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AS 2000 330

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 1, 43 capoversi 2 e 4 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visti gli articoli 21 capoverso 3, 22 capoverso 3, 23 capoverso 4 della legge federale militare del 3 febbraio 1995 2 (LM); e l’articolo 195 capoverso 3 del Codice penale militare 3 (CPM); in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 4 sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il dipartimento

Art. 1 Obiettivi Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) persegue, negli ambiti politici centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, con l’esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il sostegno alla pace e la gestione delle crisi. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale; b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d’emergenza e di minacce politico-militari; c. crea le premesse per promuovere lo sport nell’interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale; d. provvede, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all’am- ministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confede- razione.

RS 172.214.1

330 1999-5411

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2000

Art. 2 Principi che presiedono alle attività del Dipartimento Nel perseguire i propri obiettivi e nell’adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva se- gnatamente i principi seguenti: a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti politici di sua competenza; b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d’intesa con il Dipar- timento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa; c. in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Di- partimento federale delle finanze, coopera con i Cantoni e i Comuni in que- stioni concernenti la sicurezza interna.

Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 4, 6, 8, 10, 12 e 14-16 fungono, per le unità ammini- strative del Dipartimento, da linee direttive per l’esecuzione dei compiti e l’esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

Capitolo 2: Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 4 Obiettivi e funzioni La Segreteria generale esercita le proprie funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni seguenti: a. assiste il capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio fede- rale e nella direzione del dipartimento; b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordi- namento; c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne dirige l’attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento; d. crea le premesse per il coordinamento della preparazione e dell’esecuzione di tutte le misure civili e militari per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione; e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianifica- zione dell’informazione e alla comunicazione;

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f. coordina gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel Dipartimento e nell’esercito; g. gestisce le risorse e assicura le prestazioni in materia d’informatica nonché altre prestazioni; h. provvede alla legislazione, all’applicazione del diritto e alla consulenza giu- ridica.

Art. 5 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

1 Alla Segreteria generale sono subordinati con le funzioni seguenti:

a. l’Ufficio federale di topografia: esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l’alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico e coor- dina i fabbisogni di dati dell’Amministrazione federale nel settore dei siste- mi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di compe- tenza con facoltà di emanare istruzioni; b. l’Ufficio del commissario di campagna in capo: dirige e sorveglia gli affari in materia di stime militari; c. la Centrale nazionale d’allarme: è il servizio tecnico della Confederazione in caso di pericolo dovuto all’au- mento della radioattività, a incidenti con sostanze chimiche o organismi, a inondazioni causate dalla rottura di sbarramenti idrici o dallo straripamento delle acque nonché in caso di pericolo dovuto alla caduta di sate lliti; d. lo stato maggiore del Consiglio federale «Divisione stampa e radio» è l’organo del Consiglio federale incaricato di assicurare l’informazione del pubblico quando i media civili non sono più in grado di adempiere il loro compito in materia di informazione. Inoltre, su richiesta del Consiglio fede- rale e dei suoi stati maggiori, fornisce consulenza su questioni concernenti la politica d’informazione e li assiste in occasione della raccolta di informazio- ni. 2 Il coordinatore della raccolta di informazioni e l’Ufficio per l’analisi della situa- zione e l’individuazione tempestiva sono subordinati amministrativamente alla Se- greteria generale e tecnicamente all’organo direttivo competente del Consiglio fede- rale. Essi provvedono alla cooperazione tra i servizi d’informazione e all’ottimiz- zazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nell’ambito della sicurezza.

Sezione 2: Stato maggiore generale

Art. 6 Obiettivi e funzioni

1 Lo Stato maggiore generale, conformemente alle opzioni politiche, persegue gli

obiettivi seguenti:

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a. assicura la prontezza d’impiego dell’esercito in vista:

1. del sostegno alla pace e della gestione delle crisi,

2. della sicurezza del territorio e della difesa,

3. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali;

b. assicura la credibilità dell’esercito dentro e fuori dei confini nazionali; c. assicura l’ulteriore evoluzione dell’esercito in vista delle esigenze future. 2 Per perseguire tali obiettivi, lo Stato maggiore generale assume le funzioni se- guenti: a. valuta la situazione politico-militare; b. pianifica e dirige gli impieghi dell’esercito fino alla nomina del generale; c. definisce la dottrina d’impiego; d. dirige la pianificazione militare globale; e. formula le opzioni militari destinate alle Forze terrestri, alle Forze aeree e all’Aggruppamento dell’armamento e assegna loro le risorse.

