.

Art. 360 Contenuto 1 Nel casellario sono registrate soltanto le persone condannate nel ter- ritorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero.

2 Nel casellario si iscrivono:

a. le condanne per crimini e delitti; b. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale; c. le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pro- nunciate all’estero e sottoposte all’obbligo dell’iscrizione se- condo il presente Codice; d. la menzione che una condanna è stata pronunciata con sospen- sione condizionale della pena; e. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti; f. durante due anni, le richieste di estratti del casellario giudi- ziale depositate da autorità della giustizia penale in relazione con procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.

Art. 360bis Trattamento dei 1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti dati e accesso le condanne (art. 360 cpv. 2): a. Ufficio federale di polizia; b. autorità della giustizia penale; c. autorità della giustizia militare; d. autorità preposte all’esecuzione penale; e. servizi di coordinamento cantonali.

5 RS 741.01 6 RS 431.01

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2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, acce-

dere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2): a. autorità di cui al capoverso 1; b. Ministero pubblico della Confederazione; c. Polizia federale nell’ambito di indagini della polizia giudizia- ria; d. Gruppo del personale dell’esercito; e. Ufficio federale dei rifugiati; f. Ufficio federale degli stranieri; g. autorità cantonali di polizia degli stranieri; h. autorità cantonali competenti in materia di circolazione stra- dale; i. autorità federali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capover- so 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19977 sulle mi- sure per la salvaguardia della sicurezza interna.

3 Qualora il numero delle domande d’informazione lo giustifichi e

previa consultazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati, il Consiglio federale può estendere il diritto d’accesso di cui al capo- verso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confedera- zione e dei Cantoni sino all’entrata in vigore di una base legale in sen- so formale.

4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale

registrate in relazione con procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e.

5 Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il tratta-

mento dei dati nel casellario.

6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la collaborazione con le autorità interessate; d. i compiti dei servizi di coordinamento; e. il diritto d’informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate; f. la sicurezza dei dati; g. le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che pos-

7 RS 120

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sono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati; h. la trasmissione elettronica dei dati all’Ufficio federale di stati- stica.

Art. 362 Abrogato

Art. 363 cpv. 1 e 2 terzo periodo

1 L’autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel ca-

sellario allo Stato di origine del condannato.

2 ... Tali estratti non contengono indicazioni sulle iscrizioni radiate, né

su richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con proce- dimenti penali pendenti.

Art. 363bis e 364 Abrogati

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999 Consiglio nazionale, 18 giugno 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 19998.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

1° dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

8 FF 1999 4424

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