AS 2000 1034
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche dei veicoli stradali (OETV)
Modifica del 6 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche dei veicoli stra- dali è modificata come segue:
Art. 110 cpv. 2 lett. e
2 Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:
e. i veicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: piccole luci arancioni non abbaglianti né lampeggianti per il controllo del- l'apparecchio di rilevazione dall'esterno.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
6 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliere della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.41
1034 2000-0603