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AS 1999 941

Ordinanza sui controlli militari

Ordinanza sui controlli militari (OCM)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 5, 27 capoverso 2, 146 capoverso 4, 147 capoverso 4,

148 e 150 capoverso 1 della legge militare1 (LM),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d’applicazione, scopo e definizioni

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile alle persone soggette all’obbligo militare, ai militari donne e al personale del Servizio della Croce Rossa.

2 Sono fatte salve le disposizioni particolari per:

a. le persone soggette all’obbligo militare ammesse al servizio civile (obbligati a prestare servizio civile); b. il personale del Servizio della Croce Rossa; c. i membri degli stati maggiori del Consiglio federale. 3 La presente ordinanza è valevole in servizio attivo fintanto che non vengono ordi- nate altre disposizioni.

Art. 2 Scopo

1 I controlli militari servono:

a. al censimento, prima del reclutamento, delle persone soggette all’obbligo mili- tare; b. al controllo dell’adempimento dell’obbligo militare e dell’obbligo di prestare servizio militare; c. al controllo degli effettivi delle formazioni e delle riserve di personale; d. al censimento dei militari morti o dispersi. 2 La presente ordinanza stabilisce i dati necessari per i controlli militari e ne disci- plina il trattamento.

RS 511.22 1 RS 510.10

1998-0230 941

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Art. 3 Definizioni I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza e nelle sue disposizio- ni esecutive sono indicate nell’appendice 1.

Sezione 2: Dati, provenienza dei dati e mezzi dei controlli militari

Art. 4 Dati

1 I dati utilizzati per i controlli militari sono i seguenti:

a. dati del controllo matricola (art. 10); b. dati del controllo di sezione (art. 13); c. dati nel libretto di servizio (art. 21); d. dati dei controlli militari delle rappresentanze svizzere concernenti gli Svizzeri all’estero soggetti all’obbligo di notificazione, che non possono rimanere noti- ficati militarmente in Svizzera (art. 55); e. dati del reclutamento (art. 72); f. dati concernenti la recluta (art. 75); g. dati del controllo di corpo (art. 77); h. dati del controllo di corpo del comando (art. 78); i. dati concernenti gli obblighi fuori del servizio (art. 80); j. dati secondo il diritto della tassa d’esenzione dall’obbligo militare (art. 95); k. dati civili importanti secondo il diritto militare (art. 102); l. dati civili importanti sul piano militare (art. 110); m. dati provenienti dal servizio dei caduti e dei dispersi dell’esercito (art. 111). 2 I detentori di collezioni di dati costituite nell’ambito dei controlli militari sono i servizi che decidono sullo scopo e sul contenuto della collezione di dati corrispon- dente. Il detentore della collezione di dati del sistema di gestione del personale del- l’esercito (PISA) è il Gruppo del personale dell’esercito nello Stato maggiore gene- rale (Gruppo del personale).

Art. 5 Provenienza dei dati

1 I dati che servono ai controlli militari provengono:

a. dal controllo abitanti; b. dal registro delle famiglie; c. da documenti ufficiali d’identità come l’atto di nascita, il libretto di famiglia, il certificato di residenza o il certificato individuale di stato civile; d. dal certificato d’assicurazione e dalla Centrale di compensazione dell’assicura- zione vecchiaia, superstiti e invalidità (certificato AVS); e. dal controllo matricola delle rappresentanze svizzere; f. dai comandanti militari e dagli organi di comando militari; g. dagli assoggettati all’obbligo di notificazione; h. da unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, non- ché da terzi per dati con conseguenze in materia di diritto militare, di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, d’assicurazione militare, di diritto penale militare o di servizio civile.

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2 I dati e gli avvisi secondo la presente ordinanza sono comunicati o allestiti gratui- tamente.

Art. 6 Mezzi dei controlli militari I controlli militari comprendono i mezzi seguenti: a. il controllo di sezione; b. il libretto di servizio; c. il foglio militare per Svizzeri all’estero; d. i controlli militari delle rappresentanze svizzere concernenti gli Svizzeri all’e- stero assoggettati all’obbligo di notificazione, che non possono rimanere notifi- cati militarmente in Svizzera; e. i controlli sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare degli assoggettati alla tassa militare in Svizzera e all’estero; f. il PISA, nonché gli estratti e le stampe del PISA; g. gli avvisi di dati e di modificazioni o complementi di dati; h. i controlli di corpo; i. lo stato di servizio; j. la tessera d’identità militare e la targhetta di riconoscimento militare; k. gli avvisi di dati provenienti da autorità e organizzazioni civili importanti in materia di diritto militare; l. i controlli ausiliari e gli archivi che servono a documentare o a completare i controlli militari; m. la segnalazione al sistema informatizzato di polizia.

Sezione 3: PISA

Art. 7 Compiti

1 PISA consente i compiti seguenti:

a. la tenuta dei controlli militari; b. la riscossione e il rimborso della tassa d’esenzione dall’obbligo militare; c. l’annuncio degli assoggettati all’obbligo militare che devono prestare servizio nella protezione civile e la tenuta dei controlli nella protezione civile; d. la pianificazione, la condotta, la gestione e l’amministrazione del personale dell’esercito da parte degli organi incaricati dell’amministrazione, del comando dell’esercito nonché dei comandanti militari e degli organi di comando; e. l’istruzione e l’impiego dei militari in servizio di promovimento della pace; f. l’identificazione dei militari e degli altri assoggettati all’obbligo militare che non sono militari; g. l’invio di regolamenti, documentazioni e altri stampati ai militari; h. l’emanazione della convocazione scritta per l’adempimento del tiro obbligato- rio. 2 Per compiere i compiti secondo il capoverso 1, PISA assicura la fornitura di dati su supporti per il loro trattamento automatico nonché la stampa di documenti.

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Art. 8 Gestione e utilizzazione 1 Il sistema PISA è gestito dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). 2 Il DDPS mette il sistema PISA a disposizione degli utenti mediante un allaccia- mento diretto o il trasferimento di dati.

3 Il modo di utilizzare il sistema PISA è regolato nell’appendice 2.

Art. 9 Costi 1 La Confederazione assume i costi dell’impianto centrale di calcolo, dell’esercizio dell’impianto e i costi degli organi della Confederazione che partecipano al sistema.

2 La Confederazione prende a suo carico i costi per:

a. la manutenzione dell’equipaggiamento tecnico di base PISA presso i Cantoni da essa stabilito; b. la trasmissione dei dati tra i Cantoni e l’impianto centrale di calcolo; c. i supporti di dati PISA che ordina di utilizzare e che mette a disposizione. 3 I Cantoni assumono gli ulteriori costi causati dall’utilizzazione del sistema PISA, segnatamente anche i costi di raccordo e d’installazione dell’equipaggiamento tecni- co di base.

4 Assumono inoltre i costi che derivano dall’ampliamento del sistema PISA nonché

dalla sostituzione di parti del loro equipaggiamento di base.

Capitolo 2: Controllo matricola e controllo di sezione Sezione 1: Controllo matricola

Art. 10 Dati del controllo matricola

1 I dati del controllo matricola sono stabiliti nell’appendice 3.

2 Essi sono tenuti sugli assoggettati all’obbligo di notificazione, che vengono regi- strati nel PISA.

Art. 11 Acquisizione, registrazione e tenuta dei dati 1 L’acquisizione, la registrazione e la tenuta dei dati del controllo matricola sono di competenza delle autorità militari cantonali. 2 I preposti al controllo degli abitanti comunicano rispettivamente al tenitore del controllo matricola e del controllo di sezione competenti per il Comune, i cittadini svizzeri uomini il più tardi alla fine dell’anno in cui essi compiono i 18 anni. Il DDPS emana le istruzioni al riguardo.

3 I dati dell’avviso sono stabiliti nell’appendice 4.

4 Il tenitore del controllo matricola o il tenitore del controllo di sezione rileva i dati che non possono essere forniti dal controllo abitanti.

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Art 12 Immissione nel PISA 1 Il tenitore del controllo di sezione trasmette al tenitore del controllo matricola i dati concernenti gli assoggettati all’obbligo di leva, se egli stesso non è competente per la loro immissione nel PISA. 2 Il tenitore del controllo matricola immette tempestivamente, prima del recluta- mento, i dati del controllo matricola nel PISA. 3 I dati del controllo matricola dei futuri militari donne e del futuro personale della Croce Rossa sono immessi soltanto quando è stabilito che queste persone sono ob- bligate a prestare servizio militare.

Sezione 2: Controllo di sezione

Art. 13 Dati del controllo di sezione

1 I dati del controllo di sezione sono stabiliti nell’appendice 5.

2 Essi sono tenuti sugli assoggettati all’obbligo di notificazione annunciati nella se- zione militare. 3 Se il tenitore del controllo di sezione non è allacciato direttamente al sistema PISA, quest’ultimo gli comunica i dati tenuti nel controllo di sezione nonché le mo- difiche dei dati.

Art. 14 Tenitore del controllo di sezione (caposezione) È considerato tenitore del controllo di sezione la persona (caposezione) o il servizio designato da un’autorità militare cantonale e competente per il controllo degli as- soggettati all’obbligo di notificazione di una sezione militare.

Art. 15 Tenuta del controllo di sezione 1 Nei Cantoni che non suddividono i loro circondari in sezioni militari, i dati del controllo di sezione nel PISA sono tenuti dal tenitore del controllo matricola. 2 Le autorità militari cantonali sono responsabili della tenuta materialmente corretta e tempestiva del controllo di sezione rispettivamente della tenuta dei dati del con- trollo di sezione nel PISA; esse fanno controllare, almeno una volta ogni tre anni, il controllo di sezione dal comandante di circondario.

3 Il DDPS emana le istruzioni per la tenuta del controllo di sezione.

Capitolo 3: Libretto di servizio e foglio militare Sezione 1: Scopo, acquisizione e consegna

Art. 16 Scopo del libretto di servizio

1 Il libretto di servizio serve a documentare l’adempimento:

a. dell’obbligo militare;

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b. dell’obbligo di prestare servizio militare dei militari donne e del personale del Servizio della Croce Rossa; c. dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile; d. delle prestazioni di servizio degli assoggettati all’obbligo di prestare servizio di protezione civile assegnati a organi di condotta civili o a Corpi di polizia can- tonali o comunali.

2 Esso non può essere utilizzato per altri scopi.

Art. 17 Documenti per la stesura del libretto di servizio 1 Il libretto di servizio è steso sulla scorta di un documento ufficiale; per gli Svizzeri all’estero, anche sulla scorta del passaporto svizzero o di una conferma della cittadi- nanza. 2 Sono considerati documenti ufficiali l’atto di nascita, il libretto di famiglia, il cer- tificato di domicilio e il certificato individuale di stato civile.

Art. 18 Acquisizione del libretto di servizio Il DDPS acquisisce il libretto di servizio in collaborazione con gli altri utilizzatori e lo consegna gratuitamente alle autorità militari cantonali.

Art. 19 Consegna del libretto di servizio 1 Agli assoggettati all’obbligo militare domiciliati in Svizzera o che in qualità di Svizzeri all’estero non ricevono il congedo per l’estero, il libretto di servizio è con- segnato prima del reclutamento; i futuri militari donne e il futuro personale del Ser- vizio della Croce Rossa lo ricevono soltanto quando è stabilito che sono obbligati a prestare servizio militare. 2 Gli Svizzeri all’estero, ai quali non è applicabile il capoverso 1, ricevono un li- bretto di servizio soltanto se si annunciano volontariamente per prestare servizio militare. 3 Per la stesura e la consegna del libretto di servizio sono responsabili le autorità militari cantonali; per la stesura e consegna agli Svizzeri all’estero secondo il capo- verso 2 è responsabile il Gruppo del personale. 4 Il libretto di servizio è rilasciato in una delle quattro lingue nazionali, a seconda della lingua materna della persona interessata.

Art. 20 Foglio militare 1 Gli Svizzeri all’estero ai quali non è consegnato un libretto di servizio giusta la presente ordinanza ricevono il foglio militare come documento ufficiale sulla loro situazione militare; esso può essere consegnato loro già all’età di 18 anni. 2 Il foglio militare è elaborato dal DDPS; è steso e consegnato dalla rappresentanza svizzera del domicilio dello Svizzero all’estero.

3 La rappresentanza svizzera comunica la consegna secondo le istruzioni del DDPS

al comandante di circondario competente per il Comune d’origine dello Svizzero all’estero.

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4 Il comandante di circondario del Comune d’origine iscrive la comunicazione nel- l’elenco degli assoggettati all’obbligo di leva.

Sezione 2: Dati del libretto di servizio e del foglio militare e competenza per effettuarvi iscrizioni

Art. 21 Dati del libretto di servizio e competenza per effettuarvi iscrizioni

1 Nell’appendice 6 sono stabiliti:

a. i dati concernenti l’adempimento dell’obbligo militare e dell’obbligo di presta- re servizio militare che sono iscritti nel libretto di servizio o sui foglietti e sugli avvisi; b. gli organi competenti per effettuare iscrizioni e per incollare o levare i foglietti e gli avvisi nel libretto di servizio. 2 I dati supplementari concernenti il servizio civile nonché gli organi competenti per iscriverli nel libretto di servizio, sono stabiliti nelle disposizioni legali concernenti il servizio civile.

Art. 22 Forma delle iscrizioni nel libretto di servizio 1 Le iscrizioni possono essere effettuate a mano, a macchina, con un timbro o con etichette autoadesive.

2 Il DDPS emana le istruzioni sulla forma di ogni singola iscrizione.

Art. 23 Attestazione delle iscrizioni nel libretto di servizio 1 Le iscrizioni concernenti gli esami medici militari, l’assicurazione militare, le mo- difiche del grado, le distinzioni, i servizi compiuti, i congedi per l’estero e il Comu- ne, sono attestate con la firma autografa di chi le iscrive. 2 Le altre iscrizioni che, secondo il modulo nel libretto di servizio esigono l’atte- stazione di chi le iscrive, possono essere attestate con una firma in facsimile.

Art. 24 Controllo delle iscrizioni nel libretto di servizio 1 Chi tratta dati dei controlli militari deve controllare in ogni occasione se il libretto di servizio è aggiornato, se i dati del suo ambito di competenza sono esatti e se il ti- tolare del libretto di servizio ha adempito gli obblighi che gli derivano dall’obbligo militare o dall’obbligo di prestare servizio militare. 2 Le lacune, errori e mancanze sono corrette in occasione del controllo, oppure la loro correzione può essere chiesta, allegando il libretto di servizio, agli organi com- petenti.

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Art. 25 Correzione di dati nel libretto di servizio 1 L’unità amministrativa competente o il comandante competente corregge le iscri- zioni errate, inesatte o abusive; le correzioni sono munite della data e del timbro uf- ficiale o del comando. 2 Il DDPS emana le istruzioni concernenti la sostituzione del libretto di servizio o di singole pagine.

Art. 26 Dati del foglio militare

1 I dati del foglio militare sono stabiliti nell’appendice 7.

2 Le rappresentanze svizzere sono competenti per effettuare le iscrizioni.

Sezione 3: Custodia del libretto di servizio e protezione dei dati in esso contenuti

Art. 27 Custodia 1 I libretto di servizio dev’essere custodito dal titolare fino al proscioglimento dal- l’obbligo militare, dall’obbligo di prestare servizio militare, dal Servizio della Croce Rossa o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile; è fatto salvo il deposi- to secondo gli articoli 50 capoverso 1 e 54 capoverso 4.

2 Il libretto di servizio non può essere ritirato al suo titolare.

Art. 28 Custodia in caso di dimora sconosciuta 1 Se un assoggettato all’obbligo di notificazione non ha potuto essere rintracciato mal- grado le ricerche e la segnalazione al sistema RIPOL, il suo libretto, insieme con gli atti sulla ricerca, è depositato presso il comando di circondario dell’ultimo domicilio.

2 Il deposito ufficiale è indicato nel controllo di sezione.

Art. 29 Custodia in caso di morte del titolare 1 Il libretto di servizio il cui titolare è morto è consegnato ai familiari, dopo il disbri- go degli affari militari. 2 Se i familiari non sono conosciuti o non possono essere rintracciati, il comando di circondario dell’ultimo domicilio conserva il libretto di servizio durante un anno dal giorno della morte e in seguito lo distrugge.

Art. 30 Perdita 1 Se il libretto di servizio viene smarrito, la perdita dev’essere comunicata al tenitore del controllo di sezione entro 14 giorni dopo averla constatata; gli assoggettati all’obbligo di prestare servizio civile comunicano la perdita all’organo regionale d’esecuzione. 2 Il tenitore del controllo di sezione trasmette l’avviso al comando di circondario che fa stendere un duplicato secondo l’appendice 6 sezione 2. L’organo regionale d’ese-

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cuzione trasmette l’avviso al Gruppo del personale, il quale dispone la stesura del duplicato presso il comando di circondario competente. 3 Per la stesura del duplicato è riscossa una tassa. Essa è calcolata in funzione del tempo impiegato e delle spese e ammonta al minimo 50 e al massimo 200 franchi; in casi speciali la tassa può essere ridotta o condonata. 4 La tassa spetta all’autorità militare cantonale competente per la stesura del dupli- cato.

Art. 31 Protezione dei dati 1 Possono richiedere il libretto di servizio, consultarlo o farsi informare sul suo con- tenuto: a. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, non- ché i terzi che, in virtù del diritto militare, del diritto della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del diritto dell’assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto dell’indennità per perdita di guadagno, del diritto della pro- tezione civile, del diritto sugli stati maggiori di condotta civili e del diritto del servizio civile, devono compiere compiti o fornire informazioni e a tale scopo hanno bisogno del libretto di servizio; b. i comandanti militari e gli organi di comando militari, nella misura in cui i loro compiti lo esigono; 2 Il libretto di servizio non può essere consegnato ad altri organi o persone. Non è inoltre consentito comunicare loro informazioni o dati che: a. sono particolarmente importanti sul piano della difesa integrata, come quelli che figurano sull’avviso di mobilitazione e sui foglietti e ordini speciali che lo completano; o b. che potrebbero nuocere seriamente alla sfera personale del titolare, come le in- formazioni e i dati sulle visite mediche.

Art. 32 Ripresa di dati nei controlli militari 1 I dati da iscrivere nel libretto di servizio sono, di principio, ripresi nei controlli mi- litari soltanto dopo la loro iscrizione. La trascrizione avviene direttamente dal li- bretto di servizio o in base a un avviso corrispondente del servizio competente. 2 Se, in casi particolari, i dati non possono essere iscritti prima nel libretto di servi- zio, per esempio in caso di perdita, è possibile trascrivere i dati nei controlli militari unicamente in base all’avviso corrispondente. Il servizio competente per l’iscrizione nel libretto di servizio aggiorna in seguito il libretto di servizio.

Capitolo 4: Obbligo di notificazione Sezione 1: Obbligo di notificazione in Svizzera

Art. 33 Campo d’applicazione 1 Ogni Svizzero domiciliato in Svizzera è assoggettato all’obbligo di notificazione, dal suo censimento militare fino al proscioglimento dall’obbligo militare; chi è sog-

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getto all’obbligo di prestare servizio civile adempie l’obbligo di notificazione se- condo le disposizioni legali sul servizio civile. 2 I militari che, con il loro consenso, sono mantenuti nell’esercito oltre il limite d’età sono tenuti alle notificazioni fino a quando lasciano l’esercito. 3 I militari donne e il personale del Servizio della Croce Rossa sono assoggettati all’obbligo di notificazione dal momento dell’allestimento del libretto di servizio fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa.

Art. 34 Notificazione dell’arrivo 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione annunciano il loro arrivo al tenitore del controllo di sezione del Comune di domicilio. L’arrivo degli interdetti è notificato al tenitore del controllo di sezione competente per la sede dell’autorità tutoria. 2 Il Comune di domicilio è quello in cui secondo la legge devono essere depositati i documenti civili di legittimazione; è fatto salvo l’articolo 44 capoverso 4 lettere b-d. 3 I Comuni sono tenuti a comunicare al tenitore del controllo di sezione competente per il Comune il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione dell’assoggettato all’obbligo militare. 4 Essi notificano inoltre al tenitore del controllo di sezione il cambiamento dell’in- dirizzo di residenza nell’ambito del Comune di un assoggettato all’obbligo militare. 5 Il tenitore del controllo di sezione trasmette all’organo regionale d’esecuzione le notificazioni secondo i capoversi 3 e 4, relative alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.

Art. 35 Cambiamento di sezione militare 1 Quando lasciano una sezione militare, gli assoggettati all’obbligo di notificazione annunciano la loro partenza, presentando il libretto di servizio, al tenitore del con- trollo di sezione competente e, entro 14 giorni dalla notifica di partenza, l’arrivo al tenitore del controllo di sezione del nuovo Comune di domicilio. 2 Se il nuovo Comune di domicilio non gli è ancora noto, l’interessato non deve no- tificare la partenza fintanto che i documenti di legittimazione non siano depositati in un altro Comune. Durante questo tempo egli deve rimanere in contatto con il tenito- re del controllo di sezione del suo precedente domicilio giusta l’articolo 37.

Art. 36 Cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno della sezione militare Gli assoggettati all’obbligo di notificazione annunciano al tenitore del controllo di sezione, presentando il libretto di servizio, i cambiamenti d’indirizzo di residenza all’interno della sezione militare entro 14 giorni.

Art. 37 Assenza senza cambiamento di domicilio Durante le assenze senza cambiamento di domicilio, gli assoggettati all’obbligo di notificazione non annunciano la partenza al tenitore del controllo di sezione. Devo-

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no restare in contatto con il tenitore del controllo di sezione, comunicandogli l’in- dirizzo provvisorio o incaricando una terza persona di assicurare il collegamento.

Art. 38 Notificazione in caso di impedimento al deposito dei documenti di legittimazione civili Gli assoggettati all’obbligo di notificazione che hanno ritirato i documenti di legit- timazione presso il loro precedente Comune di domicilio, ma non possono deposi- tarli al nuovo domicilio, devono annunciarsi, presentando il libretto di servizio, al tenitore del controllo di sezione del luogo di soggiorno, entro 14 giorni dalla notifi- cazione di partenza.

Art. 39 Divergenze circa la notificazione d’arrivo In caso di divergenza tra le autorità militari cantonali circa la notificazione d’arrivo di persone assoggettate all’obbligo di notificazione, gli atti, muniti di un breve rap- porto degli uffici interessati, sono sottoposti per decisione al Gruppo del personale.

Art. 40 Cambiamento di professione 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione comunicano al tenitore del controllo di sezione, presentando il libretto di servizio, ogni cambiamento della professione eser- citata. 2 Conformemente agli ordini del tenitore del controllo di corpo o dell’organo incari- cato dell’amministrazione, il comandante della truppa controlla, in occasione dei servizi della sua formazione, l’esattezza della professione indicata nel libretto di ser- vizio del militare entrato in servizio e comunica i cambiamenti al tenitore del con- trollo di corpo, senza inviare il libretto di servizio. 3 PISA comunica al tenitore del controllo di sezione, per l’aggiornamento del con- trollo di sezione e del libretto di servizio, ogni cambiamento della professione eser- citata che non è stato immesso nel PISA sulla base di un avviso del tenitore del con- trollo di sezione.

