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Ordinanza 3 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana
Ordinanza 3 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana
del 20 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 5 della legge federale del 22 dicembre 1999 1 sull’adozione di condi- zioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana; visti gli articoli 29 e 56 della legge federale del 3 ottobre 1975 2 sulla navigazione interna; visto l’articolo 66 della legge federale del 28 settembre 1923 3 sul registro del navi- glio; in esecuzione del protocollo aggiuntivo n. 5 del 28 aprile 1999 4 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e del regolamento della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 28 aprile 1999 5 concernente le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana (regolamento della Commissione centrale), ordina:
Sezione 1: Autorità
Art. 1 Fondo svizzero della navigazione interna 1 Il Fondo svizzero della navigazione interna (qui di seguito: «Fondo») è un fondo speciale giuridicamente non autonomo secondo l’articolo 12 della legge del 6 otto- bre 1989 6 sulle finanze della Confederazione. 2 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima a Basilea gestisce il Fondo sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L’Associazione svizzera di navigazione e di economia portuale (ASN) partecipa alla gestione del Fondo. 3 Il direttore dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima è l’amministratore del Fondo e come tale prende le decisioni previste; rappresenta il Fondo nei confronti di terzi.
RS 747.224.010.3
1999-6221 17
Condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana RU 2000
4 Il DFAE emana il regolamento interno del Fondo e disciplina se del caso la sup- plenza dell’amministratore. 5 Il Fondo è alimentato dalla quota finanziata dagli imprenditori nel saldo finale della Cassa svizzera di demolizione nonché dai contributi speciali versati dagli ar- matori a titolo della norma «Vecchio per nuovo».
Art. 2 Compiti del Fondo 1 Il Fondo adempie i compiti che gli sono affidati in virtù della presente ordinanza e delle ordinanze 1 e 2 del 20 dicembre 19997 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della na- vigazione renana, nonché del regolamento della Commissione centrale. Questi com- piti consistono segnatamente: a. nell’adempimento delle condizioni previste nell’articolo 4 del regolamento della Commissione centrale per le nuove navi da mettere in servizio; b. nel finanziamento dei provvedimenti previsti nell’articolo 3 capoverso 4 del regolamento della Commissione centrale, che devono essere oggetto di un’a- zione ai livelli della navigazione renana e comunitario e che hanno per sco- po di:
1. facilitare agli imprenditori della navigazione interna che si ritirano dalla
loro professione l’ottenimento di una pensione anticipata o la riqualifi- cazione in un’altra attività economica,
2. organizzare, per i lavoratori che lasciano questa professione, provvedi-
menti di formazione e di riqualificazione professionale,
3. promuovere il raggruppamento dei battellieri privati in associazioni
commerciali,
4. promuovere l’adeguamento tecnico delle navi in vista di migliorare le
condizioni di lavoro nonché le esigenze tecniche di sicurezza,
5. migliorare la qualificazione dei battellieri per assicurare l’evoluzione
della professione; c. nella garanzia, per quanto concerne le spese previste nella lettera b, della solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna degli Stati asso- ciati all’attuazione delle misure internazionali, conformemente all’articolo 3 capoverso 5 del regolamento della Commissione centrale. 2 Se il fondo produce interessi che non rientrano negli ammontari di cui nel regola- mento della Commissione centrale o se sussiste un importo residuo dopo la conclu- sione dei provvedimenti internazionali, l’amministratore del Fondo decide d’intesa con l’ASN sull’utilizzazione di dette somme a favore della navigazione renana.
7 Ordinanza 1: RS 747.224.010.1, RU 2000 11; Ordinanza 2: RS 747.224.010.21,
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Art. 3 Collaborazione tra le autorità 1 Il Fondo trasmette ai fondi della navigazione interna degli altri Stati che partecipa- no ai provvedimenti internazionali, nonché alla Commissione delle Comunità euro- pee in quanto istituzione comune secondo l’articolo 8 del regolamento della Com- missione centrale, le informazioni necessarie per l’adempimento delle condizioni e l’esecuzione dei provvedimenti. Può indirizzarsi direttamente a questi fondi per quanto sia necessario per assicurare l’attuazione dei provvedimenti. 2 Gli uffici del registro del naviglio di Basilea, Liestal e Rheinfelden comunicano al Fondo tutte le informazioni concernenti le navi intavolate o da intavolare, sottoposte alle condizioni applicabili alla messa in servizio di navi della navigazione renana e alle misure per il promovimento della navigazione renana. 3 Il Fondo e l’autorità di navigazione renana competente si prestano mutua assisten- za amministrativa per l’applicazione ed esecuzione delle disposizioni concernenti le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misu- re per il promovimento della navigazione renana e si trasmettono copia delle deci- sioni che hanno importanza per l’altra autorità.
Sezione 2: Condizioni per nuove navi da mettere in servizio
Art.4 Demolizione di tonnellaggio di compensazione; contributi speciali «Vecchio per nuovo» Sono applicabili le condizioni previste dall’ordinanza 1 del 20 dicembre 19998 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misu- re per il promovimento della navigazione renana.
Art. 5 Capacità di carico di navi mercantili 1 La capacità di carico determinante per il calcolo del tonnellaggio di compensazio- ne e dei contributi speciali è stabilita conformemente alla Convenzione internazio- nale del 15 febbraio 19669 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna e ai suoi allegati; è determinante la capacità massima possibile. 2 Il Fondo può esigere che si proceda a una nuova stazzatura a spese del proprietario della nave.
