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AS 1999 617

Ordinanza del DFE sulla designazione di valute per una garanzia supplementare di operazioni in valuta estera

Ordinanza del DFE sulla designazione di valute per una garanzia supplementare di operazioni in valuta estera

del 1° dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 15 giugno 19981 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni, ordina:

Art. 1 Per le operazioni in valuta estera, la garanzia supplementare di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 15 giugno 1998 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni può essere accordata nelle seguenti valute: a. dollaro americano; b. euro; c. marco tedesco; d. franco francese; e. lira sterlina; f. yen giapponese; g. dollaro canadese; h. dollaro australiano; i. dollaro di Singapore.

Art. 2

1 L’ordinanza del 19 giugno 19962 sulla designazione di valute per una garanzia

supplementare di operazioni in valuta estera è abrogata.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

1° dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

RS 946.111.5 1 RS 946.111 2 RU 1996 2154

1999-0300 617

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