Art. 41 Notificazione d’arrivo e di partenza per il tramite del controllo degli abitanti 1 Le autorità militari cantonali possono incaricare il controllo degli abitanti di rice- vere gli avvisi secondo gli articoli 34-40 e di farli iscrivere nel libretto di servizio. 2 Esse coordinano l’attività del controllo degli abitanti e la sua collaborazione con il tenitore del controllo di sezione.

Art. 42 Trattamento dei dati derivanti dall’obbligo di notificazione 1 Il tenitore del controllo di sezione trasmette al tenitore del controllo matricola i da- ti che derivano dall’obbligo di notificazione se egli stesso non è competente per la loro immissione nel PISA. 2 Ogni nuovo indirizzo e ogni cambiamento della professione esercitata sono comu- nicati da PISA al comandante di truppa della formazione d’incorporazione dei mili-

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tari; nel caso di ufficiali, i cambiamenti sono inoltre comunicati al comando della Grande Unità. 3 Nel caso di assoggettati all’obbligo di notificazione esentati dall’obbligo di presta- re servizio militare secondo l’articolo 18 LM o dispensati dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo, PISA comunica inoltre il cambiamento della professione eserci- tata al Gruppo del personale.

Art. 43 Ricerche 1 Se un assoggettato all’obbligo di notificazione non si annuncia a un’altra sezione militare entro due mesi dalla notificazione di partenza, il tenitore del controllo ma- tricola dispone che siano effettuate ricerche. 2 Se, per una ragione qualsiasi, l’indirizzo di residenza in Svizzera di un assogget- tato all’obbligo di notificazione non è conosciuto, il tenitore del controllo di sezione ricerca il suo luogo di soggiorno. 3 Le unità amministrative effettuano le ricerche presso gli organi o le persone che possono eventualmente fornire informazioni sul soggiorno degli assoggettati all’ob- bligo di notificazione. 4 Se le ricerche sono infruttuose, il più tardi sei mesi dopo la notificazione della partenza o la mancanza dell’indirizzo il tenitore del controllo matricola segnala al sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL), conformemente alle direttive del DDPS, l’assoggettato all’obbligo di notificazione, allo scopo di ricercarne il luo- go di soggiorno; la segnalazione è annotata nel PISA. 5 La segnalazione nel sistema RIPOL è revocata, secondo le istruzioni del DDPS, su ordine del tenitore del controllo matricola e cancellata nel PISA quando l’assog- gettato all’obbligo di notificazione si è annunciato militarmente in buona e dovuta forma.

Sezione 2: Congedo per l’estero

Art. 44 Congedo per l’estero 1 Hanno bisogno di un congedo per l’estero gli assoggettati all’obbligo di notifica- zione che: a. intendono recarsi all’estero per più di 12 mesi consecutivi e che annunciano la loro partenza, anche conformemente alle disposizioni di diritto civile, presso il Comune di domicilio; b. sono membri degli equipaggi delle società svizzere di navigazione sul Reno, domiciliati in Svizzera. 2 Gli istruttori inviati in missione all’estero non necessitano di un congedo per l’e- stero. 3 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione che non necessitano di un congedo per l’estero devono rimanere in contatto con il tenitore del controllo di sezione durante il loro soggiorno all’estero, conformemente alle disposizioni dell’articolo 37. 4 Non ricevono un congedo per l’estero gli assoggettati all’obbligo di notificazione:

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a. contro i quali è ordinata un’inchiesta penale militare in rapporto con il mancato adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o che non hanno ancora espiato una pena incondizionata pronunciata in virtù del Codice penale militare; b. che sono domiciliati all’estero e lavorano in aziende federali situate in località estere di confine; essi si annunciano presso il tenitore del controllo di sezione più vicino al loro domicilio all’estero; c. che sono domiciliati nelle enclavi di Büsingen o di Campione; essi si annuncia- no rispettivamente presso il tenitore del controllo di sezione di Sciaffusa o di Lugano; d. che sono frontalieri; essi si annunciano presso il tenitore del controllo di sezio- ne del loro luogo di lavoro o di formazione. 5 In casi particolari, il DDPS può disciplinare diversamente il congedo per l’estero e l’obbligo di notificazione, per esempio per il personale delle organizzazioni interna- zionali, per l’impiego nel servizio di promovimento della pace o per il servizio at- tivo.

Art. 45 Condizioni per la concessione del congedo per l’estero 1 Il congedo per l’estero è concesso soltanto se gli assoggettati all’obbligo di notifi- cazione hanno adempito gli obblighi derivanti dall’obbligo militare e dall’obbligo di prestare servizio militare fino al momento della loro partenza dalla Svizzera o della domanda di congedo presentata successivamente (art. 47). 2 I militari che sono chiamati personalmente a un servizio ottengono di regola il congedo per l’estero soltanto dopo aver effettuato detto servizio. 3 Nel caso di persone assoggettate all’obbligo di pagare la tassa d’esenzione, la con- cessione del congedo per l’estero è disciplinata dagli articoli 35 della legge federale del 12 giugno 19592 su la tassa d’esenzione dal servizio militare e 50 dell’ordinanza del 30 agosto 19953 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare. 4 Ai membri degli equipaggi delle società svizzere di navigazione sul Reno, il con- gedo per l’estero è concesso soltanto dopo il loro reclutamento e, se del caso, la scuola reclute.

Art. 46 Presentazione della domanda

1 La domanda di congedo per l’estero è presentata al comando di circondario com-

petente per la sezione militare dell’assoggettato all’obbligo di notificazione.

2 Di regola, la domanda è presentata due mesi prima dell’inizio del congedo per

l’estero, in forma scritta e allegando il libretto di servizio; il comandante di circon- dario può esigere che il richiedente fornisca ulteriori documenti a titolo di prova. 3 Il Gruppo del personale concede d’ufficio il congedo per l’estero agli Svizzeri al- l’estero che diventano soggetti all’obbligo di notificazione in occasione del loro primo censimento militare.

2 RS 661 3 RS 661.1

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Art. 47 Domanda presentata successivamente 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione che soltanto dopo l’inizio del soggior- no all’estero decidono di rimanervi per più di 12 mesi ininterrottamente, presentano una domanda di congedo per l’estero a posteriori; essa vale anche come notifica di partenza presso il tenitore del controllo di sezione, sempre che una notifica sia ne- cessaria. 2 La domanda è presentata per il tramite della rappresentanza svizzera del luogo di domicilio o di soggiorno dell’assoggettato all’obbligo di notificazione, conforme- mente all’articolo 46; i militari equipaggiati indicano nella domanda dove si trova il loro equipaggiamento. 3 Gli assoggettati che non adempiono il loro obbligo di notificazione sono avvertiti dalla rappresentanza svizzera. Se l’avvertimento rimane senza effetto, la rappresen- tanza comunica al Gruppo del personale i dati personali dell’inadempiente menzio- nando, se possibile, il numero AVS, l’ultimo domicilio in Svizzera, l’incorporazione e il grado. 4 Il Gruppo del personale trasmette l’avviso per informazione all’organo incaricato dell’amministrazione, al tenitore del controllo di corpo, al tenitore del controllo ma- tricola e al tenitore del controllo di sezione.

Art. 48 Decisione e validità 1 Il comandante di circondario decide sulla concessione del congedo per l’estero. 2 Agli assoggettati all’obbligo di notificazione uomini, il congedo per l’estero è con- cesso soltanto: a. d’intesa con l’amministrazione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare del Cantone di domicilio; b. se si tratta di ufficiali, eccettuati gli ufficiali incorporati nella riserva di perso- nale secondo l’articolo 21b dell’ordinanza del 16 novembre 19944 sull’organiz- zazione dell’esercito, inoltre unicamente d’intesa con il tenitore del controllo di corpo o con l’organo incaricato dell’amministrazione. 3 Il congedo per l’estero è giuridicamente valido dalla data di partenza dalla Svizzera, per la durata del soggiorno all’estero; sono fatti salvi gli articoli 44 capoverso 5 e 67.

Art. 49 Comunicazione della decisione

1 La decisione è comunicata per scritto:

a. al richiedente; b. inoltre, se si tratta di assoggettati all’obbligo di notificazione uomini, all’ammi- nistrazione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare del Cantone di domici- lio; c. inoltre, se si tratta di militari, al comandante della formazione nella quale il be- neficiario del congedo è incorporato; d. inoltre, se si tratta di ufficiali, all’organo di comando superiore che tiene lo sta- to di servizio dell’ufficiale, per la via di servizio.

4 RS 513.11

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

2 Se la domanda è approvata, il comandante di circondario fornisce le istruzioni sulle conseguenze del congedo per l’estero, sull’obbligo di notificazione e sul comporta- mento in occasione di una mobilitazione.

Art. 50 Libretto di servizio e ritiro dell’equipaggiamento 1 Il libretto di servizio è depositato presso il comando di circondario che ha concesso il congedo per l’estero. 2 Il comandante di circondario invia il libretto di servizio agli assoggettati all’ob- bligo di notificazione con l’ordine di restituire il loro equipaggiamento. 3 Il ritiro dell’equipaggiamento è retto dall’ordinanza del 25 ottobre 19955 sull’e- quipaggiamento personale.

Art. 51 Avviso sul congedo non utilizzato 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione che non si recano all’estero entro un mese dalla data di partenza prevista o che, durante questo termine, non annunciano la loro partenza secondo il diritto civile presso il Comune, lo comunicano, per scrit- to, al comandante di circondario che ha concesso il congedo per l’estero. 2 Il comandante di circondario revoca il congedo, a meno che gli assoggettati alle notificazioni provino che si recheranno all’estero poco dopo il termine stabilito al capoverso 1 o che annunciano la loro partenza al Comune giusta il diritto civile. 3 PISA comunica la revoca ai destinatari della decisione della concessione del con- gedo per l’estero; se si tratta di ufficiali, il tenitore del controllo di corpo o l’organo incaricato dell’amministrazione trasmette l’avviso, per la via di servizio, agli organi di comando superiori che tengono uno stato di servizio dell’ufficiale.

Art. 52 Congedo per l’estero senza annunciare la partenza al tenitore del controllo di sezione 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione incorporati, in possesso di un congedo per l’estero, che verosimilmente non resteranno più di due anni civili completi al- l’estero e che hanno un indirizzo di collegamento in Svizzera secondo l’articolo 37, rimangono annunciati presso il tenitore del controllo di sezione sino allora compe- tente. 2 Essi annunciano la loro partenza al tenitore del controllo di sezione nonché il loro arrivo alla rappresentanza svizzera competente, se in seguito si rivela che il soggior- no all’estero durerà più di due anni. 3 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione non incorporati, che hanno regolato la loro situazione legale circa la tassa d’esenzione per la durata del soggiorno all’e- stero, rimangono annunciati presso il tenitore del controllo di sezione sino allora- competente; fatto salvo l’articolo 58 capoverso 3, sono esonerati dall’obbligo di no- tificazione durante il soggiorno all’estero.

5 RS 514.10

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4 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione giusta i capoversi 1 e 3 annunciano la loro partenza al tenitore del controllo di sezione; non annunciano il loro arrivo all’estero. 5 Il comandante di circondario iscrive nel libretto di servizio l’esonero dall’obbligo di notificazione all’estero, se le condizioni al riguardo sono adempite.

Art. 53 Congedo per l’estero con notificazione della partenza al tenitore del controllo di sezione 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione che hanno ottenuto un congedo per l’estero e ai quali non è applicabile l’articolo 52 capoversi 1 e 3 si annunciano al tenitore del controllo di sezione immediatamente prima della partenza, presentando il libretto di servizio e la decisione concernente l’autorizzazione del congedo per l’estero (modulo di congedo per l’estero). 2 Il tenitore del controllo di sezione iscrive la notificazione di partenza nel modulo di congedo per l’estero e lo restituisce all’interessato. Dopo avervi iscritto la notifica di partenza, invia il libretto di servizio al comandante di circondario superiore per il deposito secondo l’articolo 50 capoverso 1. 3 Il tenitore del controllo matricola sorveglia l’annuncio di partenza presso il tenitore del controllo di sezione. Se l’annuncio non arriva entro un mese a contare dalla data di partenza prevista, egli incarica il tenitore del controllo di sezione della ricerca del luogo di soggiorno.

Art. 54 Procedura per i frontalieri e gli assoggettati all’obbligo di notificazione particolari 1 Le rappresentanze svizzere notificano al Gruppo del personale i frontalieri, indi- cando i loro dati personali e l’indirizzo del datore di lavoro o dell’istituto di forma- zione, a destinazione del comandante di circondario competente. 2 I frontalieri che cambiano o lasciano il loro luogo di lavoro o di formazione ne in- formano il tenitore del controllo di sezione. Se del caso, il tenitore del controllo di sezione provvede alla notificazione d’arrivo presso l’organo competente per il nuo- vo luogo. 3 Quando lascia il luogo di lavoro o di formazione in Svizzera, il frontaliero chiede un congedo per l’estero, mediante il tenitore del controllo di sezione. 4 I frontalieri e gli assoggettati all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 44 ca- poverso 4 lettere b e c, depositano il loro libretto di servizio presso il tenitore del controllo di sezione cui sono notificati e il loro equipaggiamento presso l’arsenale incaricato di compiti cantonali più vicino al loro domicilio all’estero.

Art. 55 Tenuta dei controlli militari 1 All’estero, la rappresentanza svizzera competente per il domicilio dei beneficiari di un congedo all’estero tiene il controllo dei beneficiari che non possono rimanere no- tificati militarmente in Svizzera.

2 I dati del controllo sono stabiliti nell’appendice 8.

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

3 In Svizzera, il comandante di circondario competente per l’ultimo domicilio in

Svizzera tiene il controllo dei beneficiari di un congedo per l’estero che non possono rimanere notificati militarmente in Svizzera.

Art. 56 Trasmissione degli annunci 1 Per la trasmissione degli annunci tra le unità amministrative in Svizzera e le rap- presentanze svizzere sono utilizzati i moduli prescritti nella presente ordinanza e nelle sue disposizioni d’esecuzione.

2 Il Gruppo del personale assicura la trasmissione degli annunci.

Art. 57 Congedo all’estero per più di tre anni civili interi PISA tratta l’attribuzione nella riserva di personale dei militari beneficiari di un congedo all’estero di più di tre anni civili interi e che, in caso di mobilitazione, non devono entrare in servizio.

Sezione 3: Obbligo di notificazione all’estero

Art. 58 Campo d’applicazione 1 Sono assoggettati all’obbligo di notificazione gli Svizzeri all’estero come militari o come personale del Servizio della Croce Rossa fino alla fine dell’anno civile nel quale la durata del congedo all’estero raggiunge i tre anni consecutivi. 2 Sono parimenti assoggettati all’obbligo di notificazione gli Svizzeri all’estero che devono pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare o che non ricevono il con- gedo per l’estero. 3 Lo Svizzero all’estero esentato dal servizio secondo l’articolo 18 LM o tempora- neamente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare ri- mane soggetto all’obbligo di notificazione.

Art. 59 Notificazione dell’arrivo 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione che hanno ottenuto un congedo per l’estero e che devono, in virtù dell’articolo 53, annunciare la loro partenza al tenito- re del controllo di sezione, si annunciano alla rappresentanza svizzera del luogo di domicilio o di soggiorno, entro un mese dalla partenza dalla Svizzera, presentando il modulo di congedo per l’estero.

2 Inoltre, comunicano subito alla rappresentanza svizzera qualsiasi cambiamento

d’indirizzo nell’ambito del circondario consolare. 3 Se sono ancora soggetti all’obbligo di notificazione al momento della partenza dal circondario consolare, essi notificano, presentando il modulo di congedo per l’e- stero, la loro partenza alla rappresentanza svizzera e il loro arrivo all’organo com- petente del nuovo luogo di domicilio o di soggiorno.

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Art. 60 Accettazione della notificazione di arrivo

1 La rappresentanza svizzera registra la notificazione militare di arrivo.

2 Se sul modulo di congedo per l’estero manca l’iscrizione della partenza presso il tenitore del controllo di sezione, la rappresentanza svizzera iscrive un’osservazione in merito nell’avviso di notificazione dell’arrivo. 3 Se l’assoggettato all’obbligo di notificazione ha cambiato il circondario consolare senza notificare la partenza, la nuova rappresentanza competente iscrive la partenza nel modulo di congedo per l’estero con un’osservazione in merito sull’avviso di no- tificazione dell’arrivo. 4 La rappresentanza svizzera iscrive l’esonero dall’obbligo di notificazione militare all’estero nel modulo di congedo per l’estero, se le condizioni al riguardo sono adempite.

Art. 61 Comunicazione della notificazione di arrivo all’estero 1 Le rappresentanze svizzere comunicano al Gruppo del personale l’arrivo degli as- soggettati alle notificazioni. 2 Se un cittadino tenuto alle notificazioni arriva da un altro circondario consolare, la nuova rappresentanza competente comunica inoltre l’arrivo nello stesso modo al precedente circondario consolare. 3 Dopo avere immesso la notificazione dell’arrivo nel PISA, il Gruppo del personale trasmette gli avvisi al comandante di circondario competente dell’ultimo domicilio.

Art. 62 Equipaggi di navi di alto mare e di battelli di navigazione sul Reno 1 I membri degli equipaggi delle navi di alto mare delle società svizzere di naviga- zione e dei battelli delle società svizzere di navigazione sul Reno soggetti all’ob- bligo di notificazione si annunciano al comando di circondario di Basilea Città entro un mese dalla concessione del congedo per l’estero. Del resto, l’articolo 59 capover- si 2 e 3 è applicabile per analogia. 2 Il comando di circondario di Basilea Città assume in questi casi, per analogia, tutti i compiti che sono devoluti alle rappresentanze svizzere in materia di controllo mi- litare.

Art. 63 Obbligo di notificazione per residenti nel Principato del Liechtenstein 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione residenti nel Liechtenstein che benefi- ciano di un congedo per l’estero e che, giusta l’articolo 53 devono annunciare la lo- ro partenza al tenitore del controllo di sezione, si annunciano al tenitore del con- trollo di sezione competente di Buchs (SG) entro un mese dalla loro partenza dalla Svizzera; l’articolo 59 capoversi 2 e 3 è inoltre applicabile per analogia. 2 Il tenitore del controllo di sezione competente di Buchs (SG) assume in questi casi, per analogia, tutti i compiti che sono devoluti alle rappresentanze svizzere in materia di controllo militare.

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Art. 64 Ricerche 1 Se, entro sei mesi dall’annuncio di partenza presso il tenitore del controllo di se- zione, il comandante di circondario dell’ultimo domicilio non riceve l’avviso di ar- rivo degli assoggettati all’obbligo di notificazione, egli deve avviare le ricerche. 2 Se gli assoggettati all’obbligo di notificazione hanno notificato la loro partenza alla rappresentanza svizzera e questa non riceve, entro sei mesi dalla notificazione di partenza, un avviso d’arrivo, essa inizia le ricerche per il tramite del Gruppo del per- sonale. 3 Le rappresentanze svizzere avviano le ricerche anche quando, per un motivo qual- siasi, l’indirizzo dell’assoggettato all’obbligo di notificazione non è o non è più loro noto. 4 Le ricerche sono eseguite dalle unità amministrative presso gli organi e le persone che possono eventualmente fornire informazioni sul luogo di soggiorno degli assog- gettati all’obbligo di notificazione. 5 Se le ricerche risultano infruttuose, l’assoggettato all’obbligo di notificazione è se- gnalato, conformemente alle istruzioni del DDPS, nel sistema RIPOL, a richiesta del comandante di circondario dell’ultimo domicilio, allo scopo di ricercare il suo luogo di soggiorno; la segnalazione è annotata nel PISA. 6 Quando l’assoggettato all’obbligo di notificazione ha regolarmente annunciato mi- litarmente il suo arrivo, la segnalazione nel sistema RIPOL è annullata su ordine del comandante di circondario dell’ultimo domicilio, secondo le istruzioni del DDPS, e cancellata nel PISA. 7 Finché sono soggette all’obbligo di notificazione, le persone di cui si ricerca il luogo di soggiorno possono essere cancellate dai controlli della rappresentanza svizzera sol- tanto quando è giunto un avviso concernente la loro notificazione d’arrivo altrove.

Art. 65 Assenza dal domicilio all’estero senza cambiamento di domicilio Quando gli assoggettati all’obbligo di notificazione sono assenti dal loro domicilio all’estero, senza tuttavia cambiarlo, non notificano la loro partenza alla rappresen- tanza svizzera. Essi provvedono a mantenere il contatto con la rappresentanza co- municandole il loro indirizzo provvisorio o incaricando una terza persona d’assicu- rare il collegamento.

Art. 66 Avviso di morte all’estero

1 Le rappresentanze svizzere comunicano al Gruppo del personale per scritto la

morte dei militari assoggettati e non assoggettati all’obbligo di notificazione. 2 Dopo avere immesso l’avviso di morte nel PISA, il Gruppo del personale la comu- nica al comandante di circondario e, se la persona morta era assoggettata all’obbligo militare, parimenti all’amministrazione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare dell’ultimo Cantone di domicilio.

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Art. 67 Soggiorno temporaneo in Svizzera 1 I beneficiari di un congedo per l’estero e gli Svizzeri all’estero assoggettati all’obbligo militare che soggiornano in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi dopo aver soggiornato all’estero almeno dodici mesi ininterrottamente sono esonerati dall’obbligo militare di notificazione; il congedo per l’estero non è revo- cato e rimane valido. 2 Se il soggiorno supera i tre mesi, i beneficiari di un congedo per l’estero e gli Sviz- zeri all’estero assoggettati all’obbligo militare sono tenuti alle notificazioni; il con- gedo per l’estero è revocato. 3 In casi giustificati, il comandante di circondario competente per il luogo di sog- giorno può, dietro domanda scritta, prolungare un soggiorno secondo il capoverso 1 per al massimo sei mesi. Alla domanda dev’essere allegato il modulo di congedo per l’estero o il foglio militare. 4 Nei casi previsti al capoverso 3, il comandante di circondario sente precedente- mente il parere dell’organo incaricato dell’amministrazione, del tenitore del control- lo di corpo e, se si tratta di reclute, del Cantone. In seguito comunica loro l’autoriz- zazione.

5 L’autorizzazione è inoltre comunicata:

a. al tenitore del controllo di sezione presso il quale sono notificati: se si tratta di assoggettati all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 54; b. alla rappresentanza svizzera presso la quale sono o erano notificati ultimamen- te: se si tratta di assoggettati all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 59. 6 Durante un congedo per l’estero, le disposizioni dei capoversi 1 e 3 sono applica- bili ripetutamente se, nell’intervallo, le persone interessate hanno nuovamente sog- giornato all’estero almeno dodici mesi ininterrottamente. 7 I militari o il personale del Servizio della Croce Rossa che ritornano in Svizzera unicamente per compiere il servizio militare, non devono notificare la loro partenza alla rappresentanza svizzera né il loro arrivo al tenitore di controllo della sezione.

