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AS 1999 3585

Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante

Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante (OTTP)

Modifica del 27 ottobre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 19941 concernente la tassa sul traffico pesante è modifi- cata come segue:

Ingresso visto l’articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale2,

Art. 1 cpv. 2

2 La tassa ascende a: fr.

a. per gli autocarri e gli autoarticolati

1. di più di 3,5 fino a 12 t 1300

2. di più di 12 fino a 18 t 4000

3. di più di 18 fino a 26 t 6000

4. di più di 26 t 8000

b. per i rimorchi

1. di più di 3,5 fino a 8 t 1300

2. di più di 8 fino a 10 t 3000

3. di più di 10 t 4000

c. per gli autobus 1300

Art. 2 lett. e n. 4 A tenore dell’articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale2 le seguenti designazioni significano: e. autobus:

4. automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);

1 RS 741.71 2 Tale disposizione corrisponde all'art. 196 n. 2 e 3 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

1999-5763 3585

Tassa sul traffico pesante RU 1999

Art. 4 cpv. 1 lett. c

1 Sono esonerati dalla tassa:

c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito d’una concessione rilasciata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni o nell’ambito di un traffico di linea tran- sfrontaliero conformemente a un’autorizzazione federale, incluse le corse di sostituzione e rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali tra- sporti;

Art. 5 Agevolazioni 1 Per i veicoli delle imprese di trasporto non utilizzati esclusivamente nell’ambito d’una concessione rilasciata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni o nell’ambito di un traffico di linea transfronta- liero conformemente a un’autorizzazione federale, la tassa è dovuta parzialmente. 2 La Direzione generale delle dogane può stipulare accordi sulla determinazione del- la tassa con le imprese di trasporto. Dagli stessi non devono però risultare una ridu- zione della tassa né distorioni della concorrenza. La Direzione generale delle dogane informa i Cantoni interessati.

3 La metà della tassa prevista nell’articolo 1 capoverso 2 è dovuta per:

a. gli autocarri e gli autoarticolati per fieraioli e circhi; b. i veicoli destinati alla scuola guida; c. gli autoveicoli abitabili; d. i rimorchi abitabili; e. le automobili pesanti; f. i veicoli d’epoca; g. i rimorchi per il trasporto di cose, concepiti per essere trasportati per ferrovia con cosiddetti contenitori medi e che utilizzano la strada solo per il tragitto iniziale e finale.

4 Un quarto della tassa prevista nell’articolo 1 capoverso 2 è dovuta per:

a. i carri con motore; b. i rimorchi per trasporti di cose per fieraioli e circhi.

Art. 19 cpv. 4 lett. a 4 Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. In per cento degli importi menzionati all’articolo 1 capoverso 2, essa ascende a: a. 0,5 per cento al giorno, per uno sino a trenta giorni consecutivi, ma al mini- mo a 40 franchi per giustificativo di pagamento, e al massimo all’aliquota della tassa mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli;

Tassa sul traffico pesante RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

27 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin