AS 1999 775
Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
Decreto federale relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
del 9 ottobre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 231 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19972, decreta:
Art. 1 Scopo 1 Il fondo assicura il finanziamento dei grandi progetti ferroviari per il tramite di un conto speciale che figura nei conti della Confederazione. 2 Il presente decreto fissa il contenuto e la struttura del fondo nonché le procedure che presiedono al suo finanziamento e all’attribuzione dei mezzi. 3 Le disposizioni della legge sulle finanze della Confederazione3 sono applicabili sussidiariamente.
Art. 2 Struttura e contenuto
1 Il fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.
2 Il conto economico ingloba gli oneri e i redditi:
a. i redditi si compongono delle attribuzioni al fondo sotto forma di introiti a destinazione vincolata, di capitalizzazione di mutui e di concessione di anticipi, nonché degli interessi attivi sui mutui e sul patrimonio netto; b. gli oneri si compongono dei prelievi messi a disposizione dei progetti, dei rimborsi degli impegni vincolati alla loro realizzazione e al relativo finanziamento, degli interessi passivi sugli impegni del fondo nonché degli ammortamenti degli attivi.
3 Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni vincolati alla
realizzazione e al finanziamento dei progetti.
Art. 3 Procedura di prelievo
1 L’Assemblea federale determina annualmente con decreto federale semplice
separato, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, i mezzi da mettere a disposizione dei diversi progetti. 2 A questo scopo, essa stanzia un credito di pagamento per ogni singolo progetto; per la nuova ferrovia transalpina, stanzia singoli crediti di pagamento per:
RS 742.140
1 Oggi: art. 24 disp. trans. Cost. (v. RU 1999 741, nota 3 a piè di pagina).
2 FF 1998 227 3 RS 611.0
1999-4044 775
Regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari. DF RU 1999
a. la linea di base del San Gottardo; b. la linea di base del Lötschberg; c. il raccordo della Svizzera orientale alla linea di base del San Gottardo; d. i miglioramenti sul resto della rete; e. la sorveglianza del progetto.
3 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, in caso di necessità, affinare la struttura dei crediti di pagamento per i diversi progetti.
4 Quando i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è
conforme alle aspettative, il Consiglio federale può autorizzare per il progetto in questione un prelievo supplementare fino a concorrenza del 15 per cento del credito di pagamento autorizzato per l’anno in corso.
Art. 4 Procedura d’attribuzione Nel quadro delle competenze definite nell’articolo 23 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione e in base a una pianificazione finanziaria intesa a garantire il finanziamento dei progetti, il Consiglio federale decide periodicamente il livello di prelievo dei diversi mezzi finanziari che possono essere attribuiti al fondo.
Art. 5 Partecipazione finanziaria di terzi ai progetti Quando il Consiglio federale determina le modalità organizzative e finanziarie che permettono la partecipazione diretta di privati o di organizzazioni internazionali ai grandi progetti ferroviari, la soluzione scelta non deve condurre a un superamento del limite prestabilito del livello di indebitamento massimo della Confederazione conformemente all’articolo 23 capoverso 2 lettera d delle disposizioni transitorie della Costituzione, né a un accrescimento dei rischi finanziari che possono avere un impatto sui conti della Confederazione.
Art. 6 Concessione di anticipi 1 Per garantire un finanziamento continuo dei progetti, possono essere accordati al fondo anticipi imputati sul conto capitale della Confederazione, anche se comportano un aumento temporaneo del livello d’indebitamento.
2 Il tetto massimo degli anticipi che possono essere concessi in valore cumulato
ammonta a 4,2 miliardi di franchi (prezzi del 1995). Il Dipartimento federale delle finanze riesamina periodicamente la situazione. L’Assemblea federale decide gli adeguamenti necessari nella determinazione del tetto massimo. Tiene allora conto, da una parte, dei vincoli tecnici, dell’evoluzione dei costi, del calendario nonché del bisogno concernente i progetti e, dall’altra, del livello d’indebitamento generale della Confederazione. Il tetto massimo non può essere aumentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto.
3 Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Essi sono sottoposti a un interesse
conforme al mercato, imputabile al conto economico. L’Amministrazione federale delle finanze determina le modalità d’applicazione.
Regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari. DF RU 1999
Art. 7 Rimunerazione del patrimonio netto 1 Il patrimonio netto del fondo rappresenta il saldo attivo del bilancio, quando l’in- sieme degli anticipi sono stati rimborsati. 2 La rimunerazione di un eventuale patrimonio netto si effettua alle condizioni del mercato. Il provento è iscritto nel conto economico.
Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria 1 Il Consiglio federale sottopone annualmente i conti del fondo all’approvazione del- l’Assemblea federale. 2 Stabilisce una pianificazione finanziaria su quattro anni. Ne informa l’Assemblea federale, in margine al preventivo.
Art. 9 Fine del fondo Il fondo cessa di esistere quando i lavori di costruzione dei diversi progetti sono stati terminati e tutti gli anticipi sono stati completamente rimunerati e rimborsati.
Art. 10 Trattamento contabile degli investimenti già realizzati 1 I mutui concessi alle imprese ferroviarie per il progetto di NFTA fino al 1° gennaio 1998 sono trasformati in mutui a tassi variabili e rimborsabili condizionatamente. Sono integrati nei conti del fondo. Possono essere trasformati in contributi a fondo perso se le tratte cui si riferiscono risulteranno interamente finanziate a fondo perso.
2 La trasformazione dei mutui è contabilizzata nel conto capitale della
Confederazione.
Art. 11 Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù dell’articolo 23 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale.
2 Entra in vigore simultaneamente al decreto federale del 20 marzo 19984 sulla
costruzione e sul finanziamento dei progetti d’infrastruttura dei trasporti pubblici con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e resta in vigore per la durata dello stesso.
Consiglio nazionale, 9 ottobre 1998 Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
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