Art. 68 Elezione del domicilio in Svizzera 1 Gli assoggettati all’obbligo militare, i militari donne e il personale del Servizio del- la Croce Rossa che eleggono domicilio in Svizzera devono notificare il loro arrivo, entro 14 giorni, al tenitore del controllo di sezione competente del Comune di domi- cilio, presentando il modulo di congedo per l’estero o il foglio militare. 2 Il tenitore del controllo di sezione trasmette i documenti al comandante di circon- dario che si procura il libretto di servizio presso il comandante di circondario secon- do l’articolo 50 capoverso 1. 3 Il comandante di circondario revoca il congedo degli assoggettati all’obbligo mili- tare, dei militari donne e del personale del Servizio della Croce Rossa che sono in possesso di un libretto di servizio. Dopo avere iscritto l’arrivo, trasmette il libretto di servizio del militare al Cantone o all’organo dell’amministrazione che sostituisce il Cantone.

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4 Il Cantone o l’organo incaricato dell’amministrazione mette a giorno il libretto di servizio nel senso dell’articolo 24 e ordina, se le condizioni sono adempite, la nuova incorporazione nonché il ritiro dell’equipaggiamento. 5 Se l’assoggettato all’obbligo militare non possiede un libretto di servizio, il co- mandante di circondario gliene allestisce uno e vi riporta i dati sull’adempimento dell’obbligo militare in base ai documenti forniti dal comandante di circondario competente per il Comune d’origine. 6 Il comandante di circondario comunica l’arrivo in Svizzera di assoggettati all’ob- bligo militare all’amministrazione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare dell’ultimo Cantone di domicilio e, se si tratta di soggetti all’obbligo di notificazio- ne all’estero, alla rappresentanza svizzera presso la quale erano notificati per ultimo. Se gli assoggettati all’obbligo di notificazione non hanno notificato la loro partenza alla rappresentanza svizzera, il comandante di circondario iscrive un’osservazione in merito nell’avviso concernente l’arrivo. 7 I capoversi 2-6 sono applicabili per analogia anche in occasione dell’applicazione degli articoli 44 capoverso 4 lettere b-d e 52.

Capitolo 5: Obbligo di leva, reclutamento e dati concernenti la recluta Sezione 1: Censimento degli assoggettati all’obbligo di leva

Art. 69 Principi 1 I preposti ai registri delle famiglie comunicano al tenitore del controllo di sezione o al comandante di circondario del Comune d’origine, conformemente alle istruzioni del DDPS, i cittadini svizzeri uomini entro la fine dell’anno in cui essi compiono i

18 anni.

2 Le autorità civili comunicano al tenitore del controllo di sezione o al comandante di circondario del domicilio del nuovo cittadino l’acquisizione della nazionalità svizzera di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo militare; se si tratta di uomini abitanti all’estero, esse lo comunicano al tenitore del controllo di sezione o al comandante di circondario del Comune d’origine.

3 I dati dell’avviso sono stabiliti nell’appendice 9.

4 Il tenitore del controllo di sezione trasmette gli avvisi al comandante di circondario da cui dipende.

Art. 70 Responsabilità 1 Il comandante di circondario del Comune d’origine controlla l’annuncio del risul- tato del reclutamento, l’esonero dal reclutamento o l’avviso sul censimento di Sviz- zeri all’estero assoggettati all’obbligo militare. 2 Egli iscrive nell’elenco dei cittadini soggetti all’obbligo di leva i dati del recluta- mento, l’esonero dal reclutamento o il circondario consolare dell’assoggettato al- l’obbligo di leva all’estero.

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Art. 71 Ricerche sugli assoggettati all’obbligo di leva 1 Dopo il reclutamento, il comandante di circondario del Comune d’origine fa ricer- care gli assoggettati all’obbligo di leva i cui dati sul reclutamento, l’esonero dal re- clutamento o la presenza all’estero non sono stati annunciati, rivolgendosi agli orga- ni o alle persone che possono eventualmente fornire informazioni sul loro luogo di soggiorno. 2 Se le ricerche risultano infruttuose, il comandante di circondario chiede, confor- memente alle istruzioni del DDPS, di segnalare l’assoggettato all’obbligo di leva nel sistema RIPOL allo scopo di ricercarne il luogo di soggiorno; la segnalazione è an- notata nell’elenco dei cittadini assoggettati all’obbligo di leva.

Sezione 2: Dati del reclutamento

Art. 72 Dati, acquisizione e registrazione

1 I dati del reclutamento sono stabiliti nell’appendice 10.

2 Il comandante di circondario competente per il luogo di reclutamento è responsa- bile della preparazione dei documenti necessari all’organizzazione e allo svolgi- mento del reclutamento, nonché dei moduli per la registrazione dei dati del recluta- mento; egli dà gli ordini a PISA. 3 I dati del reclutamento sono immessi nel PISA per il tramite del capo del recluta- mento. 4 L’organo incaricato dell’amministrazione prepara i documenti necessari al reclu- tamento dei futuri militari donne e del futuro personale del Servizio della Croce Rossa.

Art. 73 Tenuta dei dati nel PISA 1 Il sistema PISA o il comandante di circondario competente per il luogo di recluta- mento comunica al tenitore del controllo di sezione, se quest’ultimo non è allacciato direttamente a PISA, i dati del reclutamento o l’esonero dal reclutamento dopo averli immessi nel sistema, per la loro iscrizione nei controlli di sezione.

2 PISA comunica al comandante di circondario del Comune d’origine dell’assog-

gettato all’obbligo di leva i dati del reclutamento o l’esonero dal reclutamento degli assoggettati all’obbligo militare, per la loro iscrizione nell’elenco dei cittadini sog- getti all’obbligo di leva.

Art. 74 Reclutamento a partire dall’estero in assenza L’ufficiale di reclutamento comunica al Cantone, per mezzo del libretto di servizio, i dati del reclutamento degli Svizzeri all’estero per la loro immissione nel PISA.

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Sezione 3: Dati concernenti le reclute

Art. 75 Dati I dati concernenti le reclute sono stabiliti nell’appendice 11.

Art. 76 Reclute non entrate in servizio o licenziate il giorno d’entrata alla scuola reclute 1 Il comandante di scuola comunica al Cantone le reclute cantonali non entrate in servizio o licenziate il giorno d’entrata alla scuola reclute; se si tratta di reclute fede- rali, le comunica all’organo incaricato dell’amministrazione. 2 Il Cantone procede alle ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio di tutte le persone non entrate alla scuola reclute; se si tratta di reclute federali effettua le ricerche per conto dell’organo incaricato dell’amministrazione. Le ricerche, se del caso in collaborazione con il comandante di circondario o il tenitore del controllo di sezione, avvengono presso le persone e gli organi che possono eventualmente forni- re informazioni sulla mancata entrata in servizio.

Capitolo 6: Controllo di corpo Sezione 1: Dati del controllo di corpo

Art. 77 I dati del controllo di corpo sono stabiliti nell’appendice 12.

Sezione 2: Dati del controllo di corpo del comando

Art. 78 Dati I dati del controllo di corpo del comando sono stabiliti nell’appendice 13.

Art. 79 Controllo 1 In occasione di ogni servizio della loro formazione, i tenitori del controllo di corpo del comando controllano se i dati delle persone entrate in servizio corrispondono con i dati del controllo di corpo del comando. 2 I tenitori del controllo di corpo del comando comunicano le inesattezze al tenitore del controllo di corpo per la loro rettifica da parte delle persone o degli organi com- petenti.

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Sezione 3: Dati concernenti gli obblighi fuori del servizio

Art. 80 Dati I dati concernenti gli obblighi fuori del servizio sono: a. i dati sull’ispezione obbligatoria secondo l’articolo 113 LM; b. i dati sul tiro obbligatorio fuori del servizio secondo l’articolo 63 LM.

Art. 81 Tiro obbligatorio fuori del servizio

1 I dati concernenti le esercitazioni di tiro sono comunicati:

a. dalle società di tiro: al comandante di circondario o, su suo ordine, al tenitore del controllo di se- zione competente per la sede della società di tiro; b. dai comandanti dei corsi di tiro: al Cantone. 2 I comandanti di circondario e le autorità militari cantonali immettono nel PISA i dati concernenti le esercitazioni di tiro.

Sezione 4: Procedura e competenza per le mutazioni

Art. 82 Nuova assegnazione di reclute La nuova assegnazione di reclute è retta dalle disposizioni concernenti il recluta- mento degli assoggettati all’obbligo di leva.

Art. 83 Incorporazione delle reclute in una formazione Le reclute cantonali sono incorporate in formazioni dal tenitore del controllo di cor- po; le reclute federali sono incorporate dall’organo incaricato dell’amministrazione.

Art. 84 Nuova incorporazione di soldati, appuntati e sottufficiali 1 Sono competenti per procedere a nuove incorporazioni di soldati, appuntati e sot- tufficiali nell’ambito della stessa Arma, dello stesso servizio ausiliario e della riserva di personale: a. i tenitori dei controlli di corpo: per i militari delle truppe cantonali nell’ambito dello stesso Cantone o di un altro Cantone; b. gli organi incaricati dell’amministrazione: per i militari delle truppe federali. 2 L’organo incaricato dell’amministrazione, d’intesa con i tenitori dei controlli di corpo interessati, è competente per incorporare soldati, appuntati e sottufficiali delle truppe cantonali nelle formazioni federali e per cedere soldati, appuntati e sottuffi- ciali delle truppe federali in vista della loro incorporazione nelle formazioni canto- nali.

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Art. 85 Trasferimento di soldati, appuntati e sottufficiali Gli organi incaricati dell’amministrazione, d’intesa con i tenitori dei controlli di corpo interessati, sono competenti per trasferire soldati, appuntati e sottufficiali in un’Arma o in un’altra Arma, in un servizio ausiliario o in un altro, o in un’altra fun- zione.

Art. 86 Nuova incorporazione di soldati, appuntati e sottufficiali in occasione di modifiche dell’organizzazione dell’esercito 1 In occasione di modifiche dell’organizzazione dell’esercito, la competenza e la procedura sono rette dalle disposizioni concernenti l’organizzazione dell’esercito, nonché dalle istruzioni complementari del Gruppo del personale. 2 Gli organi incaricati dell’amministrazione sono competenti per la nuova incorpora- zione di militari che saranno o sono attribuiti alle formazioni cantonali secondo l’articolo 119 capoverso 3 LM.

Art. 87 Esecuzione delle mutazioni Il tenitore del controllo di corpo o l’organo incaricato dell’amministrazione che ri- ceve il militare provvede all’esecuzione di nuove incorporazioni e di trasferimenti di soldati, appuntati e sottufficiali.

Art. 88 Incorporazione e trasferimento di ufficiali 1 L’incorporazione e il trasferimento di ufficiali sono regolati dall’ordinanza del 24 agosto 19946 sulle promozioni e mutazioni nell’esercito (OPME); i decreti del Con- siglio federale nonché le decisioni del DDPS, degli organi incaricati dell’ammini- strazione e dei Cantoni valgono come avvisi di mutazione. 2 La nuova unità amministrativa competente per l’ufficiale ritira il libretto di servizio e procede alle iscrizioni necessarie.

Art. 89 Annuncio dell’incorporazione e del trasferimento nonché della funzione, del grado e della funzione d’ufficiale L’incorporazione e il trasferimento, la funzione, il grado e la funzione d’ufficiale, nonché l’assoggettamento volontario all’obbligo di prestare servizio militare dopo il suo adempimento, sono comunicati da PISA: a. al tenitore del controllo di corpo; b. al tenitore del controllo di corpo del comando; c. al Cantone; d. al tenitore del controllo di sezione per l’iscrizione nel controllo di sezione.

6 RS 512.51

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Sezione 5: Procedure particolari

Art. 90 Registrazione dei dati sui militari non entrati in servizio 1 I comandanti militari o gli organi di comando rispettivamente i superiori nell’am- ministrazione militare o nelle unità organizzative della riserva di personale in posi- zione analoga annunciano i militari cantonali non entrati in servizio al tenitore del controllo di corpo; i militari federali non entrati in servizio sono annunciati all’or- gano incaricato dell’amministrazione. 2 Il Cantone procede alle ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio di tutti i militari interessati; per i militari federali le ricerche sono effettuate su mandato dell’organo incaricato dell’amministrazione. Le ricerche, se del caso in collabora- zione con il comandante di circondario e il tenitore del controllo di sezione, avven- gono presso le persone o gli uffici che possono eventualmente fornire informazioni sulla mancata entrata in servizio.

3 Il risultato delle ricerche è comunicato ai comandanti di truppa.

Art. 91 Comunicazione delle qualificazioni di ufficiali, ufficiali specialisti e sottufficiali superiori 1 I comandanti militari spediscono le qualificazioni di ufficiali e ufficiali specialisti:

a. il più tardi il giorno del licenziamento dal servizio d’istruzione delle formazio- ni, nonché dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo: per la via di servizio, al comando delle Grandi Unità, che trasmette, per infor- mazione, le qualificazioni di ufficiali e ufficiali specialisti cantonali al tenitore del controllo di corpo; b. il più tardi il giorno del licenziamento dagli altri servizi d’istruzione: direttamente al comando del corpo d’armata o delle Forze aeree, che trasmette la qualificazione al comandante superiore del militare interessato per la via di servizio e, per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti cantonali, per il tramite del tenitore del controllo di corpo. 2 La qualificazione degli ufficiali e degli ufficiali specialisti è iscritta nello stato di servizio; il comando delle Grandi Unità e il comandante superiore diretto conserva- no l’avviso di qualificazione per un periodo di cinque anni. 3 I comandanti militari inviano la qualificazione dei sottufficiali superiori, per la via di servizio, al tenitore del controllo di corpo, il più tardi il giorno del licenziamento dal servizio d’istruzione delle formazioni nonché dal servizio d’appoggio o dal ser- vizio attivo. Per gli altri servizi d’istruzione, inviano la qualificazione direttamente al tenitore del controllo di corpo, il più tardi il giorno del licenziamento. 4 Per le formazioni che prestano il servizio per distaccamento, le qualificazioni sono stese alla fine del servizio di ogni distaccamento.

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Art. 92 Atti della giustizia militare

1 L’Ufficio dell’uditore in capo comunica al Gruppo del personale:

a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove; b. le decisioni di desistenza; c. le sentenze pronunciate dalla giustizia militare cresciute in giudicato; d. le revoche delle sentenze contumaciali concernenti gli assoggettati all’obbligo militare, i militari donne e il personale del Servizio della Croce Rossa. 2 Quando si tratta di decisioni di desistenza, il Gruppo del personale cancella nel PISA i dati concernenti l’istruzione preparatoria o l’assunzione preliminare delle prove.

Art. 93 Ordine concernente l’equipaggiamento in caso di mutazione 1 PISA comunica all’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri le muta- zioni di grado, di funzione e d’incorporazione dei militari per quanto riguarda l’e- quipaggiamento, conformemente alle disposizioni sull’equipaggiamento personale. 2 Il Gruppo del personale ordina all’arsenale incaricato di compiti cantonali, com- petente per il domicilio del militare, di ritirare l’arma o l’equipaggiamento in occa- sione: a. dell’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 18 LM, eccettuati i membri del Corpo delle guardie di confine; b. dell’esclusione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 21- 24 LM; c. dell’assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non in- corporati; d. dell’esclusione dall’esercito secondo il Codice penale militare7; e. dell’ammissione al servizio militare non armato; f. dell’ammissione al servizio civile.

3 Il libretto di servizio è allegato all’ordine o spedito in seguito.

Capitolo 7: Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare

Art. 94 1 Il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare è trattato secondo l’ap- pendice 2 ed effettuato dal comandante di circondario competente per la sezione mi- litare. 2 Il tenitore del controllo di sezione iscrive nel suo controllo il proscioglimento dal- l’obbligo di prestare servizio militare, sempre che non sia allacciato direttamente a PISA.

7 RS 321.0

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Capitolo 8: Avvisi alle autorità della tassa d’esenzione dall’obbligo militare e della protezione civile nonché alla Direzione della posta da campo

Art. 95 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare Gli avvisi alle autorità della tassa d’esenzione dall’obbligo militare sono stabiliti nell’appendice 14.

Art. 96 Protezione civile 1 Il tenitore del controllo matricola comunica all’ufficio della protezione civile com- petente per il Comune di domicilio: a. entro il 30 settembre gli assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare e gli assoggettati all’obbligo militare esentati dall’obbligo di prestare servizio mi- litare secondo l’articolo 18 LM che alla fine dell’anno saranno prosciolti dal- l’obbligo militare o dall’obbligo di prestare servizio militare; b. continuamente, con l’indicazione del motivo, gli assoggettati all’obbligo milita- re che non saranno obbligati a prestare servizio militare o che, essendovi obbli- gati, lasciano l’esercito prima del loro proscioglimento dall’obbligo militare, eccettuati coloro che vengono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 18 LM; c. continuamente, gli assoggettati all’obbligo militare che in occasione della revo- ca dell’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM non sono rincorporati nell’esercito; d. continuamente, gli assoggettati all’obbligo militare che dopo un soggiorno in- interrotto all’estero, con congedo per l’estero, di oltre sei anni civili interi, eleg- gono domicilio in Svizzera e non sono più incorporati nell’esercito; e. continuamente, gli assoggettati all’obbligo militare che, per una ragione qual- siasi, sono stati obbligati al servizio nella protezione civile e diventano o ridi- ventano soggetti all’obbligo di prestare servizio militare; f. entro il 30 settembre, a scopo di pianificazione, gli assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare e gli assoggettati all’obbligo militare esonerati dal servizio militare giusta l’articolo 18 LM, che alla fine del secondo anno civile seguente saranno prosciolti dall’obbligo militare o dall’obbligo di prestare ser- vizio militare; g. continuamente, il cambiamento d’indirizzo di residenza degli assoggettati all’obbligo militare che non sono tenuti a prestare servizio militare, eccettuati quelli esentati dall’obbligo di prestare servizio secondo l’articolo 18 LM.

2 Il Gruppo del personale comunica agli organi competenti in materia d’esenzione

dal servizio di protezione civile dei Cantoni e dei dipartimenti federali: a. entro il 30 settembre gli esentati dall’obbligo di prestare servizio militare se- condo l’articolo 18 LM e i dispensati dal servizio d’appoggio e dal servizio at- tivo giusta l’articolo 145 LM che alla fine dell’anno, per ragione di età, saranno prosciolti dall’obbligo militare o dall’obbligo di prestare servizio militare;

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

b. continuamente, i dispensati dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo che prima del proscioglimento secondo la lettera a sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.

3 I dati degli avvisi sono stabiliti nell’appendice 15.

Art. 97 Direzione della posta da campo

1 La Direzione della posta da campo può consultare i dati nel PISA concernenti i

militari e il personale del Servizio della Croce Rossa, in vista della rispedizione di invii postali e per la comunicazione telefonica di informazioni mediante l’“Ufficio Svizzera” sulla loro raggiungibilità durante il servizio militare. 2 Essa può chiedere a PISA etichette con indirizzi per la rispedizione di invii postali.

3 I dati sono stabiliti nell’appendice 16.

4 L’“Ufficio Svizzera” può comunicare ai richiedenti soltanto l’indirizzo della posta da campo dei militari o del personale del Servizio della Croce Rossa, nonché il nu- mero di telefono della formazione nella quale essi prestano servizio.

Capitolo 9: Stato di servizio

Art. 98 Campo d’applicazione e dati

1 Lo stato di servizio è tenuto:

a. per gli ufficiali; b. per gli ufficiali specialisti, se sono capi di una frazione dello stato maggiore dell’esercito o comandanti di truppa. 2 Soltanto i comandanti di truppa superiori, il tenitore del controllo di corpo o l’organo incaricato dell’amministrazione, nonché gli ufficiali e gli ufficiali speciali- sti interessati possono consultare lo stato di servizio.

3 I dati dello stato di servizio sono stabiliti nell’appendice 17.

Art. 99 Allestimento e consegna

1 Lo stato di servizio è allestito in un esemplare:

a. per gli ufficiali delle Armi: dagli uffici federali delle truppe da combattimento, delle truppe di supporto, delle truppe della logistica e dell’istruzione delle Forze aeree, conformemente alla loro competenza per le Armi; b. per gli ufficiali dei servizi ausiliari e per gli ufficiali specialisti: dal Gruppo del personale, dalla Direzione della posta da campo e dal Servizio del medico capo della Croce Rossa, conformemente alla loro competenza per il servizio ausiliario. 2 Gli stati di servizio sono trasmessi al Gruppo del personale dagli uffici federali se- condo il capoverso 1 lettera a. Esso li consegna in seguito ai comandanti delle Gran- di Unità per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti loro subordinati per il trattamento degli affari concernenti il personale.

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

3 La Direzione della posta da campo e il Servizio del medico capo della Croce Rossa consegnano gli stati di servizio direttamente agli organi indicati al capoverso 2. 4 In caso di necessità, le autorità militari cantonali richiedono al comando delle Grandi Unità una copia dello stato di servizio per i loro ufficiali e ufficiali specialisti cantonali.

Art. 100 Competenza

1 Gli stati di servizio sono tenuti:

a. dai comandanti dei corpi d’armata:

1. per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti delle truppe di corpo d’armata,

comprese le ulteriori truppe subordinate, sempre che per il trattamento de- gli affari concernenti il personale non siano attribuite a una divisione o a una brigata,

2. per i comandanti delle Grandi Unità subordinate, sotto forma di copia;

b. dai comandanti delle divisioni e delle brigate: per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti delle truppe della divisione o della bri- gata, comprese le altre truppe attribuite per il trattamento degli affari concer- nenti il personale; c. dall’organo incaricato dell’amministrazione: per i loro ufficiali e ufficiali specialisti federali che non sono attribuiti a una Grande Unità per il trattamento degli affari concernenti il personale; d. dal Gruppo del personale:

1. per gli alti ufficiali superiori,

2. per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti della riserva di personale, eccet- tuati gli ufficiali e gli ufficiali specialisti incorporati nella riserva di perso- nale delle Grandi Unità; e. dalle autorità militari cantonali, se necessario: per i loro ufficiali e ufficiali specialisti cantonali, sotto forma di copia. 2 I comandanti delle Grandi Unità sono autorizzati ad affidare la tenuta degli stati di servizio a una persona di fiducia del loro ambito di comando.

Art. 101 Procedura in caso di mutazioni 1 In caso di nuova incorporazione, i comandanti competenti e le unità amministrative precedenti trasmettono direttamente, di propria iniziativa, gli stati di servizio agli organi seguenti: a. per le truppe di corpo d’armata e le altre truppe subordinate al corpo d’armata: al comando del corpo d’armata interessato; b. per le truppe delle divisioni e delle brigate: al comando della divisione o della brigata interessata; c. per le truppe d’armata che non sono attribuite a una Grande Unità per il tratta- mento degli affari concernenti il personale: all’organo incaricato dell’amministrazione o al Gruppo del personale; d. per la riserva di personale, senza quella delle Grandi Unità: al Gruppo del personale.

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

2 In caso di inabilità al servizio, di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, di svincolo dalla cittadinanza svizzera o di morte di ufficiali e di ufficiali specialisti, il documento originale dello stato di servizio è inviato al Gruppo del per- sonale dall’organo che lo ha tenuto; eventuali copie sono distrutte.

