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AS 1999 609

Ordinanza dell'UFAG concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione

Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

del 7 dicembre 1998

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione Se per l’esportazione di succhi d’uva, mosti d’uva e vini il Paese di destinazione esi- ge un attestato ufficiale di qualità, questo viene rilasciato conformemente alla pre- sente ordinanza.

Art. 2 Controllo della qualità 1 L’analisi standard per il controllo della qualità (esigenze minime dell’Unione euro- pea) verte sulle seguenti caratteristiche: a. per il mosto d’uva e il succo d’uva:

1. densità,

2. estratto secco totale,

3. acidità totale,

4. acidità volatile,

5. acidità citrica,

6. anidride solforosa totale,

7. presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori di-

retti) o di altre varietà non appartenenti alla specie Vitis vinifera; b. per il vino e il mosto d’uva parzialmente fermentato:

1. titolo alcolometrico volumico totale,

2. titolo alcolometrico volumico effettivo.

3. estratto secco totale,

4. acidità totale,

5. acidità volatile,

6. acidità citrica,

7. anidride solforosa totale,

8. presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori

diretti) o di altre varietà non appartenenti alla specie Vitis vinifera. 2 A dipendenza delle esigenze del Paese di destinazione, al fine del controllo della qualità vanno effettuate analisi supplementari.

RS 916.145.211 1 RS 916.140; RU 1999 86

1998-0272 609

Controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione RU 1999

Art. 3 Domande per il controllo della qualità 1 Le domande per il controllo della qualità vanno inoltrate in un unico esemplare al- la Sezione Vitivinicoltura dell’Ufficio federale dell’agricoltura. Su richiesta, questa sezione mette a disposizione i moduli di domanda. 2 Se il Paese di destinazione esige documenti particolari, questi vanno allegati alla domanda. 3 Alla Stazione federale di ricerche per la produzione vegetale di Changins (Stazione di ricerche) vanno inviate, contemporaneamente alla domanda, due bottiglie origi- nali contenenti almeno 5 dl oppure, se il prodotto non è ancora stato imbottigliato, due campioni di 5 dl ciascuno del prodotto destinato all’esportazione. Sull’invio de- ve figurare chiaramente la menzione “Per il controllo al fine dell’esportazione”.

Art. 4 Controllo e certificato d’analisi 1 La Stazione di ricerche controlla se i prodotti presentano le caratteristiche giusta l’articolo 2.

2 Rilascia il certificato d’analisi.

3 Il certificato di analisi è valido dodici mesi.

Art. 5 Documenti e attestati 1 La Stazione di ricerche rilascia un certificato d’analisi o completa i documenti ri- chiesti dal Paese di destinazione. 2 I richiedenti sono tenuti a preparare personalmente i documenti e le attestazioni, sempreché il Paese di destinazione lo autorizzi.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger

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