Art. 7 Unità amministrative subordinate e loro funzioni e competenze Allo Stato maggiore generale sono subordinati con le funzioni e competenze se- guenti: a. il Gruppo del personale dell’esercito:

1. amministra le risorse dell’esercito in materia di personale ed è respon-

sabile per la gestione dell’intero processo dal reclutamento delle sin- gole persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare fino al lo- ro licenziamento dall’esercito,

2. è competente per le decisioni concernenti le esclusioni dal servizio mi-

litare e le riammissioni secondo gli articoli 21-23 LM,

3. esercita il potere disciplinare presso le truppe federali conformemente

all’articolo 195 capoverso 2 CPM; b. il Gruppo servizio informazioni: adempie i compiti conformemente all’articolo 99 LM e stabilisce le opzioni per l’istruzione tecnica; c. il Gruppo operazioni: pianifica gli impieghi dell’esercito, assicura la condotta operativa e la pron- tezza dell’esercito; d. il Gruppo della logistica: provvede affinché sia coperto il fabbisogno di prestazioni logistiche militari e sia assicurata la condotta della logistica dell’esercito in tutte le situazioni; e. il Gruppo della pianificazione: assicura la pianificazione militare globale e la gestione delle risorse, dirige la pianificazione in materia d’armamento e di immobili e coordina a livello fe- derale gli affari in materia di rifugi;

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f. il Gruppo dell’aiuto alla condotta: assicura i sistemi di condotta dell’esercito e dirige le formazioni delle tra- smissioni a livello di esercito; g. il Gruppo della sanità: concepisce, dirige e assicura la sanità militare nonché il servizio del mate- riale sanitario dell’esercito e coordina tali ambiti con gli organi civili; h. il Gruppo della dottrina e dell’istruzione operativa: definisce la dottrina d’impiego dell’esercito e concepisce e dirige l’istru- zione operativa degli alti ufficiali superiori e degli stati maggiori del livello operativo; i. il Gruppo per il promovimento della pace e la cooperazione in materia di si- curezza: assicura l’attuazione operativa del compito dell’esercito in materia di pro- movimento della pace nonché la cooperazione in materia di sicurezza nei settori del sostegno alla pace e del controllo degli armamenti/disarmo.

Sezione 3: Forze terrestri

Art. 8 Obiettivi e funzioni 1 Le Forze terrestri, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, per- seguono gli obiettivi seguenti: a. provvedono, unitamente ai corpi d’armata e alle Forze aeree, a un’istruzione uniforme e adeguata alla missione in seno all’aggruppamento delle Forze terrestri e nell’esercito; b. assicurano la prontezza materiale delle formazioni delle truppe d’armata, dei corpi d’armata e del Corpo della guardia delle fortificazioni. 2 Per perseguire tali obiettivi, le Forze terrestri assumono le funzioni seguenti:

a. eseguono l’istruzione di base; b. istruiscono i quadri superiori dell’esercito; c. assicurano la prontezza del materiale dell’esercito (senza il materiale spe- ciale delle Forze aeree); d. definiscono le opzioni in materia d’istruzione per i servizi di perfeziona- mento della truppa.

Art. 9 Unità amministrative subordinate e loro funzioni Alle Forze terrestri sono subordinati con le funzioni seguenti: a. il Gruppo della condotta dell’istruzione: dirige l’istruzione delle Forze terrestri e dei corpi d’armata nonché l’attri- buzione delle risorse per l’istruzione;

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b. l’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri:

1. assicura l’approntamento, la gestione e l’amministrazione dell’infra-

struttura militare amministrativa, d’esercizio e d’istruzione nonché dei mezzi materiali per l’istruzione e l’impiego dell’esercito,

2. assicura la manutenzione vicino alla truppa del materiale dell’esercito,

3. fornisce supporto alla truppa in occasione dell’istruzione;

c. il comando del Corpo della guardia delle fortificazioni:

1. assicura la prontezza d’impiego degli impianti di condotta del Governo

federale e dell’esercito nonché della rimanente infrastruttura di con- dotta e di combattimento,

2. effettua impieghi di sicurezza e di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera

e all’estero nonché impieghi di polizia e servizi di promovimento della pace,

3. fornisce supporto alla truppa in occasione dell’istruzione;

d. il Gruppo del personale insegnante: assicura il reclutamento, la formazione, l’impiego, l’evoluzione e l’assisten- za del personale insegnante dell’esercito; e. il comando del Centro d’istruzione dell’esercito di Lucerna: dirige la formazione di base dei quadri superiori dell’esercito, l’istruzione dei comandanti d’unità e l’istruzione tecnica dei comandanti e degli aiuti di comando; f. l’Ufficio federale delle truppe da combattimento: assicura l’istruzione di base della fanteria e delle truppe meccanizzate e leg- gere nonché il supporto all’istruzione presso la truppa; g. l’Ufficio federale delle truppe di supporto: assicura l’istruzione di base dell’artiglieria, delle truppe del genio, da fortez- za e delle trasmissioni nonché il supporto all’istruzione presso la truppa; h. l’Ufficio federale delle truppe della logistica: assicura l’istruzione di base delle truppe sanitarie, veterinarie, del sostegno, di salvataggio, del materiale e dei trasporti nonché la logistica di tutte le truppe e il supporto all’istruzione presso la truppa.

Sezione 4: Forze aeree

Art. 10 Obiettivi e funzioni Le Forze aeree assicurano, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore gene- rale, la difesa contro pericoli e minacce di provenienza prevalentemente aerea ed eseguono trasporti aerei.