Capitolo 10: Dati civili importanti secondo il diritto militare o sul piano militare Sezione 1: Dati civili importanti secondo il diritto militare

Art. 102 Dati e provenienza Sono dati civili importanti secondo il diritto militare: a. la tutela; b. il fallimento e il pignoramento; c. le procedure penali in sospeso; d. le sentenze con le quali i tribunali penali civili hanno pronunciato una pena di detenzione o di reclusione nonché misure privative della libertà; e. l’inizio e la fine dell’esecuzione della pena o della misura privativa della liber- tà; f. il cambiamento di cognome; g. lo svincolo dalla cittadinanza svizzera; h. la morte.

Art. 103 Tutela Le autorità tutorie comunicano immediatamente al Gruppo del personale i sottuffi- ciali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che sono posti sotto tutela.

Art. 104 Fallimento e pignoramento

1 Gli uffici di esecuzione e fallimento comunicano immediatamente al Gruppo del

personale tutti i casi di fallimento o di pignoramento infruttuoso di sottufficiali, uffi- ciali e ufficiali specialisti. 2 Essi comunicano al Gruppo del personale, a richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione anteriori e in sospeso che sono state avviate contro assoggettati all’ob- bligo di prestare servizio militare.

Art. 105 Procedure penali in sospeso Le autorità istruttorie e i tribunali comunicano al Gruppo del personale, a richiesta, informazioni sulle procedure penali in sospeso che sono state avviate contro militari previsti per una promozione o per la chiamata a servizi d’istruzione per accedere a un grado superiore o per assumere una nuova funzione.

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Art. 106 Sentenze dei tribunali civili 1 L’Ufficio federale di polizia comunica al Gruppo del personale, in merito ai citta- dini svizzeri uomini dell’età di 15 a 52 anni, ai militari donne e al personale del Ser- vizio della Croce Rossa: a. le pene privative della libertà cresciute in giudicato, eccettuati gli arresti e la detenzione, e le misure privative della libertà; b. la revoca di una sospensione condizionale di una pena.

2 I dati dell’avviso sono stabiliti nell’appendice 18.

3 Il Gruppo del personale può richiedere al tribunale penale incaricato della senten- za, per visione, gli atti delle procedure penali eseguite contro i militari: a. per considerare un’esclusione dal servizio militare; b. per considerare una promozione, l’assunzione di una nuova funzione o la chia- mata al servizio pratico nonché a servizi d’istruzione in vista di un grado supe- riore.

Art. 107 Esecuzione della pena 1 Le amministrazioni dei penitenziari, delle case d’internamento e delle case di edu- cazione al lavoro nonché delle istituzioni incaricate dell’esecuzione di misure giudi- ziarie privative della libertà di adolescenti comunicano immediatamente al Gruppo del personale l’entrata e l’uscita di un assoggettato all’obbligo militare, di un milita- re donna o di un membro del Servizio della Croce Rossa.

2 Il libretto di servizio è allegato all’avviso di entrata.

3 Il Gruppo del personale immette i dati nel PISA e trasmette l’avviso, se si tratta di assoggettati all’obbligo militare anche il libretto di servizio, all’amministrazione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare secondo l’appendice 14.

Art. 108 Cambiamento di cognome e di cittadinanza I cambiamenti di cognome e le modifiche intervenute nella cittadinanza cantonale e comunale, nonché lo svincolo dalla cittadinanza svizzera degli assoggettati all’ob- bligo militare, dei militari donne e del personale del Servizio della Croce Rossa sono comunicati dalle autorità civili incaricate dell’esecuzione: a. alle autorità militari cantonali del Cantone di domicilio: per i cittadini che abitano in Svizzera; b. alle autorità militari cantonali del Cantone d’origine: per i cittadini che abitano all’estero.

Art. 109 Decesso 1 La morte degli assoggettati all’obbligo militare, dei militari donne e del personale del Servizio della Croce Rossa domiciliati in Svizzera è comunicata dall’ufficiale di stato civile del luogo di morte al tenitore del controllo di sezione dell’ultimo domi- cilio del defunto; per i deceduti domiciliati all’estero, al tenitore del controllo di se- zione del Comune d’origine.

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

2 Il tenitore del controllo di sezione iscrive il decesso di chi abitava in Svizzera nel controllo di sezione e trasmette immediatamente l’avviso, con il libretto di servizio, al tenitore del controllo matricola da cui dipende. 3 Egli trasmette l’avviso di morte di uno Svizzero che abitava all’estero, senza il li- bretto di servizio, al tenitore del controllo matricola da cui dipende.

Sezione 2: Dati civili importanti sul piano militare

Art. 110 1 I dati civili importanti sul piano militare sono censiti d’intesa con l’assoggettato all’obbligo di prestare servizio militare e immessi nel PISA.

2 Sono importanti sul piano militare i dati civili seguenti:

a. la formazione civile speciale; b. le conoscenze linguistiche; c. i numeri di telefono; d. i numeri di telefax; e. l’indirizzo al quale la persona può essere raggiunta per mezzo della posta elet- tronica; f. il recapito postale per ufficiali e ufficiali specialisti.

Capitolo 11: Servizio dei caduti e dei dispersi

Art. 111 Dati Il sistema PISA mette a disposizione del servizio dei caduti e dei dispersi dell’eser- cito i dati necessari su supporti di dati, stampati o in documenti.

Art. 112 Consegna delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento Il DDPS ordina la consegna delle tessere d’identità e della targhetta di riconosci- mento militari nell’ambito delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vit- time della guerra8.

Capitolo 12: Protezione e sicurezza dei dati; trattamento dei dati dopo il proscioglimento Sezione 1: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 113 Trattamento dei dati 1 È autorizzato a trattare i dati dei controlli militari unicamente chi ne ha bisogno per compiere il proprio compito secondo il diritto militare, il diritto della tassa d’esen-

8 RS 0.518.11/.12, 0.518.23/.51

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zione dall’obbligo militare, il diritto dell’assicurazione militare, il diritto penale mi- litare, il diritto dell’indennità per perdita di guadagno e il diritto del servizio civile. 2 La competenza per trattare i dati è stabilita dettagliatamente nell’appendice 2.

3 Se un’unità amministrativa o d’organizzazione è citata nell’appendice 2, soltanto la persona che, in seno a questa unità, ha bisogno dei dati per compiere il suo compito secondo il capoverso 1 è autorizzata a trattare i dati. 4 Il detentore della collezione dei dati deve verificare periodicamente l’elenco delle persone aventi diritto a trattare i dati e, se del caso, deve adeguarlo.

Art. 114 Sicurezza dei dati 1 Chi tratta i dati dei controlli militari, prende le misure appropriate di ordine orga- nizzativo e tecnico per garantire segnatamente il carattere confidenziale, la disponi- bilità e l’integrità dei dati e dei sistemi. 2 I dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione devono essere protetti in modo appropriato contro ogni uso abusivo, conformemente alle possibilità tecniche esistenti. 3 Il rispetto dello scopo stabilito, la comprensione del trattamento dei dati e le misu- re di sicurezza devono essere verificati periodicamente e, se del caso, adeguati.

4 Il trattamento dei dati nel PISA è messo a verbale.

Art. 115 Allacciamento di sistemi, trasferimento e immissione di dati 1 Su proposta, il Gruppo del personale può, nei limiti degli articoli 146-148 LM, autorizzare: a. l’allacciamento di PISA ad applicazioni di sistemi di trattamento di dati di unità amministrative della Confederazione; b. il trasferimento di dati provenienti da PISA su sistemi di trattamento di dati di:

1. unità amministrative della Confederazione,

2. unità amministrative dei Cantoni,

3. scuole e corsi militari,

4. comandanti e comandi militari,

5. terzi, se altrimenti dovrebbero cercare i dati nel libretto di servizio o in

documenti dell’amministrazione militare o dell’esercito. 2 Con la sua autorizzazione, il Gruppo del personale stabilisce parimenti le modalità dell’allacciamento del sistema o del trasferimento dei dati. 3 Esso allestisce un elenco di tutte le autorizzazioni accordate secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 116 Diritto all’informazione 1 Ogni persona ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano, contenuti nei controlli militari. 2 Le domande d’informazione devono essere indirizzate, con prova dell’identità, a un organo che tratta i dati dei controlli militari.

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

3 Competente per l’informazione è il detentore della collezione dei dati.

4 Se viene richiesta un’informazione su tutti i dati di una persona contenuti nei con- trolli militari, la competenza d’informare spetta al Gruppo del personale.

Art. 117 Obbligo d’informare 1 L’informazione, completa e comprensibile, dev’essere fornita entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se ciò non è possibile, occorre informarne il richiedente, comunicandogli nel contempo il termine entro il quale riceverà l’informazione. 2 Di regola, l’informazione è fornita per scritto sotto forma di stampe o di fotocopie; il richiedente può essere informato oralmente o può essere autorizzato a consultare i dati unicamente se l’informazione scritta provoca un onere sproporzionato. 3 L’informazione è fornita gratuitamente. Una tassa fino a 100 franchi è tuttavia per- cepita anticipatamente quando: a. l’informazione richiede un onere straordinario; b. il richiedente, dopo avere ricevuto l’informazione desiderata nel corso dei do- dici mesi precedenti, non è in grado di provare un interesse degno di protezione per una nuova comunicazione.

Art. 118 Rettifica 1 Se i dati dei controlli militari sono inesatti o incompleti, non corrispondono allo scopo del trattamento o il loro trattamento non è autorizzato dalle disposizioni sui controlli militari, devono essere immediatamente rettificati, completati, cancellati o distrutti dall’organo incaricato del loro trattamento. 2 Se non è possibile provare l’esattezza o l’inesattezza di dati personali, l’organo competente deve completare i dati con una pertinente osservazione.

Art. 119 Protezione giuridica 1 Se l’organo competente non vuole fornire i dati, o lo vuole soltanto parzialmente, o non vuole rettificare, completare, cancellare o distruggere i dati, trasmette la doman- da all’autorità superiore per decisione.

2 Del resto, sono applicabili le disposizioni sulla procedura federale.

Art. 120 Comunicazione di dati ad associazioni militari, a società di tiro e ai massmedia 1 Su richiesta scritta, i dati dei militari stabiliti nell’appendice 19 possono essere comunicati ad associazioni militari e a società di tiro per l’acquisizione di membri e di abbonamenti, nonché per le loro attività fuori del servizio nel senso dell’articolo 62 LM; qualsiasi trasmissione di dati che non corrisponde allo scopo iniziale è vie- tata.

2 Il Gruppo del personale è competente per la comunicazione dei dati e tiene un

elenco dei destinatari.

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3 Ai massmedia possono essere comunicati i dati indicati nell’appendice 20 concer- nenti gli ufficiali e i sottufficiali nuovamente promossi; il DDPS designa gli organi autorizzati a fare le comunicazioni.

4 Chi non è d’accordo che i suoi dati siano comunicati può esigere, con domanda

scritta al Gruppo del personale, ch’essi vengano bloccati. I comandanti dei corpi di truppa e gli alti ufficiali superiori possono chiedere il blocco della comunicazione dei dati ai massmedia, soltanto se rendono plausibile un interesse legittimo.

Art. 121 Durata della tenuta dei dati 1 I dati sono tenuti nei controlli militari soltanto fino a quando non sono più neces- sari all’adempimento del compito. 2 Fino al proscioglimento dall’obbligo militare, dall’obbligo di prestare servizio mi- litare o dal Servizio della Croce Rossa sono tenuti: a. i dati del controllo matricola; b. i dati del reclutamento; c. i dati concernenti la data della scuola reclute, l’assegnazione in una scuola re- clute e l’esonero dall’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 49 capoverso 2 LM; d. i dati del controllo di corpo. 3 I dati concernenti l’ispezione fuori del servizio sono tenuti per le tre ultime ispe- zioni. 4 I dati concernenti il tiro obbligatorio fuori del servizio sono conservati cinque anni. 5 I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono conser- vati fino all’anno in cui, per ragioni di età, l’interessato sarebbe in ogni caso stato prosciolto dall’obbligo militare, dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Ser- vizio della Croce Rossa. 6 I dati civili importanti sul piano militare secondo l’articolo 110 sono tenuti fintanto che sono valevoli o che le persone assoggettate all’obbligo di notificazione ne chie- dono la soppressione. 7 I dati dei controlli ausiliari e degli archivi secondo l’articolo 6 lettera m sono tenu- ti, durante cinque anni a contare dalla loro creazione o dalla loro nullità, dalla per- sona che ha allestito il controllo ausiliario o l’archivio. 8 Alla scadenza del termine specifico, i dati in questione devono essere cancellati o distrutti; è fatta salva la sezione 2 del presente capitolo.

Art. 122 Durata della tenuta dei dati concernenti le pene e le misure

1 I dati concernenti le pene o le misure sono tenuti:

a. se la pena o la misura è stata pronunciata con la sospensione condizionale, fino alla scadenza del periodo di prova; se la condizionale è revocata, i dati sono te- nuti secondo la lettera b;

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b. se la pena o la misura è stata pronunciata senza la sospensione condizionale, fino a quando, dalla fine della durata della pena o della misura stabilita dal giu- dice, sono trascorsi:

1. 20 anni in caso di condanna alla reclusione o all’internamento secondo

l’articolo 42 del Codice penale svizzero9 (CP),

2. 15 anni in caso di condanna alla detenzione o a un’altra misura,

3. 10 anni in caso di condanna alla detenzione eseguibile secondo le disposi-

zioni sull’arresto, in applicazione dell’articolo 37bis numero 1 CP; c. in caso di misure prese nei confronti di adolescenti, fino a quando dalla senten- za sono trascorsi i termini seguenti:

1. 10 anni in caso di collocamento in una casa d’educazione secondo l’arti-

colo 91 numero 2 CP,

2. 5 anni negli altri casi;

d. fino a quando l’Ufficio federale di polizia comunica la radiazione della pena o della misura; e. fino all’immissione nel PISA di un’esclusione dall’esercito o dal servizio mili- tare. 2 I dati concernenti le punizioni disciplinari pronunciate dalle autorità militari o dalle autorità civili incaricate di compiti militari secondo il Codice penale militare o la presente ordinanza sono tenuti nel PISA durante cinque anni da quando la senten- za è passata in giudicato. 3 Dopo la scadenza del termine specifico, i dati devono essere cancellati o distrutti.

4 La cancellazione o la distruzione dei dati è effettuata:

a. nel PISA, una volta all’anno in occasione dell’aggiornamento annuale; b. nelle altre collezioni di dati, una volta all’anno, dal detentore, in base all’avviso secondo il quale i dati nel PISA sono stati cancellati o distrutti nell’ambito del- l’aggiornamento annuale; c. nel caso citato al capoverso 1 lettera d, regolarmente nel PISA, da parte del Gruppo del personale. 5 Se i dati concernenti una pena con la sospensione condizionale revocata sono già stati cancellati nel PISA, il Gruppo del personale immette di nuovo nel PISA i dati relativi alla pena.

Sezione 2: Trattamento dei dati dopo il proscioglimento

Art. 123 Custodia temporanea 1 I dati stabiliti nell’appendice 21 sono conservati durante cinque anni dal Cantone, a contare dalla data del proscioglimento degli interessati, secondo l’età, dall’obbligo militare, dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa.

9 RS 311.0

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2 In occasione del proscioglimento del militare dall’obbligo di prestare servizio mi- litare, lo stato di servizio è trasmesso al Gruppo del personale (art. 101 cpv. 2) che lo conserva durante cinque anni o, se si tratta di alti ufficiali superiori 20 anni.

Art. 124 Comunicazione dei dati conservati

1 I Cantoni possono comunicare i dati di ex militari per commemorazioni o feste

fuori del servizio a scopo ideale e non commerciale, nella misura in cui sono neces- sari per l’organizzazione delle commemorazioni e delle feste. Chi non è d’accordo che i suoi dati siano comunicati può, in gni momento, chiederne per scritto il blocco al Cantone competente. 2 Il trattamento dei dati è retto dalle prescrizioni sulla tenuta dei documenti nell’am- ministrazione federale e dalle prescrizioni sull’Archivio federale.

Art. 125 Custodia permanente 1 I dati stabiliti nell’appendice 22 sono conservati permanentemente dall’Archivio federale.

2 Essi sono consegnati annualmente all’Archivio federale dopo il proscioglimento

degli interessati, secondo l’età, dall’obbligo militare, dall’obbligo di prestare servi- zio militare o dal Servizio della Croce Rossa. 3 Gli stati di servizio sono consegnati, per custodia, all’Archivio federale annual- mente, dopo la scadenza dei termini giusta l’articolo 123 capoverso 2. 4 In collaborazione con l’Archivio federale, il DDPS emana le istruzioni sulla forma e sulle modalità di consegna dei dati.

Capitolo 13: Disposizioni penali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 126 Rapporto con il Codice penale militare e il Codice penale 1 Se una trasgressione della presente ordinanza o delle sue disposizioni esecutive costituisce contemporaneamente un’infrazione al Codice penale militare10 (CPM) o al Codice penale svizzero11, il colpevole è punito unicamente secondo queste leggi; sono fatti salvi i casi poco gravi nel senso dell’articolo 180 capoverso 2 del CPM. 2 I casi che non possono essere regolati disciplinarmente, devono essere comunicati, allegandovi gli atti, all’Ufficio dell’uditore in capo.

Art. 127 Recidiva È considerata recidiva la trasgressione delle disposizioni sui controlli militari che è commessa meno di due anni dopo l’ultima decisione penale cresciuta in giudicato.

10 RS 321.0 11 RS 311.0

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Art. 128 Prescrizione dell’azione penale 1 L’azione penale di una trasgressione si prescrive in dodici mesi; l’interruzione della prescrizione è esclusa. 2 La prescrizione dell’azione penale è sospesa durante l’assunzione preliminare delle prove, un’istruzione preparatoria o una procedura davanti al tribunale.

3 La prescrizione decorre:

a. il giorno in cui i colpevoli hanno compiuto la trasgressione; o b. il giorno in cui l’azione punibile cessa.

Art. 129 Prescrizione della pena 1 L’esecuzione della pena si prescrive in sei mesi; l’interruzione della prescrizione è esclusa. 2 La prescrizione decorre il giorno in cui la decisione penale è cresciuta in giudicato.

Sezione 2: Trasgressioni

Art. 130 Libretto di servizio È punito con una multa da 60 a 240 franchi che, in caso di recidiva, può essere au- mentata fino a 400 franchi o con gli arresti fino a tredici giorni: a. chi dissimula un libretto di servizio, l’aliena, lo dà in pegno, lo fa scomparire, lo ritira al suo titolare, lo danneggia intenzionalmente, oppure partecipa a sif- fatte azioni (art. 27); b. chi tralascia di comunicare la perdita del libretto di servizio, entro il termine prescritto, al tenitore del controllo di sezione (art. 30 cpv. 1); c. chi si fa consegnare, senza averne diritto, un libretto di servizio, ne prende vi- sione o si fa informare sulle indicazioni e sui dati ivi contenuti particolarmente importanti sul piano della difesa integrata o che potrebbero nuocere seriamente alla sfera personale del titolare del libretto di servizio (art. 31); d. chi consegna un libretto di servizio a persone non autorizzate, permette a queste di prenderne visione o comunica loro le indicazioni e i dati ivi contenuti parti- colarmente importanti sul piano della difesa integrata o che potrebbero nuocere seriamente alla sfera personale del titolare del libretto di servizio (art. 31); e. chi effettua arbitrariamente iscrizioni nel libretto di servizio, modifica o rende illeggibile quelle che già vi figurano (art. 21 e appendice 6).

Art. 131 Trasgressioni dell’obbligo di notificazione È punito con una riprensione o con una multa da 60 a 180 franchi, che in caso di recidiva può essere aumentata fino a 300 franchi o con gli arresti fino a dieci giorni, l’assoggettato all’obbligo di notificazione che: a. non comunica la partenza o, entro il termine stabilito, l’arrivo al tenitore del controllo di sezione quando cambia sezione militare (art. 35 cpv. 1 e 38) o nel caso di cui all’articolo 44 capoverso 4 lettere b, c o d;

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b. non comunica al tenitore del controllo di sezione, entro il termine prescritto, il cambiamento d’indirizzo nella stessa sezione militare (art. 36); c. non provvede a rimanere in contatto con il tenitore del controllo di sezione o la rappresentanza svizzera (art. 35 cpv. 2, 37, 44 cpv. 3, 52 cpv. 1 e 65) in caso di assenza dal domicilio o dal circondario consolare senza cambiamento di domi- cilio; d. non comunica al tenitore del controllo di sezione la professione che esercita o il cambiamento di professione (art. 40); e. si reca all’estero per più di dodici mesi, senza disporre di un congedo per l’e- stero (art. 44 cpv. 1); f. sottostà all’articolo 44 capoverso 4 lettere b, c o d e non ha depositato il suo equipaggiamento personale secondo l’ordinanza del 25 ottobre 199512 sull’e- quipaggiamento personale o non ha consegnato il libretto di servizio al tenitore del controllo di sezione (art. 54 cpv. 4); g. ha ottenuto un congedo per l’estero, ma non vi si è recato entro il termine pre- scritto e ha omesso d’informarne il comandante di circondario competente (art.

51 cpv. 1);

h. ha ottenuto un congedo per l’estero e, prima di partire, non ha notificato la partenza al tenitore del controllo di sezione (art. 53 cpv. 1); i. ha ottenuto un congedo per l’estero e, prima di partire, non ha depositato il suo equipaggiamento secondo l’ordinanza del 25 ottobre 1995 sull’equipaggia- mento personale (art. 50 cpv. 2); j. si è recato all’estero, con regolare congedo, ma ha omesso di notificare l’arrivo alla rappresentanza svizzera, entro il termine prescritto, dopo la sua partenza dalla Svizzera oppure ha omesso di notificare la partenza in occasione di un cambiamento di circondario consolare (art. 59 cpv. 1 e 3); k. non comunica alla rappresentanza svizzera il cambiamento d’indirizzo nell’am- bito del circondario consolare (art. 59 cpv. 2); l. ha ottenuto un congedo per l’estero come membro d’equipaggio delle navi di alto mare delle società svizzere di navigazione o delle società svizzere di navi- gazione sul Reno, ma ha omesso di annunciarsi, entro il termine prescritto, al comando di circondario di Basilea Città (art. 62 cpv. 1); m. ha ottenuto un congedo per il Principato del Liechtenstein, ma ha omesso, entro il termine prescritto, di annunciarsi al tenitore del controllo di sezione compe- tente di Buchs (SG), dopo la sua partenza dalla Svizzera (art. 63 cpv. 1); n. non ha chiesto al comandante di circondario competente per il luogo di sog- giorno l’esonero dall’obbligo di notificazione, prima dello scadere del terzo mese, se il soggiorno temporaneo in Svizzera dura più di tre mesi (art. 67 cpv. 3); o. non osserva le disposizioni particolari concernenti il congedo per l’estero e l’obbligo di notificazione (art. 44 cpv. 5); p. rientra dall’estero ed elegge domicilio in Svizzera e non notifica, entro il termi- ne prescritto, il suo arrivo al tenitore del controllo di sezione competente per il Comune di domicilio (art. 68 cpv. 1).

