AS 2000 1093
Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)
Modifica del 5 aprile 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 5 e 6 5 L’Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative per l’attuazione delle modifiche dei piani di numerazione. 6 I titolari di serie di numeri devono informare in modo adeguato di importanti mo- difiche dei piani di numerazione i clienti ai quali hanno attribuito uno o più numeri. Essi iniziano a rilasciare queste informazioni almeno 6 mesi prima.
Art. 9 cpv. 2 2 Nomi e indirizzi dei titolari di numeri individuali vengono resi accessibili previo accordo degli stessi.
Art. 11 cpv. 1 lett. b
1 L’Ufficio federale può revocare l’attribuzione di elementi d’indirizzo se:
b. il titolare degli elementi d’indirizzo viola le disposizioni della presente ordi- nanza, le prescrizioni dell’Ufficio federale o le disposizioni della decisione d’attribuzione;
Art. 12 cpv. 1 1 La revoca dell’attribuzione di elementi di numerazione passa in giudicato 18 mesi dopo la notifica della relativa decisione; la revoca dell’attribuzione di parametri di comunicazione, sei mesi dopo la notifica. Se nessun utente è interessato da tale re- voca e se quest’ultima è stata decisa conformemente all’articolo 11 capoverso 1 let- tere b-d o all’articolo 24b capoverso 8, il termine può essere ridotto.
1 RS 784.104
2000-0363 1093
Elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni RU 2000
Art. 17 cpv. 1 lett. d 1 L’Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunica- zione per: d. indirizzi di istradamento (routing numbers).
Art. 22 cpv. 1 bis 1bis L’Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle menzionate nel capoverso 1.
Art. 24a Impiego di numeri di chiamata senza attribuzione formale
1 L’Ufficio federale stabilisce i numeri di chiamata che possono o devono essere
utilizzati senza attribuzione formale ed emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative. 2 Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione dei numeri di chiamata senza attri- buzione formale.
Art. 24b Attribuzione di numeri individuali 1 I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi e i numeri personali pos- sono essere attribuiti in modo individuale. 2 L’Ufficio federale stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in modo individuale e ne determina l’uso. Esso emana le prescrizioni tecniche e ammi- nistrative per la fase introduttiva e il trasferimento dei numeri già in servizio. 3 L’Ufficio federale attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono trattate nell’ordine cronologico d’inoltro all’Ufficio.
4 La domanda di attribuzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo; b. tipo di servizio; c. il numero desiderato. 5 Per le ultime sei cifre di un numero richiesto, i richiedenti possono annunciare un’indicazione alfanumerica conformemente alla raccomandazione ITU-T E.1612. Essi devono assicurarsi personalmente di avere il diritto d’utilizzare l’indicazione alfanumerica di un numero. L’Ufficio federale non verifica se essi hanno il diritto di utilizzare l’indicazione alfanumerica di un numero. Le violazioni dei diritti privati di terzi inerenti all’utilizzo d’indicazioni alfanumeriche di un numero vengono trattate conformemente alle disposizioni del diritto civile. 6 I titolari del numero possono utilizzare unicamente l’indicazione alfanumerica an- nunciata al momento dell’attribuzione.
2 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle tele- comunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
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7 L’Ufficio federale stabilisce le condizioni d’utilizzazione dei numeri attribuiti. Il fornitore di servizi di telecomunicazione che intende mettere in servizio un numero attribuito individualmente, deve annunciare all’Ufficio federale la data in cui avver- rà la messa in servizio. Qualora 180 giorni dopo la sua attribuzione un numero non fosse ancora in servizio, viene considerato revocato e può essere immediatamente riattribuito dall’Ufficio federale. 8 I numeri attribuiti individualmente sono revocati se un’autorità competente accerta che vi è stata una violazione del diritto federale. 9 I numeri attribuiti individualmente possono essere riattribuiti immediatamente ad altri titolari con l’accordo dei titolari attuali. 10 L’Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti. L’Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.
Art. 28 cpv. 1 periodo introduttivo come pure lett. f 1 I seguenti numeri brevi sono a disposizione dei servizi d’emergenza; devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti: f. 147: assistenza telefonica per bambini e giovani.
Art. 29 Servizi di salvataggio e di soccorso stradale L’Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell’ambito del salvataggio e del soccorso stradale.
Art. 35 cpv. 5 5 L’Ufficio federale esamina le domande di attribuzione di un decimo di DNIC nel- l’ordine cronologico di inoltro all’Ufficio e fintanto che vi sono DNIC attribuiti alla Svizzera.
Art. 49 Attribuzione di un codice di esercente
1 Chiunque intende utilizzare un codice di esercente secondo la raccomandazione
UIT-T M.140003, deve inoltrare una domanda all’Ufficio federale.
2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l’Ufficio federale la trasmette
all’organismo internazionale competente per l’attribuzione.
3 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle tele- comunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
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Art. 53 cpv. 2, 3 e 5
2 Abrogato
3 Entro il 31 dicembre 2000, l’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio gli indicativi interurbani 020, 046, 049, 050, 059 e 077. 5 Dopo che gli indicativi menzionati nei capoversi 1 e 3 sono stati messi fuori servi- zio, l’Ufficio federale può riattribuirli immediatamente insieme alle corrispondenti serie di numeri.
Art. 54a Numeri individuali 1 Le serie di numeri attribuite ai fornitori di servizi di telecomunicazione nei settori di numeri determinati conformemente all’articolo 24b capoverso 2, sono considerati revocati al momento dell’entrata in vigore dell’attribuzione di numeri individuali e ritornano, senza alcun indennizzo, all’Ufficio federale. 2 I numeri utilizzati al momento dell’entrata in vigore dell’attribuzione di numeri individuali giusta l’articolo 24b sono considerati attribuiti agli utenti finali che li utilizzano al momento dell’entrata in vigore. 3 I gruppi di numeri particolari definiti per l’attribuzione di numeri individuali non possono essere attribuiti conformemente all’articolo 19.
II 1 Eccettuato il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.
2 Gli articoli 24b e 54a entrano in vigore il 1° settembre 2001.
3 L’Ufficio federale può modificare la data indicata al capoverso 2 in caso di ritardi giustificati nell’adattamento dell’infrastruttura della rete.
5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz