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AS 2000 2953

Regolamento dei funzionari (1)

Regolamento dei funzionari (1) (RF 1)

Modifica dell’11 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959 1 è modificato come segue:

Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2001

1 L’indennità di residenza conformemente all’articolo 41 è ridotta di una quota

(381 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ri- dotte. 2 Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante. 3 L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 39 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 2000. 4 Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 53 capoverso 1 è dato unicamente se la sup- plenza: a. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valuta- zione della funzione; e b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi. L’indennità conformemente all’articolo 53 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 40 capoverso 1.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.221.101

2000-2603 2953