12 RS 514.10

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Art. 132 Rifiuto di ottemperare Chi, senza giustificazione, non dà seguito a un ordine o a una convocazione deri- vante dall’applicazione della presente ordinanza o delle sue disposizioni esecutive, proveniente da un’autorità competente e con riferimento alla pena prevista nel pre- sente articolo, o si comporta in modo scorretto nei confronti di questa autorità, è pu- nito con una multa da 60 a 300 franchi, che in caso di recidiva può essere aumentata fino a 400 franchi, o con gli arresti fino a tredici giorni.

Sezione 3: Competenza e procedura

Art. 133 Competenza

1 La facoltà di punire spetta:

a. alle unità amministrative dell’amministrazione militare cantonale designate dai Cantoni; b. ai gruppi e agli uffici federali del DDPS incaricati dell’esecuzione della pre- sente ordinanza e delle sue disposizioni esecutive, nonché alle autorità civili in- caricate di compiti militari; c. al Gruppo del personale quando il colpevole è all’estero, nei casi previsti agli articoli 130, 131 lettere c, j e k, nonché 132. 2 Ove sorgano controversie circa la competenza, il DDPS designa l’autorità compe- tente quando la contestazione non può essere composta da un’autorità superiore co- mune.

Art. 134 Rapporto all’ufficio competente 1 L’autorità che non ha la facoltà di punire un’infrazione deve fare immediatamente rapporto all’organo competente. 2 Quando il colpevole è all’estero, le rappresentanze svizzere si incaricano delle azioni conformemente all’articolo 135 e inviano gli atti al Gruppo del personale.

Art. 135 Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell’incolpato

1 La natura e le circostanze dell’infrazione devono essere chiarite.

2 Gli incolpati ricevono la possibilità di pronunciarsi oralmente o per scritto.

Art. 136 Notificazione della decisione 1 La decisione disciplinare e le decisioni che commutano una multa in arresti devono essere notificate per scritto, con l’indicazione dei motivi, dell’autorità di ricorso e del termine di ricorso.

2 Da una notificazione incompleta non possono risultare svantaggi al punito.

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Sezione 4: Mezzi d’impugnazione

Art. 137 Diritto di reclamo e autorità di reclamo 1 La persona punita può interporre reclamo contro l’inflizione della pena disciplinare o la commutazione di una multa in arresto.

2 Il reclamo dev’essere presentato:

a. contro le decisioni delle unità amministrative dell’amministrazione militare cantonale: all’autorità cantonale superiore; b. contro le decisioni dei gruppi e degli uffici federali del DDPS nonché delle autorità civili incaricate di compiti militari: al DDPS. 3 Se infligge una riprensione o una multa, la decisione sul reclamo è definitiva.

Art. 138 Forma e termine del reclamo; effetto sospensivo 1 Il reclamo dev’essere presentato per scritto entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

2 Il reclamo sospende l’esecuzione della pena.

Art. 139 Procedura di reclamo e notificazione della decisione 1 L’autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini; in particolare, essa deve udire o far udire oralmente o per scritto chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo, se questo non è stato motivato.

2 La decisione del reclamo non può aggravare la pena.

3 La decisione del reclamo è notificata per scritto agli interessati, con l’indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l’autorità di ricorso.

Art. 140 Ricorso al tribunale 1 La persona punita può ricorrere per scritto contro la decisione del reclamo che in- fligge arresti presso la sezione del tribunale militare d’appello competente in virtù dell’articolo 212 CPM. 2 I ricorsi contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS o dal comandante in capo dell’esercito sono decisi dal tribunale militare di cassazione. 3 Il ricorso al tribunale dev’essere presentato entro dieci giorni a contare dalla notifi- cazione della decisione del reclamo.

4 Il ricorso al tribunale sospende l’esecuzione della pena.

5 La decisione sul ricorso al tribunale non può aggravare la pena.

Art. 141 Procedura del ricorso al tribunale 1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d’appello e dinanzi al tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della proce-

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dura penale militare13 (PPM) sui termini (art. 46 segg. PPM), sulla pubblicità e la polizia delle sedute (art. 48 segg. PPM), nonché sul dibattimento e sugli atti prepa- ratori del medesimo (art. 124 segg. PPM). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3,

149 capoverso 1, 150 e 155 a 158 PPM non sono applicabili.

2 La decisione disciplinare e la decisione del reclamo sostituiscono l’atto di accusa.

3 L’uditore non partecipa alla procedura.

4 Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall’articolo 179 PPM.

5 La decisione è definitiva.

Art. 142 Computo dei termini 1 Il termine di reclamo o di ricorso comincia a decorrere il giorno dopo la notifica- zione della decisione penale o della decisione del reclamo. 2 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 3 Il termine è reputato osservato se il reclamo o il ricorso è stato consegnato all’au- torità di reclamo o di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, alla Posta Svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. 4 Il termine è reputato osservato anche quando il reclamo o il ricorso è stato conse- gnato, in tempo utile, a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente; il reclamo o il ricorso dev’essere trasmesso immediatamente all’autorità competente.

Art. 143 Restituzione dei termini

1 I termini di reclamo o di ricorso non possono essere prorogati.

2 L’autorità di reclamo o di ricorso può restituire un termine, a domanda del punito, se egli è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito. 3 La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata per scritto all’autorità di reclamo o di ricorso entro cinque giorni dalla cessazione dell’impedimento. Simul- taneamente dev’essere presentato il reclamo o il ricorso omesso. 4 Sulla domanda di restituzione di un termine decide definitivamente l’autorità di reclamo o di ricorso.

Art. 144 Tasse e spese Le decisioni disciplinari, le decisioni che commutano una multa in arresti e le deci- sioni su ricorso sono esenti da tasse e da spese. Sono fatte salve le disposizioni della PPM per i ricorsi al tribunale.

13 RS 322.1

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Sezione 5: Esecuzione delle pene

Art. 145 Arresti

1 Gli arresti sono eseguiti:

a. dal Cantone di domicilio: quando la persona punita ha un domicilio in Svizzera; b. dal Cantone d’origine in cui è stata acquisita la cittadinanza per ultimo dalla persona punita o dai suoi antenati: quando la persona punita non ha un domicilio in Svizzera.

2 Gli arresti sono scontati, se possibile, con segregazione.

3 Ai detenuti può essere assegnato un lavoro. Essi sono autorizzati a procurarsi loro stessi un lavoro appropriato. 4 Non è lecito far scontare gli arresti in un penitenziario o in uno stabilimento di de- tenzione preventiva.

5 La spese dell’esecuzione sono addossate ai Cantoni.

Art. 146 Multe 1 L’autorità competente fissa un termine da uno a due mesi per il pagamento della multa. 2 L’autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate, fis- sandone l’importo e la scadenza secondo la condizione del debitore stesso. In questo caso, il termine concesso per il pagamento può essere prorogato. 3 Se la multa non viene pagata entro il termine stabilito, l’autorità competente ordina l’esecuzione per debiti, se ciò può sembrare un provvedimento efficace. 4 Se la multa non è pagata e i debitori non forniscono la prova che si trovano, senza colpa loro, nell’impossibilità di pagarla, essa è commutata in arresto. Trenta franchi di multa sono equiparati a un giorno di arresto: la pena commutata non deve tuttavia superare i 13 giorni. 5 Se la multa, dopo che è stata commutata, è pagata prima degli arresti, si rinuncia alla loro esecuzione. 6 Se la multa è pagata durante gli arresti, essi sono ritenuti scontati nella misura in cui non sono ancora eseguiti. La multa è ridotta di trenta franchi per ogni giorno di arresto scontato. 7 Per decidere secondo i capoversi 1-4 è competente l’autorità che ha inflitto la pena in prima istanza. Per quanto concerne il capoverso 4, i Cantoni possono prevedere un’altra attribuzione della competenza. È fatto salvo il reclamo o il ricorso secondo gli articoli 137 segg. 8 Le multe inflitte dalle autorità militari cantonali sono riscosse dai Cantoni e spetta- no loro. 9 Le multe inflitte dalle autorità militari federali e dalle autorità civili incaricate di compiti militari sono riscosse dalla Confederazione che ne dispone.

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Capitolo 14: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 147 Esecuzione

1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Esso può incaricare il Gruppo del personale di emanare istruzioni tecniche.

Art. 148 Autorizzazione a effettuare prove 1 Il DDPS può, senza dover previamente adeguare la presente ordinanza, effettuare prove per una durata di al massimo 12 mesi di: a. modifiche in occasione dell’impiego di PISA; b. modifiche sulla scorta di revisioni dell’organizzazione dell’esercito. 2 Il Gruppo del personale tiene un elenco delle prove e delle nuove competenze che ne derivano.

Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione e modifica

Art. 149 Abrogazione L’ordinanza del 29 ottobre 198614 sui controlli militari è abrogata.

Art. 150 Modifica

1 L’ordinanza del 24 agosto 199415 sull’adempimento dei servizi d’istruzione

(OASI) è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2 lett. d 2 Un differimento o l’anticipazione del servizio per motivi militari può essere ordi- nato, segnatamente: d. quando mancano le piazze per l’istruzione nelle scuole reclute estive per le re- clute dell’età di 20 anni.

Art. 31 cpv. 5 lett. g 5 Sono segnatamente considerati motivi impellenti per un differimento del servizio: g. un soggiorno all’estero ininterrotto di più di sei mesi, se le condizioni per la concessione del congedo non sono adempite.

14 RU 1986 2353, 1991 112, 1992 2394 2489, 1997 2779 15 RS 512.22

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Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 151 Obbligo di notificazione all’estero 1 Gli assoggettati all’obbligo di notificazione che, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ricevono un congedo per l’estero e hanno annunciato la loro partenza al tenitore del controllo di sezione con il libretto di servizio, sono tenuti a presentare il libretto di servizio quando annunciano il loro arrivo e la loro partenza all’estero. In questi casi, la rappresentanza svizzera competente iscrive l’arrivo e la partenza nel libretto di servizio. 2 Se, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, gli assoggettati all’ob- bligo di notificazione hanno ricevuto un congedo per l’estero come membri degli equipaggi delle navi di alto mare delle società svizzere di navigazione o delle società svizzere di navigazione sul Reno e hanno depositato il loro libretto di servizio pres- so il comando di circondario di Basilea Città, quest’ultimo conserva il libretto di servizio.

Art. 152 Stato di servizio 1 Gli originali e le copie di stati di servizio che si trovano ancora presso i coman- danti di unità di truppa e di corpi di truppa o di unità amministrative non più com- petenti, devono essere inviati al comando delle Grandi Unità o al Gruppo del perso- nale, per essere distrutti. 2 Gli originali e le copie di stati di servizio che si trovano presso le autorità militari cantonali rimangono in loro possesso. Essi sono da trattare secondo le disposizioni degli articoli 101 capoverso 2 e 124 capoverso 2.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 153 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1014

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Appendici

1 Definizioni, abbreviazioni e significato dei segni alfabetici (art. 3)

2 Dati nel PISA; utenti, autorizzazione a trattare (art. 8 e 113)

3 Dati del controllo matricola (art. 10)

4 Dati dell’avviso dei preposti al controllo degli abitanti concernenti gli assog- gettati all’obbligo di leva (art. 11)

5 Dati del controllo di sezione (art. 13)

6 Dati iscritti nel libretto di servizio o inseriti mediante foglietti e avvisi, nonché competenza di scrivere o d’inserire e di modificare o di togliere (art. 21)

7 Dati del foglio militare (art. 26)

8 Dati dei controlli militari concernenti i cittadini in congedo all’estero assog- gettati all’obbligo di notificazione presso la rappresentanza svizzera (art. 55) 9 Dati dell’avviso dei preposti ai registri delle famiglie concernenti gli assogget- tati all’obbligo di leva (art. 69)

10 Dati del reclutamento (art. 72)

11 Dati concernenti la recluta (art. 75)

12 Dati del controllo di corpo (art. 77)

13 Dati del controllo di corpo del comando (art. 78)

14 Avvisi, secondo il diritto della tassa militare, alle autorità della tassa d’esen- zione dall’obbligo militare concernenti gli assoggettati all’obbligo militare (art. 95)

15 Dati degli avvisi alle autorità della protezione civile (art. 96)

16 Dati che possono essere consultati dalla Direzione della posta da campo

(art. 97)

17 Dati dello stato di servizio (art. 98)

18 Dati concernenti le sentenze dei tribunali civili (art. 106)

19 Dati che possono essere comunicati alle associazioni e alle società di tiro mili- tari (art. 120)

20 Dati che possono essere comunicati ai mass media (art. 120)

21 Dati custoditi temporaneamente dalle autorità militari (art. 123)

22 Dati che sono custoditi permanentemente presso l’Archivio federale (art. 125)

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Appendice 1 (art. 3)

Definizioni, abbreviazioni e significato dei segni alfabetici

A Fare stampare dati dal PISA o registrarli temporanea- mente su sistemi al posto di lavoro nonché consultare dati nel PISA (soltanto per gli utenti) Assoggettati all’obbligo Cittadini svizzeri uomini dalla registrazione militare militare fino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni. Assoggettato all’obbligo Gli assoggettati all’obbligo militare, eccettuati gli as- di notificazione soggettati all’obbligo di prestare servizio civile, i mili- tari donne e il personale della Croce Rossa fino al pro- scioglimento dall’obbligo militare o dall’obbligo di prestare servizio militare Assoggettato all’obbligo I cittadini svizzeri che hanno superato il reclutamento, di prestare servizio nonché le cittadine svizzere abili al servizio militare e militare disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare Autorità civili con Direzione della posta da campo, Servizio militare delle compiti militari ferrovie e medico capo della Croce Rossa Autorità della tassa Amministrazione federale delle contribuzioni, sezione d’esenzione dall’obbligo tassa d’esenzione dall’obbligo militare; amministrazio- militare, AFC, ATEO ni cantonali della tassa d’esenzione dall’obbligo milita- re; comandi di circondario, che collaborano alla riscos- sione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare Autorità militare Direzione o dipartimento militare di un Cantone con cantonale competenza per trattare gli affari militari B Trattare i dati nel PISA. Il Gr pers Es, la Direzione della posta da campo e il medico capo della Croce Rossa trattano i dati delle loro Armi, dei loro servizi ausiliari e servizi come segue: – incorporati nelle proprie formazioni, come «tenitore del controllo di corpo» – incorporati in formazioni di altre Armi, altri servi- zi ausiliari, altri servizi o in stati maggiori di co- mando, come «organo incaricato dell’amministra- zione» Cantone Amministrazione militare del Cantone competente, se- condo l’organizzazione dell’esercito, per una forma- zione (compiti cantonali) o al quale è assegnata la re- cluta per la chiamata alla scuola reclute Caposezione Persona designata da un’autorità cantonale per gli affari militari di una sezione (tenitore del controllo di sezione)

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Cdt circ Comandante di circondario Circondario consolare Regione all’estero per la quale una rappresentanza svizzera è responsabile del servizio consolare Comandante di scuola Comandante di una scuola reclute, una scuola sottuffi- cdt scuola ciali, una scuola ufficiali nonché di un corso secondo l’ordinanza DDPS «Tabella delle scuole» Comandanti di truppa, Comandanti e capi di formazioni dell’esercito, di riserve cdt trp di personale e di stati maggiori del Consiglio federale Comune d’origine Comune, del quale un assoggettato all’obbligo militare, un militare donna o una appartenente al Servizio della Croce Rossa possiede la cittadinanza Comunicazione dei dati Dare l’accesso a dati personali, come accordarne la vi- sione, la trasmissione o la pubblicazione Controllo degli affari Annotazioni nel PISA sul trattamento di dati e atti Controllo di corpo Controllo del comandante di truppa sui militari della del comando formazione Controllo di sezione Controllo sugli assoggettati all’obbligo di notificazione di una sezione militare Dati del controllo Dati sui militari e sul personale del Servizio della Cro- di corpo ce Rossa tenuti dall’organo incaricato dell’ammini- strazione, dal tenitore del controllo di corpo e dal Can- tone Dati del controllo Dati che occorrono al tenitore del controllo di sezione di sezione per compiere i suoi compiti secondo gli articoli 146-

148 LM e secondo l’OCM

Dati del controllo Dati tenuti nel PISA dal tenitore del controllo matricola matricola sui cittadini del suo circondario assoggettati all’obbligo di notificazione DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Destinatario di dati Tutti coloro che possono, giusta l’articolo 147 LM, chiedere informazioni sugli assoggettati all’obbligo militare e sui militari donne Dir P campo Direzione della posta da campo Equipaggiamento Equipaggiamento della truppa e degli ufficiali Foglio militare Documento sullo statuto militare di uno Svizzero all’estero non tenuto all’obbligo di notificazione all’estero che non ha ricevuto il libretto di servizio Formazione Stati maggiori e unità di truppa Frontalieri Assoggettati all’obbligo di notificazione senza congedo per l’estero che sono domiciliati all’estero, ma il loro luogo di lavoro o di formazione si trova in Svizzera

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Grandi Unità, GU Corpi d’armata, stato maggiore Forze aeree, divisioni e brigate Gr log, DCT Gruppo della logistica nello Stato maggiore generale, divisione della circolazione e dei trasporti Gr operazioni, div mob Gruppo delle operazioni nello Stato maggiore generale, divisione della mobilitazione sic mil Gruppo delle operazioni nello Stato maggiore generale, sezione della polizia militare SPAC Gruppo delle operazioni nello Stato maggiore generale, divisione del servizio di protezione AC Gruppo del personale Gruppo del personale dell’esercito nello Stato maggio- dell’esercito, Gr pers Es re generale Gr sanità, servizio Gruppo della sanità nello Stato maggiore generale, se- medico militare zione del servizio medico militare Incaricato dell’am- Competente per l’istruzione di base, l’istruzione a un ministrazione grado superiore o a una nuova funzione, nonché per l’istruzione specialistica degli assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare in un’Arma, in un servizio ausiliario o nel corpo degli ufficiali di Stato maggiore generale Legge militare, LM Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione mi- litare LSC Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, RS 824.0)) Militari al beneficio Assoggettati all’obbligo di notificazione al beneficio di di un congedo per l’estero un congedo per l’estero e che soggiornano all’estero Militari donne Svizzere incorporate nell’esercito che sottostanno all’obbligo di prestare servizio militare, senza il perso- nale del Servizio della Croce Rossa Militari, mil Tutte le persone idonee al servizio dal reclutamento fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servi- zio militare, eccettuato il personale del Servizio della Croce Rossa Modulo per il congedo Modulo con la decisione relativa alla concessione del all’estero congedo per l’estero che serve all’assoggettato all’ob- bligo di notificazione come certificato per il compi- mento dell’obbligo di notificazione Numero AVS, N. AVS Numero personale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Numero matricola Numero AVS per l’identificazione di un assoggettato all’obbligo militare, di un militare donna o di una ap- partenente al Servizio della Croce Rossa

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Org amm/TCC Organo competente in caso di prestazioni di servizio «estraneo» fuori della formazione d’incorporazione Organizzazione militare, Legge federale sull’organizzazione militare (abrogata il OM 31.12.1995) Organo incaricato del- Gr pers Es o un’autorità civile con compiti militari cui, l’amministrazione, giusta la LM, l’organizzazione dell’esercito e l’organiz- Org amm zazione dell’amministrazione, sono affidati un’Arma, un servizio ausiliario, lo Stato maggiore generale, il servizio della Croce Rossa, la riserva di personale o una funzione secondo l’organizzazione dei corpi di truppa e delle formazioni per la messa di picchetto delle formazioni federali. È fatta salva la competenza delle autorità militari can- tonali per le formazioni cantonali e per i militari canto- nali secondo la LM e l’organizzazione dell’esercito. Personale del Servizio Cittadine svizzere che, sulla base delle Convenzioni di della Croce Rossa Ginevra del 12 agosto 1949, sono a disposizione del- l’esercito per compiti sanitari PISA Il sistema di gestione del personale dell’esercito gestito dal DDPS secondo l’articolo 146 LM Rap Rapporto Rappresentanza svizzera Ambasciata di Svizzera, Consolato generale di svizzera o Consolato di Svizzera recl servizio del capo del reclutamento RIPOL Il sistema informatizzato per le indagini di polizia pres- so l’Ufficio federale di polizia SMferr Servizio militare delle ferrovie SR Scuola reclute Svizzeri all’estero Assoggettati all’obbligo militare domiciliati all’estero Tenitore del controllo Comandante di truppa di corpo del comando, TCC cdo Tenitore del controllo Unità amministrativa della Confederazione o del Can- di corpo, TCC tone alla quale, secondo l’organizzazione dell’esercito, è assegnata una formazione, una riserva di personale o uno stato maggiore del Consiglio federale per la tenuta dei controlli Tenitore del controllo La persona designata da un’autorità militare cantonale di sezione, TC sez (caposezione) o l’organo responsabile per il controllo degli assoggettati all’obbligo di notificazione di una sezione militare

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Tenitore del controllo Comandante di circondario competente per trattare i matricola, TC matr dati del controllo matricola secondo l’articolo 121 LM. Per gli assoggettati all’obbligo di notificazione all’este- ro: il comandante di circondario competente per il Co- mune d’origine Trattamento dei dati Ogni operazione concernente i dati relativi alle perso- ne, indipendentemente dai mezzi utilizzati e dalle pro- cedure applicate, segnatamente l’acquisizione, la cu- stodia, l’utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati Ufficiali, cantonali Ufficiali delle formazioni cantonali, eccettuati quelli che sono attribuiti dalla Confederazione giusta l’arti- colo 119 LM Ufficiali, federali Ufficiali, che non sono ufficiali cantonali, nonché uffi- ciali assegnati secondo l’articolo 60 LM Ufficiali specialisti, Soldati, appuntati e sottufficiali ai quali è assegnata una funzione d’ufficiale funzione d’ufficiale giusta l’articolo 104 LM UFIFA Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree UFIFT, DBA Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, sezione equipaggiamento personale UFSEL Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro UFTC Ufficio federale delle truppe da combattimento UFTL Ufficio federale delle truppe della logistica UFTS Ufficio federale delle truppe di supporto Unità amministrativa Unità strutturale di un’amministrazione militare o della tassa d’esenzione dall’obbligo militare federale o can- tonale secondo l’organizzazione dell’amministrazione nonché le rappresentanze svizzere. Unità di truppa Formazioni dell’esercito, riserve di personale e stati maggiori del Consiglio federale Utenti del sistema Unità amministrative federali e cantonali nonché co- mandanti di scuola e di truppa allacciati a PISA me- diante un terminale

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 2 (art. 7 e 113)

Dati nel PISA; utenti, autorizzazione a trattare

Sezione 1: Disposizioni particolari in merito all’autorizzazione a trattare i dati 1. Per l’identificazione dei singoli assoggettati all’obbligo militare, dei militari donne e del personale della Croce Rossa, tutti gli utenti del sistema hanno l’ac- cesso A ai dati seguenti di tutte le persone registrate nel PISA: – Numero AVS – Cognome – Nome – Professione esercitata – Indirizzo di residenza – Indirizzo postale per la distribuzione dei comandanti, dei capitani, degli ufficiali superiori, degli alti ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti – Comune d’origine – Lingua materna – Data della notificazione dell’arrivo e della partenza presso il tenitore del controllo di sezione – Incorporazione – Funzione – Grado e funzione d’ufficiale – Prestazioni di servizio in dettaglio – Numero dei giorni di servizio che gli assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare hanno già effettuato e che devono ancora prestare – Numero di telefono – Numero di telefax – Indirizzo cui il militare è raggiungibile mediante la posta elettronica. 2. La sezione degli affari relativi agli ufficiali del Gr pers Es ha le autorizzazioni seguenti per trattare i dati: 2.1. come organo incaricato dell’amministrazione secondo la colonna 1 della sezio- ne 3 della presente appendice, nei confronti di tutti gli ufficiali federali; 2.2. l’accesso A per tutti gli ufficiali cantonali, sempre che sia indicato un accesso A o B nella colonna 2 della sezione 3 della presente appendice.

