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AS 2000 2352

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Land Baden-Württemberg relativa alla modifica dell'Accordo sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Regolamento sulla pesca nel Lago Inferiore)

Traduzione 1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Land Baden-Württemberg relativa alla modifica dell’Accordo sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

Conclusa il 24 novembre 1997 Entrata in vigore il 1° gennaio 1998

Il signor Hans Ulrich Schweizer, Capo divisione presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, – in qualità di plenipotenziario della Confederazione Svizzera – e il signor Alfons Brückner, Direttore ministeriale presso il Ministero delle zone rurali (Ministerium Ländlicher Raum) del Land Baden-Württemberg, – in qualità di plenipotenziario del Land Baden-Württemberg – hanno convenuto, giusta il paragrafo 37 capoverso 1 numeri 1, 2 e 5 dell’Accordo del 2 novembre 19772 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Würt- temberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordina- mento della pesca nel Lago Inferiore), modificato l’ultima volta dall’Accordo del 19 novembre 1991 3, quanto segue:

Art. 1 L’Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore è modificato come segue:

1. Al paragrafo 15 viene aggiunta la seguente terza frase:

«Per il calcolo dell’altezza delle reti vale la tabella di calcolo dell’altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie che costituisce l’allegato 2 del presente accordo». 2. Nel paragrafo 15b capoverso 4 viene soppressa la seconda parte della frase e la virgola viene sostituita da un punto.

3. Nel paragrafo 18 capoverso 2 seconda frase le parole «1° giugno» vengono

sostituite dalle parole «16 maggio».

4. Il paragrafo 22 capoverso 1 viene modificato come segue:

«(1) Ai sensi del presente Regolamento sulla pesca l’ora del calare e del sor- gere del sole viene stabilito dalla tabella seguente:

1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2352).

2 RS 0.923.411 (RU 1978 1754) 3 RU 1992 1718

2352 2000-1707

Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore RU 2000

Mese Calare del sole Sorgere del sole

Gennaio 17 h 30 07 h 30 Febbraio 18 h 00 07 h 00 Marzo (ora solare) 19 h 00 05 h 00 Marzo (ora legale) 20 h 00 06 h 00 Aprile 21 h 00 05 h 30 Maggio 22 h 00 04 h 30 Giugno 22 h 00 04 h 30 Luglio 22 h 00 04 h 30 Agosto 21 h 00 05 h 00 Settembre 20 h 00 06 h 00 Ottobre (ora legale) 20 h 00 07 h 00 Ottobre (ora solare) 19 h 00 06 h 00 Novembre 18 h 00 07 h 00 Dicembre 17 h 00 07 h 30

Per notte viene inteso il periodo tra il calare e il sorgere del sole».

5. Il paragrafo 25 capoverso 5 è modificato come segue:

a) la frase seguente viene aggiunta dopo la prima frase: «Nel battello non devono trovarsi più di 10 coregoni e 50 pesci persici per ogni pescatore sportivo»; b) l’attuale seconda frase diventa la terza frase.

6. L’allegato seguente viene aggiunto all’Ordinamento della pesca nel Lago In-

feriore: «Allegato 2 all’Accordo Tabella di calcolo dell’altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie, giusta il paragrafo 15 capoverso 1 terza frase

Altezza massima delle reti Larghezza delle maglie in mm * Numero delle maglie*

38 28 50 22 60 18 80 14 85 12

50 54 60 46 70 39 80 34 85 32 * Per le dimensioni intermedie, si applica il numero delle maglie immediatamente inferiore».

Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore RU 2000

Art. 2 La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Fatto a Berna e a Stoccarda, il 24 novembre 1997, in doppio esemplare in lingua tedesca.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Land Baden-Württemberg: Hans Ulrich Schweizer Alfons Brückner

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