Art. 6 Flotta attiva 1 La prova che il tonnellaggio demolito fa parte della flotta attiva secondo l’arti- colo 6 del regolamento della Commissione centrale è fornita dalla produzione: a. dei documenti di trasporto o del manifesto di carico per il numero minimo di viaggi previsto nell’articolo 6 del regolamento della Commissione centrale; e
8 RS 747.224.010.1; RU 2000 11 9 RS 0.747.203
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b. di un certificato di nave ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta del 17 ottobre 186810 per la navigazione sul Reno, valido al momento in cui sono effettuati i viaggi di cui nella lettera a, e del documento di bordo di cui nell’articolo 20 dell’ordinanza del 16 giugno 198611 sul registro del navi- glio.
2 Si può rinunciare alla produzione delle prove se il Fondo conosce esattamente
l’impiego attuale della nave.
Art. 7 Prova della demolizione 1 La demolizione deve essere effettuata in uno Stato contraente della Convenzione riveduta del 17 ottobre 186812 per la navigazione sul Reno o in uno Stato membro dell’Unione Europea. 2 La prova della demolizione completa ed effettiva della nave viene fornita in parti- colare mediante la produzione di una conferma del cantiere di demolizione. 3 Il Fondo può esigere che la demolizione sia confermata anche da un’autorità com- petente nel luogo di demolizione o da un organo di controllo riconosciuto dal Fondo e che le firme che figurano sulla conferma siano legalizzate. 4 Al più tardi alla fine della demolizione, il proprietario della nave deve restituire al Fondo tutti i documenti della nave e chiedere la radiazione di quest’ultima dal regi- stro.
Art. 8 Conversione dei contributi speciali in franchi svizzeri Nelle decisioni relative ai contributi speciali, gli ammontari sono espressi in franchi svizzeri. La conversione degli ammontari indicati in euro secondo il regolamento della Commissione centrale si effettua in base al primo tasso del cambio pubblicato nell’anno in rassegna nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 9 Contributi speciali «Vecchio per nuovo»: esigibilità, mora e prescrizione 1 I contributi speciali sono esigibili entro un termine di 30 giorni a contare dalla ri- cezione della decisione. 2 A contare dalla scadenza del termine di cui nel capoverso 1, l’assoggettato deve interessi annui del 6 per cento senza speciale diffida. 3 In caso di opposizione o di ricorso, gli interessi secondo il capoverso 2 decorrono soltanto dopo che la decisione relativa a questa opposizione o a questo ricorso è pas- sata in giudicato. 4 Gli obblighi legati ai contributi speciali si prescrivono in cinque anni a contare dalla loro esigibilità.
10 RS 0.747.224.101 11 RS 747.111 12 RS 0.747.224.101
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Sezione 3: Rimedi giuridici e sanzioni
Art. 10 Opposizione e ricorso 1 Si può fare opposizione alle decisioni del Fondo presentando istanza scritta e mo- tivata entro un termine di 30 giorni a contare dalla ricezione della decisione. La de- cisione relativa all’opposizione deve essere comunicata per scritto all’opponente. La procedura di opposizione è esente da emolumenti. 2 Si può interporre ricorso presso il DFAE contro una decisione su opposizione del Fondo. 3 Per il resto, sono applicabili le disposizioni relative all’organizzazione giudiziaria federale.
Art. 11 Disposizioni penali È punito con la multa sino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negli- genza: a. aumenta la capacità della propria nave mediante prolungamento o, se si trat- ta di uno spintore, mediante la sostituzione del motore e omette di notifi- carlo all’Ufficio del registro del naviglio, all’autorità della navigazione re- nana competente o al Fondo entro un termine di 60 giorni a contare da detto aumento di capacità; b. procede a un aumento della capacità della sua nave secondo la lettera a e omette di demolire il tonnellaggio di compensazione fissato dal Fondo con- formemente al regolamento della Commissione centrale e, nonostante diffi- da, di versare al fondo un contributo speciale «Vecchio per nuovo» fissato dal Fondo conformemente al regolamento della Commissione centrale; c. omette di procedere a una nuova stazzatura richiesta dal Fondo in virtù dell’articolo 5 capoverso 2; d. fornisce al registro del naviglio, all’autorità della navigazione renana com- petente o al Fondo informazioni false relativamente alla demolizione di ton- nellaggio di compensazione; e. omette, alla fine della demolizione del tonnellaggio di compensazione, di re- stituire al fondo tutti i documenti della nave e di domandare la radiazione di quest’ultima dal registro, conformemente all’articolo 7 capoverso 4.
Art. 12 Applicabilità del diritto penale amministrativo 1 Le disposizioni della legge federale sul diritto amministrativo13 si applicano al per- seguimento e al giudizio delle infrazioni. 2 L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il DFAE.
13 RS 313.0
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Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 13 Altre disposizioni Se il regolamento della Commissione centrale è oggetto di una modifica che rende necessario un adeguamento della presente ordinanza, il DFAE è abilitato a emanare le disposizioni relative.
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza 3 dell’11 dicembre 198914 relativa al risanamento strutturale nella na- vigazione renana è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
14 RU 1989 2527, 1993 2531