3. Alla sezione delle scuole e dei corsi delle truppe da combattimento, nonché

delle truppe della logistica del Gr pers Es è accordato l’accesso A ai dati per l’allestimento dell’ordine di marcia (numero 35), della proposta per l’istruzione a un grado superiore o per una nuova funzione (numero 48), nonché per il dif- ferimento e la dispensa di/da un servizio d’istruzione (numero 56), secondo la sezione 3 della presente appendice, degli aspiranti sottufficiali cantonali, dei sottufficiali cantonali e degli aspiranti ufficiali cantonali di tutte le truppe del Cantone, per il periodo fino alla conclusione dell’avanzamento, compreso il servizio pratico in o per un nuovo grado.

993

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Sezione 2 Utente e autorizzazione a trattare i dati nell'ambito del controllo di sezione e del controllo matricola, della tassa d'esenzione dall'obbligo militare e in settori particolari

Organo interessato 1 = Tenitore del controllo di sezione 7= Gr log, DCT

2 = Tenitore del controllo matricola/ Comandante di circondario 8= UFIFT, DBA

Sezione militare 3 = Comandante di circondario Comune d'origine (come tenitore) 9 = Dir. PC, servizio di rispedizione e "Ufficio svizzero"

4 = Assicurazione militare 10 = Gr operazioni, div mob , sic mil, SPAC, SMferr

5 = AFC e ATEO 11 = UFTC, UFTS, UFTL, UFIFA

6 = Gr della sanità servizio medico militare 12 = Comandi delle GU

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. N. AVS A B A A A A A A A A A A 1 Se allacciato direttamente a PISA

B1

2. Cognome A B A A A A A A A A A A 1 Se allacciato direttamente a PISA

B1

3. Nome A B A A A A A A A A A A In caso di più nomi, soltanto il nome

B1 usuale

1 Se allacciato direttamente a PISA

4. Professione esercitata A B A A A A A A A A A A 1 Se allacciato direttamente a PISA B1 B18 18 In caso di comunicazione del cambia- mento da parte del cdt trp o cdt scuola

5. Indirizzo A B A A A A A A A A A A Data e cambiamento d 'indirizzo

B1 1 Se allacciato direttamente a PISA

994

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Comune di domicilio A B A A A A A A A A A A Data del c ambiamento

B1 1 Se allacciato direttamente a PISA

7. Indirizzo postale per la distribuzione dei A A A A A A A A A A B

comandanti, dei capitani, degli ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti 8. Comune(i) d'origine A B A A A A A A A A A 1 Se allacciato direttamente a PISA B1 9. Cantone(i) d'origine A B A A A A A A A A A Mutazione soltanto con il Comune d'origine B1 1 Se allacciato direttamente a PISA 10. Lingua materna A B A A A A A A A A A B 1 Se allacciato d irettamente a PISA B1

11. Conoscenze linguistiche particolari A A

12. Data della notificazione dell'arrivo A B A A A A A A A A A A 1 Se allacciato direttamente a PISA presso il tenitore del controllo di sezione B1

13. Data della notificazione della partenza A B A A A A A A A A A A 1 Se allacciato direttamente a PISA presso il tenitore del controllo di sezione B1

14. Ricerca del luogo di soggiorno in A B A A A A

Svizzera

995

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15. Comune(i) di domicilio precedente(i) A B A A A A 2 Per tutti gli assoggettati all'obbligo A2 militare in vista dell'allestimento di un duplicato del libretto di servizio

16. Dati per la compilazione dell'ordine B

di marcia per il reclutamento

17. Idoneità in occasione del reclutamento, A A A A A A A

con data e indicazione sull'idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi 18. Esame della vista superato A A A A A A 33 In caso di decisione del medico specia- in occasione del reclutamento B33 lista

19. Convocazione davanti a una A A A B A A

commissione per la visita sanitaria 20. Decisione della Commissione per la A A A A B A4 A A A 3 Per permettere l'incorporazione, se visita sanitaria in merito all'idoneità B3 prima non idoneo al servizio al servizio dopo il reclutamento 4 Soltanto in caso di inidoneità di ufficiali e ufficiali specialisti

21. Data del reclutamento A A A A A A A A A

22. Zona di reclutamento A A A A A A A A

23. Circondario di reclutamento A A A A A A A A

24. Arma, servizio ausiliario o servizio A A A A A A A A A

in occasione del reclutamento

996

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25. Cambiamento dell'Arma/del servizio, A A A A A A5 A A A 5 Soltanto per ufficiali e ufficiali dell'assegnazione o cambiamento del specialisti servizio ausiliario dopo il reclutamento

26. Funzione in occasione del reclutamento A A A A A A A A A

27. Cambiamento della funzione A A A A A A A A A A A A Con data del cambiamento dopo il reclutamento

28. Organo incaricato dell'amministrazione A A A A A A

(immesso da PISA)

29. Cantone al quale è stato assegnato A A A A A A A

il reclutato per la chiamata alla SR, in occasione del reclutamento

30. Cambiamento del Cantone al quale è A A A A A A A

stato assegnato il reclutato per la chiamata alla SR, in occasione del reclutamento

31. Esonero dal reclutamento secondo A B A A

l'articolo 8 LM

32. Data della scuola reclute A A A A

33. Attribuzione a una scuola reclute A A A

34. Cambiamento dell'attribuzione A A

dopo l'inizio della scuola reclute

35. Dati per la stesura dell'ordine di marcia A A

per la scuola reclute

997

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

36. Differimento della scuola reclute A A A A A Con l'indicazione del motivo e dell'anno del differimento

37. Motivo della mancata entrata A A A A

alla scuola reclute

38. Motivo del licenziamento il giorno del- A A A A

l'entrata allascuola reclute

39. Esonero dall'obbligo di prestare servizio A A A

militare secondo l'articolo 49 LM

40. Cantone A A A A

(immesso da PISA)

41. Dati per la stesura 29 Per i partecipanti, senza il personale di

dell'ordine di marcia servizio, di scuole e corsi per i quali le – secondo O DDPS "Tabella delle A A A GU sono competenti per la chiamata e scuole" (senza SR come recluta) B36 B29 l’esecuzione: per l’immissione diretta – secondo O DDPS "Tabella dei corsi" A A delle notificazioni di servizio nonché B36 B29 dell'istruzione speciale e delle distinzio- ni acquisite in questi servizi 42. Istruzione militare speciale A A A A 36 Per i partecipanti, senza il personale di B36 B29 servizio, di scuole e corsi del loro servi- zio ausiliario, per i quali l'unità ammini- strativa è competente per la chiamata e l'esecuzione: per l'immissione diretta delle notificazioni di servizio nonché dell'istruzione speciale e delle distin- zioni acquisite in questi servizi

998

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43. Dati destinati all'allestimento della A B A A A

licenza di condurre militare, nonché all'esclusione dall'acquisizione o dal posesso di una licenza di condurre militare

44. Certificato militare d'idoneità A A A Con l'anno dell'ottenimento o del

o di capacità rinnovo

45. Formazione d'incorporazione 5 Soltanto per ufficiali e ufficiali

con la data dell'incorporazione specialisti – attuale A A A A A A A A5 A A A A – antecedente A A A A A A A

46. Appartenenza allo Stato maggiore A A A A A A A A

generale con la data dell'ammissione

47. Assegnazione alla riserva

di personale – attuale A A A A A A A – antecedente A A A A 48. Proposta per l'istruzione a un grado A A A A Con l'indicazione del genere, della pro- superiore o per una nuova funzione B37 venienza e della proposta; data del- l'avanzamento; scuola/corso; funzione e incorporazione nel grado superiore

37 Per ufficiali della loro GU

49. Esame dell'attitudine e del controllo A

di sicurezza delle persone con la data dell'esame

999

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50. Grado o funzione dell'ufficiale Con la data della promozione o della

– attuale A A A A A A A A5 A A A A nomina – antecedente A A A A A A 5 Soltanto per ufficiali e ufficiali specialisti

51. Primo conferimento B6 A A A 6 Immissione in occasione del recluta-

di una distinzione B36 B29 mento

29 Per i partecipanti, senza il personale di

servizio, di scuole e corsi per i quali le GU sono competenti per la chiamata e l'esecuzione: per l'immissione diretta delle notificazioni di servizio nonché dell'istruzione speciale e delle distinzio- ni acquisite in questi servizi

36 Per i partecipanti, senza il personale di

servizio, di scuole e corsi del loro servi- zio ausiliario, per i quali l'unità ammini- strativa è competente per la chiamata e l'esecuzione: per l'immissione diretta delle notificazioni di servizio nonché dell'istruzione speciale e delle distinzio- ni acquisite in questi servizi 52. Equipaggiamento particolare A A7 A A A Con l'indicazione dell'eventuale numero dell'oggetto

7 Soltanto per equipaggiati con bicicletta

53. Prestazioni di servizio in dettaglio A A A A A A8 A A A Con l 'indicazione di: anno, scuola/cor- B36 B29 so, corso, esercitazione, genere del ser- vizio, numero di giorni, giorni compu- tabili e motivo per i giorni mancati, ricupero, servizio anticipato, servizio volontario

1000

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Soltanto servizi dell'anno in corso

29 Per i partecipanti, senza il personale di

servizio, di scuole e corsi per i quali le GU sono competenti per la chiamata e l'esecuzione: per l'immissione diretta delle notificazioni di servizio nonché dell'istruzione speciale e delle distinzio- ni acquisite in questi servizi

36 Per i partecipanti, senza il personale di

servizio, di scuole e corsi del loro servi- zio ausiliario, per i quali l'unità ammini- strativa è competente per la chiamata e l'esecuzione: per l'immissione diretta delle notificazioni di servizio nonché dell'istruzione speciale e delle distinzio- ni acquisite in questi servizi

54. Numero dei giorni di servizio che A A A A A A A A A Soltanto totale

il militare ha già prestato (giorni computabili) e che deve ancora prestare 55. Qualificazione sotto forma di nota per A A A32 32 Soltanto per sottufficiali superiori della soldati, appuntati e sottufficiali loro GU 56. Differimento o dispensa del/dal A A A A A A A Con l'indicazione di: motivo e anno del servizio d'istruzione, senza SR come differimento o della dispensa, scuola, recluta (incl. Preavviso del servizio) corso, servizio presso un'altra forma- zione 57. Servizio d'istruzione non compiuto A A A A A A A Con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento

1001

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Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58. Congedo per l'estero ad assoggettati al- A B A A A A A5 A A A 5 Soltanto per ufficiali e ufficiali l'obbligo di notificazione specialisti 59. Circondario consolare A A A A A A A A 9 In caso di concessione del congedo per B9 l'estero

60. Ricerca del luogo di soggiorno A A A A

all'estero

61. Ordine speciale che completa A A Con l'indicazione di: modello, data del-

l'avviso di mobilitazione l'ordine, attività da esercitare e organo responsabile

62. Incorporazione nella sezione A Numero opera

della formazione d'incorporazione

63. Designazione del distaccamento A A

di mobilitazione

64. Ispezione fuori del servizio B10 A 10 Immettere soltanto "ispezione compiu-

ta"

65. Tiro obbligatorio fuori del servizio B A

66. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal A A A A Con l'indicazione della data dell'ordine, servizio attivo, nonché assegnazione del numero del proponente e dell'attività dei dispensati alla riserva di personale indispensabile

67. Esenzione dall'obbligo di prestare Con l'indicazione della data della deci-

servizio militare secondo gli articoli sione, della disposizione della LM ap- 4, 18 e 19 LM plicata e del numero del richiedente – attuale A A A A A A – antecedente A A A

1002

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

68. Esclusione dal servizio militare Esclusione in sospeso

secondo gli articoli 21 - 24 LM Soltanto per ufficiali e ufficiali – attuale A A A A A5 A 5 specialisti – antecedente A A A

69. Rimozione dal comando o dalla Esclusione in sospeso

funzione secondo l'articolo 24 LM – attuale A A A A A5 A 5 Soltanto per ufficiali e ufficiali – antecedente A A A specialisti

70. Degradazione secondo 5 Soltanto per ufficiali e ufficiali

il Codice penale militare specialisti – attuale A A A A5 A – antecedente A A

71. Esclusione dall'esercito 5 Soltanto per ufficiali e ufficiali

secondo il Codice penale militare specialisti – attuale A A A A A5 A – antecedente A A A

72. Assegnazione alla categoria dei cittadini Assegnazione in sospeso

con doppia cittadinanza non incorporati Soltanto per ufficiali e ufficiali – attuale A A A A A5 A 5 specialisti – antecedente A A A 73. Revoca di un'esenzione dal servizio A A A5 A 5 Soltanto per ufficiali e ufficiali secondo l'articolo 18 LM, di un'assegna- specialisti zione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorporati o riammissione a prestare servizio

1003

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

74. Azioni della giustizia militare e pene di A Assunzione delle prove, istruzione pre- detenzione e di reclusione pronunciate paratoria; data della sentenza; legge dalla giustizia militare e cresciute in violata; misura della pena; Cantone in- giudicato caricato dell'esecuzione della pena 75. Esonero dal servizio militare A A A A A A Con l'indicazione della data della deci- secondo l'articolo 61 LM sione e il numero del richiedente

76. Presentazione di una domanda per A A Con la data del ricevimento da parte

l'ammissione al servizio militare non dell'organo di decisione armato

77. Assegnazione al servizio militare non A A A A Con la data della decisione

armato

78. Presentazione di una domanda per A A Con la data del ricevimento da parte

l'ammissione al servizio civile dell'UFSEL 79. Ammissione al servizio civile A A A A A A A Con la data della decisione dell'UFSEL secondo l'articolo 10 LSC

80. Preparazione del proscioglimento A A A A A

dall'obbligo di prestare servizio militare, incluso l'ulteriore mantenimento nell'esercito dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare 81. Proscioglimento dall'obbligo di A B11 A A A A 11 Per i lavori di preparazione del proscio- prestare servizio militare glimento 82. Condanne civili a pene detentive e di Data della sentenza; legge violata; misu- reclusione, nonché a misure privative ra della pena; Cantone incaricato del- della libertà l'esecuzione della pena

1004

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Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

83. Sanzioni disciplinari pronunciate dalle B12 12 Decisioni penali del tenitore del con- autorità militari o dalle autorità civili trollo di sezione: del TC matricola incaricate di compiti militari 84. Segnalazione a RIPOL in caso di 13 Il cdt circ dell'ultimo domicilio in Sviz- luogo di soggiorno sconosciuto zera – senza congedo per l'estero A B B14 A A 14 Per gli assoggettati all'obbligo di leva – con congedo per l'estero B13 A A A

85. Inizio e fine dell'esecuzione A A A

di una pena 86. Modificazione di dati personali A B B15 A A A A 1 Se allacciato direttamente a PISA civili B1 15 Per gli Svizzeri all'estero

87. Svincolo dalla cittadinanza A A B A A A A

svizzera

88. Morte A B A A A A A 15 Per gli Svizzeri all'estero

B15

89. Istruzione civile speciale A A

90. Numero del telefono e A A A A A A A A A A A B

numero del telefax

91. Indirizzo della raggiungibilità A A A A A A A A A A A B

mediante la posta elettronica

92. Controllo degli affari B1 B16 B16 A 1 Se allacciato direttamente a PISA

(con data) B16 16 Per il loro ambito di competenza

1005

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Sezione 3 Utente e autorizzazione a trattare i dati nell'ambito del reclutamento, della tenuta dei controlli, delle prestazioni di servizio, nonché in ambiti particolari dell'obbligo militare

Organo interessato 1= Organo incaricato dell 'amministrazione 8 = Gr pers Es , DF 2= Tenitore del controllo di corpo 9 = Gr pers Es, sezione R 3= Orgamm/TCC "estraneo" per prestazioni di servizio fuori della Fo inc 10 = Gr pers Es, sezione BA 4= Cantone 11 = Gr pers Es, sezione PISA 5= TCC cdo, cdt trp cdt corso / rap 12 = Gr pers Es, sezione PW 6= Comandante di scuola 13 = Gr pers Es, sezione TB 7= Gr pers Es, Capo recl

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. N. AVS A A A A A A A A A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute

B17

2. Cognome A A A A A A A A A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute

B17

3. Nome A A A A A A A A A A A A A In caso di più nomi, soltanto il nome

B17 usuale

17 Per gli Svizzeri all'estero reclute

4. Professione esercitata A A A A A A A A A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute B18 B18 B17 18 In caso di comunicazione del cambia- mento da parte del cdt trp e del cdt scuola

5. Indirizzo A A A A A A A A A A A A A Data e cambiamento d 'indirizzo

6. Comune di domicilio A A A A A A A A A A A A A Data del cambiamento

1006

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Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Indirizzo postale per la distribuzio- B B A A A A A A A A A A A

ne dei comandanti, dei capitani, degli ufficiali superiori e degli uffi- ciali specialisti 8. Comune(i) d'origine A A A A A A A A A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute B17 9. Cantone(i) d'origine A A A A A A A A A A A A A Mutazione soltanto con il Comune d'origine B17 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute

10. Lingua materna A A A A A A A A A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute B18 B17 18 In caso di comunicazione del cambia- mento da parte del cdt trp e del cdt scuola

11. Conoscenze linguistiche particolari B B A A A

12. Data della notificazione dell'arrivo A A A A A A A A A A A A A

presso il tenitore del controllo di sezione

13. Data della notificazione della par- A A A A A A A A A A A A A

tenza presso il tenitore del controllo di sezione

14. Ricerca del luogo di soggiorno in A A A A A A A A A

Svizzera

15. Comune(i) di domicilio prece- A A A A

dente(i)

1007

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Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16. Dati per la compilazione dell'ordine A A

di marcia per il reclutamento 17. Idoneità in occasione del recluta- A A A A A19 A19 B A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute mento, con data e indicazione sul- B17 19 Se abile con restrizioni l'idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi

18. Esame della vista superato in occa- A A A A A A B A A A A

sione del reclutamento

19. Convocazione davanti a una com- A A A A A A A A A A

missione per la visita sanitaria

20. Decisione della Commissione per la A A A A A A A A A A

visita sanitaria in merito all'idoneità al servizio dopo il reclutamento 21. Data del reclutamento A A A A A B A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute B17 22. Zona di reclutamento A A A A A B A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute B17 23. Circondario di reclutamento A A A A A B A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute B17 24. Arma, servizio ausiliario o servizio A A A A A A B A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute in occasione del reclutamento B17

1008

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Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25. Cambiamento dell'Arma/del servi- B A20 A B21 A A A A A A A A 20 Per esonero in caso di trasferimento = B zio, dell'assegnazione o cambia- 21 Per le reclute cantonali mento del servizio ausiliario dopo il reclutamento 26. Funzione in occasione del recluta- A A A A A B A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute mento B17 27. Cambiamento della funzione dopo B B A A A A A A A A A A Con la data del cambiamento il reclutamento

28. Organo incaricato dell'amministra- A A A A A A A A A A A A

zione (immesso da PISA) 29. Cantone al quale è stato assegnato A A A A A B A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute il reclutato per la chiamata alla SR, B17 in occasione del reclutamento 30. Cambiamento del Cantone al quale B A B21 A A A A A A A 21 Per le reclute cantonali è stato assegnato il reclutato per la chiamata alla SR, in occasione del reclutamento

31. Esonero dal reclutamento secondo A A A A

l'articolo 8 LM

32. Data della scuola reclute A A A B A A A A A A

33. Attribuzione a una scuola reclute A A A B A A A A A A A

34. Cambiamento dell'attribuzione B22 A A B21 A A A A A A A 21 Per le reclute cantonali dopo l'inizio della scuola reclute 22 Per le reclute federali

1009

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Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35. Dati per la stesura dell'ordine di B A A A A A A A A

marcia per la scuola reclute 36. Differimento della scuola reclute A A A B A A A A A Con l'indicazione del notivo e dell'anno del differimento 37. Motivo della mancata entrata alla B22 B21 A A A A A 21 Per le reclute cantonali scuola reclute 22 Per le reclute federali

38. Motivo del licenziamento il giorno B22 B21 A A A A A 21 Per le reclute cantonali dell'entrata alla scuola reclute 22 Per le reclute federali

39. Esonero dall'obbligo di prestare B22 B21 A A A A A 21 Per le reclute cantonali servizio militare secondo l'articolo 22 Per le reclute federali 49 LM

40. Cantone A A A A A A A A A A A

(immesso da PISA)

41. Dati per la stesura dell'ordine di

marcia – secondo O DDPS "Tabella delle B A A A A A A A scuole" (senza SR come recluta) – secondo O DDPS "Tabella dei A B B A A A A A A A corsi" 42. Istruzione militare speciale B B B A A A A A A A A 23 In caso di nuova incorporazione e A23 A23 di trasferimento

1010

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Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43. Dati destinati all'allestimento della A A A A A A A A A A A A

licenza di condurre militare, nonché all'esclusione dall'acquisizione o dal posesso di una licenza di con- durre militare 44. Certificato militare d'idoneità o di B B B A A A A A A A A Con l'anno dell'ottenimento o del rinno- capacità A23 A23 vamento

23 In caso di nuova incorporazione e

di trasferimento

45. Formazione d'incorporazione con la

data dell'incorporazione – attuale B B A A A A A A A A A A A – antecedente B B A A A A A A A

46. Appartenenza allo Stato maggiore B A A A A A A A A

generale con la data dell'ammis- sione 47. Assegnazione alla riserva di perso- 20 Per esonero in caso di trasferimento = B nale – attuale B A20 A A A A A A A – antecedente B A A A A A A A A 48. Proposta per l'istruzione a un grado B B A A A A A A Con l'indicazione del genere, della pro- superiore o per una nuova funzione venienza e della data della proposta; data dell'avanzamento; scuola/corso; funzione e incorporazione nel grado superiore

1011

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Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49. Esame dell'attitudine e del controllo A A A A B A A A

di sicurezza delle persone con la data dell'esame

50. Grado o funzione dell'ufficiale Con la data della promozione o della

– attuale B B B A A A A A A A A A A nomina – antecedente B B A A A A A A A 51. Primo conferimento B B B A A A A A A A 23 In caso di nuova incorporazione e tra- di una distinzione A23 A23 B34 sferimento

34 In occasione del reclutamento

52. Equipaggiamento particolare B B B B A A A A A A Con l'indicazione dell'eventuale A23 A23 B35 numero dell'oggetto

23 In caso di nuova incorporazione e

trasferimento

35 In caso d'ammissione al servizio

militare non armato 53. Prestazioni di servizio in dettaglio B B B A A A A A A A A Con l'indicazione di: anno, scuola/cor- so, esercitazione, genere del servizio numero di giorni, giorni computabili e motivo dei giorni mancati, ricupero, servizio anticipato, servizio volontario 54. Numero dei giorni di servizio che A A A A A A A A A A A Soltanto il totale il militare ha già prestato (giorni B24 È immesso da PISA computabili) e che deve ancora 24 Per prestazioni di servizio straordinarie prestare

55. Qualificazione sotto forma di nota B B B A A A A A A

per soldati, appuntati e sottufficiali

1012

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56. Differimento o dispensa del/dal B B A A A A A A A A A Con l'indicazione di: motivo e anno del servizio d'istruzione, senza SR co- differimento o della dispensa, scuola, me recluta (incl. preavviso del ser- corso, servizio presso un'altra forma- vizio) zione 57. Servizio d'istruzione non compiuto B B B A A A A A A A A Con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento 58. Congedo per l'estero ad assoggettati A A A A A A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute all'obbligo di notificazione B17 59. Circondario consolare A A A A A A A A 17 Per gli Svizzeri all'estero reclute B17

60. Ricerca del luogo di soggiorno A A A A A A B A

all'estero 61. Ordine speciale che completa B B A A A A A A Con l'indicazione di: modello, data l'avviso di mobilitazione dell'ordine, attività da esercitare e organo responsabile

62. Incorporazione nella sezione A B A A A A A A Numero opera

della formazione d'incorporazione

63. Designazione del distaccamento A B A A A A A A

di mobilitazione

64. Ispezione fuori del servizio A A B A A A A

65. Tiro obbligatorio fuori del servizio A A B A A A A A

1013

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

66. Dispensa dal servizio d'appoggio e A A A A A A A B A Con l'indicazione della data dell'ordine, dal servizio attivo, nonché assegna- del numero del proponente e dell'attività zione dei dispensati alla riserva di indispensabile personale

67. Esenzione dall'obbligo di prestare Con l'indicazione della data della deci-

servizio militare secondo gli articoli sione, della disposizione della LM ap- 4, 18 e 19 LM und 19 MG plicata e del numero del richiedente – attuale A A A A A A A B A – antecedente A A A A A A A B A

68. Esclusione dal servizio militare 30 Immissione della notificazione di servi-

secondo gli articoli 21 - 24 LM zio "Esclusione in sospeso" – attuale A A A A A B30 A A A – antecedente A A A A A B A A A

69. Rimozione dal comando o dalla 30 Immissione della notificazione di servi-

funzione secondo l'articolo 24 LM zio "Esclusione in sospeso" – attuale A A A A A B30 A A A – antecedente A A A A A B A A A

70. Degradazione giusta il Codice pe-

nale militare – attuale A A A A A B A A A – antecedente A A A A A B A A A

71. Esclusione dall'esercito giusta il

Codice penale militare – attuale A A A A A B A A A – antecedente A A A A A B A A A

1014

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

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72. Esclusione dall'esercito giusta il 31 Immissione della notificazione di servi- Codice penale militare zio "Assegnazione in sospeso" – attuale A A A A A A A B31 A – antecedente A A A A A A A B A 73. Revoca di un'esenzione dal servizio B25 B25 A A B A 25 Competente per l'immissione secondo i secondo l'articolo 18 LM, di un'as- numeri 45 e 50 della presente appendice segnazione alla categoria dei citta- dini con doppia cittadinanza non incorporati o riammissione a presta- re servizio 74. Azioni della giustizia militare e A A A A A B A A A Assunzione delle prove, istruzione pre- pene didetenzione e di reclusione paratoria; data della sentenza; legge pronunciatedalla giustizia militare e violata; misura della pena; Cantone in- passate in giudicato caricato dell'esecuzione della pena 75. Esonero dal servizio militare se- A A A A A A A B A Con l'indicazione della data della deci- condo l'articolo 61 LM sione e il numero del richiedente 76. Presentazione di una domanda per A A A A B A A A A A Con la data del ricevimento da parte l'ammissione al servizio militare dell'organo di decisione non armato 77. Assegnazione al servizio militare A A A A B A A A A A Con la data della decisione non armato 78. Presentazione di una domanda per A A A A A A A A B A Con la data della decisione dell'UFSEL l'ammissione al servizio civile 79. Ammissione al servizio civile A A A A A A A A B A Con la data della decisione dell'UFSEL secondo l'articolo 10 LSC

1015

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

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80. Preparazione del proscioglimento B26 B26 A A A A A A 26 Militare mantenuto nell'esercito dopo dall'obbligo di prestare servizio l'adempimento dell'obbligo di prestare militare, incluso l'ulteriore mante- servizio militare nimento nell'esercito dopo l'adem- pimento dell'obbligo di prestare servizio militare 81. Proscioglimento dall'obbligo di B27 B27 A A A A A A Il proscioglimento è immesso da PISA prestare servizio militare 27 Per cambiamenti

82. Condanne civili a pene detentive e A A A B A A A Data della sentenza; legge violata; misu- di reclusione, nonché a misure pri- ra della pena; Cantone incaricato del- vative della libertà l'esecuzione della pena 83. Sanzioni disciplinari pronunciate B28 B28 B28 A B28 A A A 28 Unità amministrativa che ha inflitto la dalle autorità militari o dalle auto- pena rità civili incaricate di compiti mi- litari

84. Segnalazione a RIPOL in caso di

luogo di soggiorno sconosciuto – senza congedo per l'estero A A A A A A A A A A – con congedo per l'estero A A A A A A A A A A

85. Inizio e fine dell'esecuzione di una A A A A A A B A A A

pena

86. Modificazione di dati personali A A A A A A A A A A

civili

87. Svincolo dalla cittadinanza svizzera A A A A A A A A A

88. Morte A A A A A A A A A

1016

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Dati Organo interessato Osservazioni

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89. Istruzione civile speciale B B A A A A A A

90. Numero di telefono e numero del B B A A A A A A A A A A A

telefax

91. Indirizzo della raggiungibilità B B A A A A A A A A A A A

mediante la posta elettronica 92. Controllo degli affari (con data) B16 B16 B16 A B16 B16 B16 A 16 Per il loro ambito di competenza

1017

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 3 (art. 10)

Dati del controllo matricola

1. Numero AVS

2. Cognome

3. Nome; se vi è più di un nome, soltanto il nome usuale

4. Professione esercitata

5. Indirizzo di residenza

6. Comune di domicilio

7. Comune(i) di domicilio precedente(i)

8. Comune(i) d’origine; per i nuovi cittadini indicare inoltre la data della natura- lizzazione

9. Cantone(i) d’origine

10. Lingua materna

11. Data della notificazione dell’arrivo presso il tenitore del controllo di sezione 12. Data della notificazione della partenza presso il tenitore del controllo di sezione

13. Esonero dal reclutamento secondo l’articolo 8 LM

14. Congedo per l’estero

15. Circondario consolare

16. Pene disciplinari pronunciate giusta l’ordinanza sui controlli

17. Proscioglimento dall’obbligo militare e dall’obbligo di prestare servizio mili- tare

18. Morte di un assoggettato all’obbligo di notificazione

1018

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 4 (art. 11)

Dati dell’avviso dei preposti al controllo degli abitanti concernenti gli assoggettati all’obbligo di leva

1. Cognome

2. Nome(i)

3. Data di nascita

4. Professione esercitata

5. Comune(i) d’origine

6. Cantone(i) d’origine

7. Indirizzo di residenza

1019

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 5 (art. 13)

Dati del controllo di sezione

1. Numero AVS

2. Cognome

3. Nome; se vi è più di un nome, soltanto il nome usuale

4. Professione esercitata

5. Indirizzo di residenza

6. Comune di domicilio

7. Comune(i) d’origine; per i nuovi cittadini indicare inoltre la data della natura- lizzazione

8. Cantone(i) d’origine

9. Lingua materna

10. Data della notificazione dell’arrivo presso il tenitore del controllo di sezione 11. Data della notificazione della partenza presso il tenitore del controllo di sezione 12. Dispensa medica e decisioni sulla modificazione dell’idoneità al servizio da parte di una commissione per la visita sanitaria

13. Dati del reclutamento

14. Esonero dall’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 49 LM

15. Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione e il Cantone

16. Funzione e grado con la data della promozione o funzione d’ufficiale (ufficiale specialista) con la data del conferimento

17. Congedo per l’estero

18. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo

19. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 4, 18 e 19 LM 20. Esclusione dal servizio militare giusta la legge militare, con l’indicazione del- l’articolo

21. Degradazione

22. Esclusione dall’esercito giusta il Codice penale militare con l’indicazione del- l’articolo 23. Assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorpo- rati

24. Messa a disposizione in virtù dell’articolo 61 LM

25. Ammissione al servizio civile secondo l’articolo 10 LSC

26. Proscioglimento dall’obbligo militare e dall’obbligo di prestare servizio mili- tare

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

27. Mantenimento nell’esercito dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servi- zio militare

28. Pene disciplinari pronunciate in virtù dell’ordinanza sui controlli

29. Morte di un assoggettato all’obbligo di notificazione

1021

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 6 (art. 21)

Sezione 1: Dati iscritti nel libretto di servizio o inseriti mediante foglietti e avvisi, nonché competenza di scrivere o d’inserire e di modificare o di togliere Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

1. Dati personali Per i numeri 1.1. a 1.8.

1.1. Numero AVS 1. Per i cittadini tenuti alle notificazioni in Svizzera e per

coloro che sottostanno all’articolo 44 capoverso 4 lettere b-d OCM: il comandante di circondario o, a seconda dell’ordine delle autorità militari cantonali, il tenitore del controllo di sezio- ne 1.2. Data di nascita 2. Per gli assoggettati all’obbligo di notificazione all’estero: il Gr pers Es. Se i cittadini tenuti alle notificazioni all’este- ro non sono in possesso del certificato di assicurazione dell’Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità, il numero AVS è iscritto dal Gr pers Es

1.3. Cognome

1.4. Nome

1.5. Professione imparata ed esercitata

1.6. Comune(i) d’origine

1.7. Cantone(i) d’origine

1022

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

1.8. Comune di domicilio; per gli assoggettati all’obbligo di notifi-

cazione all’estero: circondario consolare

Per i numeri 1.9. - 1.11. 1.9. Modificazione del numero AVS 1. Per i cittadini tenuti alle notificazioni in Svizzera e per coloro che sottostanno all’articolo 44 capoverso 4 lettere b-d OCM: 1.10. Cambiamento dei cognomi il comando di circondario della sezione militare del citta- dino tenuto alle notificazioni; 1.11. Cambiamento del Comune d’origine 2. Per i cittadini tenuti alle notificazioni all’estero: il comando di circondario del Comune d’origine del citta- dino tenuto alle notificazioni.

1.12. Cambiamento della professione esercitata (soltanto per i cittadi- Il tenitore del controllo di sezione o il comandante di circonda- ni tenuti alle notificazioni in Svizzera e per coloro che sotto- rio stanno all’articolo 44 capoverso 4 lettere b-d OCM)

2. Reclutamento

2.1. Anno del reclutamento, zona di reclutamento, circondario di L’ufficiale di reclutamento o il capo del reclutamento reclutamento, assegnazione militare

2.2. Assegnazione alla categoria degli inabili al servizio e esonero Il comando di circondario della sezione militare dell’assogget- dal reclutamento in virtù dell’articolo 8 LM tato all’obbligo di leva

1023

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

2.3. Trasferimento ulteriore in un’altra Arma, in un servizio ausilia- L’organo incaricato dell’amministrazione competente dopo il rio o in un altro servizio ausiliario, in un altro servizio o in trasferimento; per i militari cantonali: un’altra funzione l’autorità militare cantonale

2.4. L’incorporazione come «non armato» nelle pagine 7 e 19 ri- Il presidente dell’istanza d’autorizzazione; per le decisioni sui spettivamente 5, 28 e 33 ricorsi: il segretariato della commissione di ricorso

2.5. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo L’organo incaricato dell’amministrazione per le reclute federali l’articolo 49 LM e le autorità militari cantonali per le reclute cantonali

3. Incorporazione militare e Cantone secondo l’organizzazione Per i numeri 3.1.-3.4. dei corpi di truppa e delle formazioni nonché soppressione dell’incorporazione 3.1. Incorporazione di reclute, soldati, appuntati e sottufficiali di L’organo incaricato dell’amministrazione formazioni federali

3.2. Incorporazione di reclute, soldati, appuntati e di sottufficiali,

che sono assegnati alle formazioni cantonali giusta l’articolo 119 LM

3.3. Incorporazione del personale dei servizi ausiliari e dei servizi

3.4. Incorporazione di ufficiali federali e di ufficiali specialisti fede-

rali

3.5. Incorporazione di militari che non sottostanno ai numeri 3.1.-3.4. Il Cantone

1024

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

3.6. Incorporazione di militari a beneficio di un congedo per l’estero Gli organi secondo i numeri 3.1.-3.5. dopo il ritorno in Svizzera e soggiornanti all’estero

3.7. Soppressione dell’obbligo di compiere servizio militare e, di

conseguenza, soppressione dell’incorporazione per i motivi se- guenti: 3.7.1. Esenzione dal servizio giusta gli articoli 4, 18 e 19 LM Il Gruppo del personale dell’esercito

3.7.2. Esclusione dall’esercito in virtù del Codice penale militare Il tribunale militare che pronuncia l’esclusione; se essa è pro- nunciata da un tribunale civile: l’Uditore in capo dell’esercito

3.7.3. Esclusione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo gli Il Gruppo del personale dell’esercito articoli 21-24 LM

3.7.4. Degradazione in virtù del Codice penale militare Il tribunale militare che pronuncia la degradazione; se essa è pronunciata da un tribunale civile: l’Uditore in capo dell’esercito

3.7.5. Messa a disposizione secondo l’articolo 61 LM Il Gruppo del personale dell’esercito

3.7.6. Compimento dell’obbligo militare come cittadino con la doppia Il Gruppo del personale dell’esercito cittadinanza nell’altro Paese d’origine

3.7.7. Ammissione al servizio civile secondo l’articolo 10 LSC L’UFSEL

1025

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

3.7.8. Altri motivi 1. Per i militari che non sottostanno al numero 2 qui appres- so: il Cantone

2. Per gli ufficiali federali e per gli ufficiali specialisti federa-

li: l’organo incaricato dell’amministrazione;

3. Per gli assoggettati all’obbligo di leva che non sono ancora

stati reclutati: il comando di circondario competente per il domicilio dell’assoggettato all’obbligo di leva

3.8. Riammissione all’obbligo di prestare servizio militare mediante:

3.8.1. Decisione del DDPS o del Gr pers Es, che necessita un’iscri- Il Gruppo del personale dell’esercito zione particolare nel libretto di servizio

3.8.2. Revoca di una sentenza con l’esclusione dall’esercito o dal ser- Il tribunale militare che cassa la sentenza; se la sentenza è cas- vizio militare sata da un tribunale civile: l’Uditore in capo dell’esercito

3.9. Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare:

3.9.1. Gli uomini assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare Il comandante di circondario competente per la sezione militare che non sottostanno ai numeri 3.9.2. - 3.9.4. e che sono notifi- della persona da prosciogliere cati militarmente presso un tenitore del controllo di sezione

3.9.2. Ufficiali cantonali e ufficiali specialisti cantonali L’autorità militare cantonale

1026

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

3.9.3. Ufficiali federali, senza gli alti ufficiali superiori, e gli ufficiali L’organo incaricato dell’amministrazione specialisti federali

3.9.4. Alti ufficiali superiori Il Gruppo del personale dell’esercito

3.9.5. Svizzeri all’estero, che sono notificati militarmente presso una Il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare non rappresentanza svizzera e che non sottostanno ai numeri 3.9.1.- viene scritto 3.9.4.

3.10 Proscioglimento dal servizio della Croce Rossa Il servizio del medico capo della Croce Rossa

4. Cambiamento del grado

4.1. Promozioni:

4.1.1. Appuntati, sottufficiali Il comandante o il direttore competente per la promozione

4.1.2. Ufficiali cantonali L’autorità militare cantonale

4.1.3. Ufficiali federali, eccettuati gli alti ufficiali superiori Il Gruppo del personale dell’esercito

4.1.4. Alti ufficiali superiori Il DDPS

4.2. Degradazione giusta il Codice penale militare Il presidente del tribunale che pronuncia la degradazione

5. Funzione militare

5.1. Assegnazione di una funzione speciale L’organo incaricato dell’amministrazione

1027

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

5.2. Cambiamento della funzione

5.3. Assegnazione della funzione d’ufficiale Il Gruppo del personale dell’esercito

5.4. Rimozione dal comando o dalla funzione secondo l’articolo 24

LM: 5.4.1. Sottufficiali Il comandante della formazione dove l’interessato è incorporato

5.4.2. Ufficiali cantonali L’autorità militare cantonale

5.4.3. Ufficiali federali L’organo incaricato dell’amministrazione

6. Formazione militare speciale Il comandante competente o un ufficiale incaricato al riguardo, oppure l’organo incaricato dell’amministrazione

7. Distinzioni

7.1. Primo conferimento di una distinzione L’ufficiale di reclutamento, il comandante competente per il conferimento o il tenitore del controllo di corpo o l’unità ammi- nistrativa competente per il conferimento

7.2. Revoca del diritto di portare una distinzione Il comandante o l’unità amministrativa abilitata a prendere una decisione di revoca

1028

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

8. Prestazione di servizio con soldo o pagamento della tassa

d’esenzione dall’obbligo militare 8.1. Servizi con soldo, con la menzione del genere del servizio, del 1. Il comandante, il superiore o l’unità amministrativa supe- luogo, della data, del numero di giorni di servizio nonché della riore della scuola, del corso, della formazione, dell’eser- scuola, del corso, della formazione, dell’esercizio o del rapporto cizio, del rapporto o del servizio speciale, o l’ufficiale o il dove il servizio viene compiuto funzionario incaricato dell’iscrizione 8.2. Licenziamento anticipato o differimento del servizio per ragioni 2. Il Cantone in caso di rinvio della SR delle reclute di 20 d’effettivo, di non necessità o per mancanza di possibilità anni, a causa di mancanza di piazze d’istruzione nelle SR d’istruzione estive

8.3. Differimento del servizio a un altro anno e obblighi fuori del Il tenitore del controllo di corpo servizio omessi in seguito a misure di protezione contro le epi- zoozie e le epidemie

8.4. Prestazioni di servizio senza soldo:

Servizi nel Corpo della guardia delle fortificazioni o nella squa- L’UFTS o il capo Gr op FA dra di vigilanza

8.5. Pagamento e decisioni concernenti la tassa d’esenzione Secondo l’ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare dall’obbligo militare (RS 661.1)

9. Equipaggiamento L’arsenale incaricato di compiti cantonali competente in base

alla sezione militare dell’interessato

1029

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

10. Controllo dell’arma e ispezione fuori del servizio

10.1. Controllo dell’arma Il controllore d’armi, il suo sostituto o l’arsenale incaricato di compiti cantonali

10.2. Ispezione fuori del servizio per i militari non armati o senza ar- Il comandante di circondario ma

11. Dati medici

11.1. Risultato in occasione del reclutamento e decisione della com- 1. Se il reclutamento ha luogo in Svizzera: missione per la visita sanitaria la commissione per la visita sanitaria;

2. se il reclutamento ha luogo all’estero in assenza:

il Gruppo della sanità nello Stato maggiore generale

11.2. Esame dell’attitudine fisica in occasione del reclutamento L’esperto

11.3. Risultati ulteriori e decisioni di commissioni per la visita sanita- La commissione per la visita sanitaria ria

11.4. Altri dati medici Il medico responsabile

11.5. Decisioni mediche in occasione dell’entrata in servizio, durante Il medico responsabile il servizio o in occasione del licenziamento

11.6. Assicurazione militare; i giorni di cura ospedaliera come pa- L’Ufficio federale dell’assicurazione militare ziente militare

1030

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

12. Congedo per l’estero

12.1. Concessione Il comando di circondario competente per la sezione militare

dell’assoggettato all’obbligo di notificazione

12.2. Abrogazione Il comando di circondario competente per il Comune di domi-

cilio o il luogo di soggiorno dell’assoggettato all’obbligo di no- tificazione

13. Domicilio / Cambiamento

13.1. L’arrivo e la partenza, il Comune di domicilio, l’indirizzo di Il tenitore del controllo di sezione residenza e il loro cambiamento in Svizzera

13.2. Esonero dall’obbligo di notificazione all’estero Il comando di circondario presso il quale è depositato il libretto di servizio

14. Indirizzo di residenza (soltanto per gli obbligati alle notifica- Il comando di circondario o a seconda delle disposizioni delle zioni in Svizzera) e l’indirizzo postale per gli obbligati alle no- autorità cantonali, il tenitore del controllo di sezione tificazioni assoggettati all’articolo 60 capoverso 4 lettere b-d dell’ordinanza sui controlli

15. Iscrizione da effettuare in virtù di un altro diritto militare, di Secondo le disposizioni corrispondenti o le rubriche del libretto disposizioni relative alla tassa d’esenzione dall’obbligo milita- di servizio re, all’assicurazione militare, al Codice penale militare, al ser- vizio di protezione civile o al servizio civile o conformemente alle rubriche del libretto di servizio

1031

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2

Dati Competenza per iscrive, inserire, modificare o togliere (cfr. art. 21-25 OCM)

16. Istruzioni, foglietti e avvisi

16.1. Istruzioni al titolare Il DDPS

16.2. Indirizzo del comandante di truppa o dell’unità amministrativa Secondo l’ordinanza sui controlli e gli atti legislativi del DDPS superiore della formazione o della riserva di personale

16.3. Avviso di mobilitazione, ordine speciale che completa l’avviso

di mobilitazione, prescrizioni sull’entrata in servizio in caso di mobilitazione

16.4. Avviso concernente la dispensa dal servizio d’appoggio e dal Secondo le disposizioni concernenti la dispensa dal servizio servizio attivo d’appoggio e dal servizio attivo

16.5. Avvisi dell’amministrazione e della contabilità Secondo il regolamento d’amministrazione dell’esercito svizze- ro e gli atti legislativi del DDPS

16.6. Avviso concernente l’armamento e l’equipaggiamento L’arsenale incaricato di compiti cantonali competente in base alla sezione militare del militare

16.7. Requisizione Secondo le disposizioni concernenti la requisizione e gli atti legislativi del DDPS

16.8. Altri avvisi e foglietti Secondo le istruzioni del Gr per Es concernenti i foglietti e gli avvisi nel libretto di servizio

1032

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Sezione 2: Competenze per rilasciare e completare duplicati del libretto di servizio nonché per rilasciare copie del libretto di servizio

1. Il duplicato del libretto di servizio per gli assoggettati all’obbligo militare, ec- cettuati gli assoggettati all’obbligo del servizio civile, per i militari donne e per il personale del Servizio della Croce Rossa è rilasciato dal comando di circon- dario competente per il domicilio o per l’ultimo domicilio in Svizzera dell’in- teressato, con l’iscrizione dei dati tenuti nel PISA.

2. Esso è completato:

2.1. dal Gruppo della sanità:

con le decisioni sull’idoneità e gli ulteriori dati medico-militari;

2.2. dall’Ufficio federale dell’assicurazione militare:

con i dati concernenti la cura ospedaliera; 2.3. dall’autorità militare cantonale cui la formazione d’incorporazione dell’assog- gettato all’obbligo di prestare servizio militare è assegnata per compiti canto- nali: con i dati nonché i foglietti e gli avvisi concernenti la mobilitazione e l’equi- paggiamento, se del caso, in collaborazione con gli organi competenti per l’equipaggiamento; 2.4. dall’amministrazione cantonale della tassa d’esenzione dall’obbligo militare: con i dati concernenti la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. 3. Il duplicato del libretto di servizio per gli assoggettati all’obbligo del servizio civile è rilasciato dal comando di circondario che al momento dell’ammissione al servizio civile era competente per il domicilio dell’interessato. In questi du- plicati non vengono iscritti dati medico militari e dati sull’equipaggiamento. 4. La copia del libretto di servizio per gli assoggettati all’obbligo militare che di- ventano obbligati al servizio di protezione civile è rilasciato dal comando di circondario competente per il domicilio dell’interessato. Essa è in seguito in- viata all’organo di protezione civile del Comune di domicilio dell’assoggettato all’obbligo militare.

1033

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 7 (art. 26)

Dati del foglio militare

1. Cognome

2. Nome

3. Data di nascita

4. Comune(i) d’origine

5. Cantone(i) d’origine

6. Disposizione secondo cui l’assoggettato all’obbligo militare è esonerato dal- l’obbligo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare

1034

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 8 (art. 55)

Dati dei controlli militari concernenti i cittadini in congedo all’estero assoggettati all’obbligo di notificazione presso la rappresentanza svizzera

1. Tutti i dati secondo il modulo per il congedo all’estero (copia)

2. Indirizzo all’estero

3. Arrivo e partenza notificati alla rappresentanza

1035

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 9 (art. 69)

Dati dell’avviso dei preposti ai registri delle famiglie concernenti gli assoggettati all’obbligo di leva

1. Cognome

2. Nome

3. Data di nascita

4. Comune(i) d’origine

5. Cantone(i) d’origine

1036

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 10 (art. 72)

Dati del reclutamento

1. Decisione della Commissione per la visita sanitaria sull’idoneità al servizio con l’indicazione anche dell’idoneità a marciare, a portare e a sollevare pesi

2. Data del reclutamento

3. Zona di reclutamento

4. Circondario di reclutamento

5. Esame della vista superato

6. Arma, servizio ausiliario o servizio

7. Funzione

8. Organo incaricato dell’amministrazione

9. Cantone al quale il reclutato è assegnato per la chiamata alla scuola reclute

10. Esonero dal reclutamento giusta l’articolo 8 LM

1037

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 11 (art. 75)

Dati concernenti la recluta

1. Data della scuola reclute

2. Attribuzione a una scuola reclute

3. Dati per la stesura dell’ordine di marcia

4. Motivo del differimento della scuola reclute o della dispensa e data della deci- sione

5. Motivo della mancata entrata alla scuola reclute

6. Motivo del licenziamento il giorno d’entrata alla scuola reclute

7. Esonero dall’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 49 LM

1038

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 12 (art. 77)

Dati del controllo di corpo

1. Dati del controllo matricola senza il(i) Comune(i) di domicilio antecedente(i) e senza l’esonero dal reclutamento secondo l’articolo 8 LM 2. Indirizzo postale per la distribuzione dei comandanti, dei capitani, degli uffi- ciali superiori, degli alti ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti

3. Organo incaricato dell’amministrazione

4. Tenitore del controllo di corpo

5. Cantone

6. Arma, servizio ausiliario o servizio

7. Stato maggiore generale con la data dell’ammissione

8. Funzione e data della nomina

9. Formazione militare speciale

10. Licenza di condurre militare

11. Certificati militari d’attitudine e di qualificazione

12. Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione e Cantone

13. Istruzione per un grado superiore o una nuova funzione con l’indicazione del

genere, della provenienza e della data della proposta nonché, fino a conclusione dell’istruzione: data dell’istruzione nonché funzione e incorporazione previste nel nuovo grado 14. Grado con la data di promozione o funzione d’ufficiale (ufficiale specialista) con data di assegnazione

15. Primo conferimento di una distinzione

16. Equipaggiamento particolare

17. Prestazioni di servizio in dettaglio con il numero di giorni computabili

18. Qualificazioni espresse in note per soldati, appuntati, sottufficiali e ufficiali specialisti, quando per quest’ultimi non è tenuto alcun stato di servizio 19. Differimento del servizio d’istruzione o dispensa con l’indicazione del motivo

20. Servizio d’istruzione mancato con l’indicazione del motivo

21. Servizi prestati al di fuori della formazione d’incorporazione

22. Ordine speciale che completa l’avviso di mobilitazione

23. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo con l’indicazione della data della decisione, dell’entrata in vigore e del richiedente

24. Esenzione dal servizio militare secondo gli articoli 4, 18 e 19 LM

25. Rimozione dal comando giusta l’articolo 24 LM

26. Esclusione dal servizio militare giusta gli articoli 21-24 LM

1039

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

27. Degradazione giusta il Codice penale militare

28. Esclusione dall’esercito giusta il Codice penale militare

29. Assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorpo- rati 30. Istruzioni preparatorie militari nonché sentenze della giustizia militare cresciute in giudicato con l’indicazione della legge violata, della misura della pena, della data della sentenza e del Cantone competente per l’esecuzione della pena

31. Messa a disposizione in virtù dell’articolo 61 LM

32. Ammissione al servizio civile secondo l’articolo 10 LSC

33. Mantenimento nell’esercito dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servi- zio militare 34. Pene disciplinari secondo il Codice penale militare pronunciate dalle autorità militari o dalle autorità civili incaricate di compiti militari

35. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria

36. Data dell’esame d’attitudine o del controllo di sicurezza delle persone

1040

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 13 (art. 78)

Dati del controllo di corpo del comando

1. Formazione d’incorporazione attuale con la data dell’incorporazione e il Can-

tone

2. Tenitore del controllo di corpo

3. Numero AVS

4. Cognome

5. Nome

6. Professione esercitata

7. Indirizzo di residenza

8. Indirizzo postale per la distribuzione dei comandanti, dei capitani, degli uffi- ciali superiori, degli alti ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti

9. Comune di domicilio

10. Comune(i) d’origine

11. Numero di telefono

12. Numero di telefax

13. Indirizzo per la raggiungibilità mediante la posta elettronica

14. Lingua materna

15. Risultato dell’idoneità al servizio

16. Funzione con la data dell’assegnazione

17. Grado con la data della promozione o funzione d’ufficiale (ufficiale specialista) con la data di assegnazione

18. Incorporazione nella sezione

19. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo con l’indicazione della data della decisione e della sua entrata in vigore

20. Ordine speciale che completa l’avviso di mobilitazione con l’indicazione del

modello, della data di stesura, dell’attività da esercitare e dell’organo compe- tente

21. Designazione del distaccamento di mobilitazione

22. Prestazioni di servizio (soltanto le sette ultime) in dettaglio, con il numero di giorni computabili e la formazione, se non è quella d’incorporazione 23. Giorni di servizio che l’assoggettato all’obbligo di prestare servizio militare deve ancora compiere e che ha già compiuto

24. Certificati militari d’attitudine e di qualificazione

25. Formazione militare speciale

26. Primo conferimento di una distinzione

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Ordinanza sui controlli militari RU 1999

27. Licenza di condurre militare

28. Equipaggiamento particolare

29. Ultima funzione prima di quella indicata al numero 16

30. Ultima incorporazione prima di quella indicata al numero 1

31. Scuola reclute compiuta, con la designazione della scuola e dell’anno del suo compimento 32. Qualificazioni espresse in note per soldati, appuntati, sottufficiali e ufficiali specialisti, quando alcun stato di servizio è tenuto per quest’ultimi

33. Congedo per l’estero

34. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria

35. Data dell’esame d’attitudine o del controllo di sicurezza delle persone

1042

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Appendice 14 (art. 95)

Avvisi, secondo il diritto della tassa militare, alle autorità della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, concernenti gli assoggettati all’obbligo militare

Spiegazione della definizione «Amministrazione competente della tassa d’esenzione dall’obbligo militare»: 1. Per gli assoggettati all’obbligo militare notificati militarmente in Svizzera – compresi quelli citati all’articolo 44 capoverso 4 lettere b-d OCM: Amministrazione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare del Cantone dove essi sono notificati 2. Per gli assoggettati all’obbligo militare domiciliati all’estero – senza quelli citati all’articolo 44 capoverso 4 lettere b-d OCM – o notificati militarmente presso di una rappresentanza svizzera: Amministrazione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare del loro ultimo Cantone di domicilio in Svizzera

Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4

Avviso Responsabile Esecuzione ATEO competente secondo numero .....

1. Dati del controllo matricola e loro modificazione degli as- Tenitore del controllo Tenitore del controllo 1o2 soggettati alla tassa militare matricola matricola

2. Notificazione dell’arrivo in Svizzera di uno Svizzero Comandante di circondario Comandante di circondario 2 all’estero (art. 68 cpv. 6 OCM) 3. Idoneità al servizio di un assoggettato all’obbligo di presta- Al reclutamento: Al reclutamento: 1 re servizio militare comandante di circondario, comandante di circondario, dopo il reclutamento: dopo il reclutamento: Cantone1) Cantone1) 1) Se una formazione non è assegnata a un Cantone, l’avviso avviene da parte dell’organo incaricato dell’amministrazione o dal tenitore del controllo di corpo.

1043

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4

Avviso Responsabile Esecuzione ATEO competente secondo numero .....

4. Rinvio del reclutamento di un assoggettato all’obbligo mi- Comandante di circondario Comandante di circondario 1 litare 5. Convocazione davanti a una commissione per la visita sa- Gr della sanità del DDPS PISA 1 nitaria se, per questo motivo, viene mancato il servizio 6. Esonero dal reclutamento secondo l’articolo 8 LM Comandante di circondario Comandante di circondario 1

7. Differimento della scuola reclute al 21° anno di età o più Cantone PISA 1

tardi 8. Mancata entrata o licenziamento il giorno dell’entrata alla Organo incaricato dell’am- PISA 1 scuola reclute con l’indicazione del motivo ministrazione o Cantone 9. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo Organo incaricato dell’am- PISA 1 l’articolo 49 LM ministrazione o Cantone

10. Militari assegnati alla riserva di personale articolo 21b PISA PISA 1

OOE, secondo l’articolo 60 LM 11. Ogni servizio militare che un assoggettato all’obbligo di Organo incaricato dell’am- PISA 1 prestare servizio ha nonostante compiuto nell’anno in cui il ministrazione o TCC suo servizio era differito 12. Ogni servizio militare che un assoggettato all’obbligo di Organo incaricato dell’am- PISA 2 prestare servizio ha compiuto durante un congedo all’estero ministrazione o TCC

1044

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4

Avviso Responsabile Esecuzione ATEO competente secondo numero .....

13. Ogni servizio militare non compiuto o mancato da un assog- Cantone1) PISA 1

gettato all’obbligo di prestare servizio a causa di differimento del servizio o per altri motivi, con l’indicazione del motivo2) 14. Ricupero di giorni di servizio non compiuti o mancati Organo incaricato dell’am- PISA 1 ministrazione o TCC 15. Ogni decisione con la quale un assoggettato all’obbligo di Cantone1) Cantone1) 1 prestare servizio militare è dispensato medicalmente di compiere un servizio 16. Congedo all’estero secondo l’articolo 49 OCM Unità amministrativa Pisa - nei casi previsti 2 che concede il congedo dall’articolo 46 capoverso 3 per l’estero OCM, il Gr pers Es 17. Revoca di un congedo per l’estero Comandante di circondario Comandante di circondario 2 (art. 51 cpv. 3 e 68 cpv. 6 OCM) 18. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo Gr pers Es PISA 1o2 gli articoli 4, 18 e 19 LM

19. Esclusione dal servizio militare giusta la LM Gr pers Es PISA 1o2

20. Assegnazione di un assoggettato all’obbligo militare alla ca- Gr pers Es PISA 1o2 tegoria dei cittadini con la doppia cittadinanza non incorporati 1) Se una formazione non è assegnata a un Cantone, l’avviso avviene da parte dell’organo incaricato dell’amministrazione o dal tenitore del controllo di corpo. 2) Sono considerati non compiuti o mancati secondo il diritto della tassa d’esenzione dall’obbligo militare tutti i servizi di cui l’assoggettato non ha compiuto per più della metà. Se un servizio è compiuto parzialmente, occorre indicare il totale di giorni da compiere e i giorni computabili effettivamente prestati (art. 8 della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dal servizio militare; RS 661).

1045

Ordinanza sui controlli militari RU 1999

Colonna n. 1 Colonna n. 2 Colonna n. 3 Colonna n. 4

Avviso Responsabile Esecuzione ATEO competente secondo numero .....

21. Revoca dell’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 Organo incaricato dell’am- PISA 1o2 LM ministrazione o TCC 22. Riammissione a prestare servizio militare di un escluso giu- Organo incaricato dell’am- PISA 1 sta la LM o il Codice penale militare ministrazione o TCC

23. Revoca di una non incorporazione di un cittadino con la Gr pers Es PISA 1o2

doppia cittadinanza

24. Militari messi a disposizione secondo l’articolo 61 LM Gr pers Es PISA 1

25. Ammissione al servizio civile secondo l’articolo 10 LSC Gr pers Es PISA 1o2

26. Inizio e fine dell’esecuzione della pena Gr pers Es Gr pers Es 1

27. Cambiamento della cittadinanza di assoggettati all’obbligo Autorità militare PISA 2 di pagare la tassa d’esenzione notificati presso una rappre- del Cantone d’origine sentanza svizzera

28. Svincolo dalla cittadinanza svizzera Autorità militare Autorità militare 1o2

del Cantone d’origine del Cantone d’origine 29. Morte di un assoggettato all’obbligo di pagare la tassa Autorità militare Autorità militare 1 d’esenzione, domiciliato in Svizzera del Cantone di domicilio del Cantone di domicilio 30. Morte di uno Svizzero all’estero (art. 66 cpv. 2 OCM) Rappresentanza svizzera Rappresentanza svizzera 1o2 e Gr pers Es 31. Invio del libretto di servizio Il libretto di servizio, se possibile, è allegato agli avvisi.

1046

Ordinanza sui controlli militari

Appendice 15 (art. 96)

Dati degli avvisi alle autorità della protezione civile

1. Dati comunicati all’organo di protezione civile del Comune di domicilio

1.1. Numero AVS

1.2. Cognome

1.3. Nome

1.4. Comune(i) d’origine

1.5. Professione esercitata

1.6. Indirizzo di residenza, con la data della notificazione d’arrivo

1.7. Ultima incorporazione

1.8. Grado militare

1.9. Incorporazione militare

1.10. Formazione militare speciale:

– nel servizio informazioni – nella costruzione di linee – nella costruzione di centrali – nel servizio di protezione AC – come capo costruzioni – ai compressori – alle motopompe antincendio – come sanitario di sezione – nel disciplinamento della circolazione stradale – nella protezione dei beni culturali

2. Dati comunicati agli uffici dei Cantoni e dei dipartimenti federali compe-

tenti per l’esonero dal servizio di protezione civile

2.1. Tutti i dati secondo il numero 1

2.2. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo con l’indicazione del- la data della decisione, del numero della dispensa e delle attività principali che hanno giustificato la dispensa 2.3. Esenzione dal servizio con l’indicazione della data della decisione e del nu- mero dell’opera

2.4. Per le reclute, inoltre:

i dati del reclutamento secondo l’appendice 10

1047

Ordinanza sui controlli militari RU 1998

Appendice 16 (art. 97)

Dati che possono essere consultati dalla Direzione della Posta da campo

1. Numero AVS

2. Cognome

3. Nome

4. Professione esercitata

5. Indirizzo di residenza

6. Indirizzo postale per la distribuzione dei comandanti, dei capitani, degli uffi- ciali superiori, degli alti ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti

7. Funzione

8. Incorporazione

9. Grado

10. Prestazioni di servizio dell’anno in corso

1048 - 1062

Ordinanza sui controlli militari

Appendice 17 (art. 98)

Dati dello stato di servizio

1. Numero AVS

2. Cognome

3. Nomi

4. Professione esercitata

5. Indirizzo di residenza

6. Comune(i) d’origine

7. Lingua materna come pure altre conoscenze linguistiche secondo le indicazioni fornite liberamente dal militare 8. Arma, servizio ausiliario, servizio o appartenenza allo Stato maggiore generale

9. Ultima incorporazione e funzione come sottufficiale

10. Grado o funzione d’ufficiale (ufficiale specialista) con la data della promozione o dell’attribuzione

11. Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione

12. Prestazioni militari nelle quali dev’essere data una qualificazione, con l’indi- cazione dell’anno, del luogo, del genere del servizio, del numero di giorni e del comandante o del superiore che deve qualificare

13. Qualificazioni

14. Proposte per l’avanzamento

15. Decisioni della Commissione per la visita sanitaria

16. Congedo per l’estero

17. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo con l’indicazione della data della decisione

1049

Ordinanza sui controlli militari RU 1998

Appendice 18 (art. 106)

Dati concernenti le sentenze dei tribunali civili

1. Cognome

2. Nomi

3. Data di nascita

4. Indirizzo di residenza

5. Comune d’origine

6. Cognome e nome dei genitori

7. Professione

8. Genere della punizione

9. Legge violata

10. Misura della pena

11. Data della sentenza

12. Cantone incaricato dell’esecuzione della pena

1050 - 1062

Ordinanza sui controlli militari

Appendice 19 (art. 120)

Dati che possono essere comunicati alle associazioni e alle società di tiro militari

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo di residenza

4. Grado

5. Funzione militare

6. Appartenenza a un’Arma, a un servizio ausiliario, a un servizio o allo Stato maggiore generale

1051

Ordinanza sui controlli militari RU 1998

Appendice 20 (art. 120)

Dati che possono essere comunicati ai mass media

1. Cognome

2. Nome

3. Domicilio

4. Grado con la data di promozione

5. Appartenenza a un’Arma, a un servizio ausiliario, a un servizio o allo Stato maggiore generale

6. Incorporazione16

7. Funzione17

8. Indicazioni sulla carriera civile e militare18

16 Soltanto per i comandanti di corpi di truppa e per gli alti ufficiali superiori. 17 Soltanto per i comandanti di corpi di truppa e per gli alti ufficiali superiori.

18 Soltanto per gli alti ufficiali superiori.

1052 - 1062

Ordinanza sui controlli militari

Appendice 21 (art. 123)

Dati custoditi temporaneamente dalle autorità militari

Sotto forma dell’elenco PISA «L710» con i dati seguenti:

1. Numero AVS e numero matricola

2. Cognome

3. Nome

4. Indirizzo di residenza

5. Professione esercitata

6. Esenzione dal reclutamento secondo gli articoli 1bis OM e 8 LM

7. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 1bis OM e 49 LM 8. Arma, servizio ausiliario, servizio o appartenenza allo Stato maggiore generale

9. Funzione

10. Formazione d’incorporazione

11. Grado o funzione d’ufficiale (ufficiale specialista)

12. Istruzione militare speciale

13. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo

14. Esenzione dal servizio militare secondo gli articoli 12-14 OM e dall’obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 4, 18 e 19 LM

15. Rimozione dal comando secondo gli articoli 19 OM e 24 LM

16. Esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 16-19 OM e 21-24 LM

17. Degradazione secondo il Codice penale militare

18. Esclusione dall’esercito giusta il Codice penale militare

19. Assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorpo- rati

20. Messa a disposizione giusta gli articoli 52 OM e 61 LM

21. Ammissione al servizio civile secondo l’articolo 10 LSC

22. Mantenimento nell’esercito dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servi- zio militare

23. Svincolo dalla cittadinanza svizzera

24. Morte di assoggettati all’obbligo di notificazione

25. Dati dello stato di servizio (mediante custodia dello stato di servizio)

1053

Ordinanza sui controlli militari RU 1998

Appendice 22 (art. 125)

Dati che sono custoditi permanentemente presso l’Archivio federale

1. Numero AVS e numero matricola

2. Cognome, per i militari non celibi, inoltre il cognome portato prima del primo matrimonio se esso era diverso

3. Nome

4. Professione esercitata

5. Comune(i) di domicilio antecedente(i)

6. Comune(i) d’origine

7. Cantone(i) d’origine

8. Lingua materna

9. Congedo per l’estero

10. Circondario consolare

11. Risultato dell’idoneità in occasione del reclutamento

12. Data del reclutamento

13. Zona di reclutamento

14. Circondario di reclutamento

15. Arma o servizio in occasione del reclutamento

16. Funzione in occasione del reclutamento

17. Organo incaricato dell’amministrazione

18. Cantone al quale è stato assegnato il reclutato in vista della sua chiamata alla scuola reclute

19. Esenzione dal reclutamento giusta gli articoli 1bis OM e 8 LM

20. Data della scuola reclute

21. Assegnazione a una scuola reclute

22. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 1bis OM e 49 LM

23. Tenitore del controllo di corpo

24. Cantone

25. Arma, servizio ausiliario o servizio con la data dell’assegnazione

26. Stato maggiore generale con la data dell’ammissione

27. Funzione con la data della nomina

28. Istruzione militare speciale

29. Licenza di condurre militare

1054 - 1062

Ordinanza sui controlli militari

30. Certificati militari d’idoneità e di qualificazione

31. Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione e Cantone

32. Grado con data della promozione o funzione d’ufficiale con data di assegna-

zione

33. Primo conferimento di una distinzione

34. Prestazioni di servizio in dettaglio, con numero di giorni computabili

35. Prestazioni di servizio al di fuori della formazione d’incorporazione

36. Esenzione dal servizio militare in virtù degli articoli 12-14 OM e dall’obbligo di prestare servizio militare giusta gli articoli 4, 18 e 19 LM

37. Rimozione dal comando secondo gli articoli 19 OM e 24 LM

38. Esclusione dal servizio militare giusta gli articoli 16-19 OM e 21-24 LM

39. Degradazione giusta il Codice penale militare

40. Esclusione dall’esercito in virtù del Codice penale militare

41. Assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorpo- rati

42. Messa a disposizione secondo gli articoli 52 OM e 61 LM

43. Ammissione al servizio civile giusta l’articolo 10 LSC

44. Mantenimento nell’esercito dopo il compimento dell’obbligo di prestare servi- zio militare

45. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria

46. Dati dello stato di servizio (mediante la custodia dello stato di servizio)

47. Svincolo dalla cittadinanza svizzera

48. Formazione civile speciale

49. Conoscenze linguistiche

50. Morte di assoggettati all’obbligo di notificazione o luogo e data della morte

51. Indicare se il militare è caduto o morto

52. Luogo e data della sepoltura

53. Numero della tomba

54. Indicare se esistono disposizioni testamentarie o un testamento del soldato

55. Indicare se esiste una successione

56. Ferita grave

57. Malattia grave

58. Avviso di disperso

1055

Ordinanza sui controlli militari RU 1998

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