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Art. 11 Unità amministrative subordinate e le loro funzioni Alle Forze aeree sono subordinati con le funzioni seguenti: a. il Gruppo operazioni delle Forze aeree: assicura la prontezza e l’impiego delle Forze aeree; b. l’Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree: assicura l’istruzione delle truppe delle Forze aeree e dei militari delle forma- zioni dei trasporti aerei e della difesa contraerea dei corpi d’armata; c. l’Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree: assicura l’esercizio e la manutenzione vicino alla truppa delle flotte di veli- voli, degli impianti di condotta dell’aviazione e degli impianti di trasmissio- ne nonché dell’infrastruttura necessaria per l’impiego e l’istruzione.

Sezione 5: Aggruppamento dell’armamento

Art. 12 Obiettivi e funzioni

1 L’Aggruppamento dell’armamento assicura all’esercito, conformemente alle op-

zioni dello Stato maggiore generale, una dotazione di materiale e di costruzioni mi- litari destinate alla difesa, all’esercizio e all’istruzione, tempestiva e basata su prin- cipi economici.

2 Per tale scopo, assume le funzioni seguenti:

a. acquista il materiale dell’esercito e le costruzioni militari destinate alla dife- sa, all’esercizio e all’istruzione; b. emana direttive tecniche ed economico-aziendali per la gestione del mate- riale dell’esercito e delle costruzioni militari destinate alla difesa, all’eserci- zio e all’istruzione; c. appronta gli strumenti per la gestione economica del materiale e li gestisce.

Art. 13 Unità amministrative subordinate e loro funzioni All’Aggruppamento dell’armamento sono subordinati con le funzioni seguenti: a. l’Amministrazione centrale: assume funzioni nei settori della pianificazione, del personale, delle finanze, del diritto, dell’informatica, della tecnologia, della gestione del materiale e della qualità e assicura una politica commerciale uniforme; b. l’Ufficio federale dell’aeronautica militare e dei sistemi di condotta, l’Uffi- cio federale dei sistemi d’arma e delle munizioni e l’Ufficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni: in quanto organi incaricati degli acquisti, assumono, nei settori assegnati, la gestione dei sistemi per l’intero ciclo di vita del materiale dell’esercito e delle costruzioni destinate alla difesa, all’esercizio e all’istruzione e assicu- rano la gestione economico-aziendale della fase di utilizzazione.

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Sezione 6: Ufficio dell’uditore in capo

Art. 14

1 L’Ufficio dell’uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti:

a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti che le sono asse- gnati dalla legge; b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari. 2 Per perseguire tali obiettivi, l’Ufficio dell’uditore in capo assume le funzioni se- guenti: a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l’indipendenza dei tribunali militari; b. consiglia e appoggia i membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari; d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione civile

Art. 15 1 Conformemente alle opzioni politiche, l’Ufficio federale della protezione civile persegue gli obiettivi seguenti: a. provvede, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione glo- bale della popolazione e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati; b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a tali eventi. 2 Per perseguire tali obiettivi, l’Ufficio federale della protezione civile assume le funzioni seguenti: a. sviluppa obiettivi e strategie e ne valuta le conseguenze; b. elabora le basi per l’organizzazione e l’amministrazione della protezione ci- vile, per l’istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l’edilizia di protezione civile e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessa- ri; c. appoggia i Cantoni e i Comuni in occasione dell’istruzione e dell’impiego delle organizzazioni di protezione civile; d. sorveglia l’esecuzione da parte di Cantoni e Comuni delle prescrizioni fede- rali concernenti la protezione civile.

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Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 16 1 Conformemente alle opzioni politiche, l’Ufficio federale dello sport promuove uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani. 2 Per perseguire tali obiettivi, l’Ufficio federale dello sport assume le funzioni se- guenti: a. sviluppa gli obiettivi e le strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze; b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive; c. provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport; d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 17 Regolamento interno Il dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell’articolo 29 OLOGA.

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione e modifica

1 Sono abrogati:

a. l’ordinanza sull’organizzazione militare del 18 ottobre 1995 5 (OOM); b. l’ordinanza del DDPS sull’organizzazione militare del 27 ottobre 19956 (OOM-DDPS); c. l’ordinanza del 24 ottobre 19907 concernente l’Ufficio federale delle aziende d’armamento; d. il decreto del Consiglio federale del 3 marzo 19508 concernente il Foglio ufficiale militare; e. l’ordinanza del 25 novembre 19919 concernente il cambiamento della de- nominazione «Direzione dell’amministrazione militare federale» in «Segre- teria generale del DMF»;

5 RU 1995 5275, 1999 1167 6 RU 1995 5293 7 RU 1990 1842, 1996 157, 1997 2016 8 RU 1950 254 9 RU 1992 2

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f. l’ordinanza del 10 maggio 197210 sui compiti del Servizio topografico fede- rale; g. l’ordinanza del DFI dell’11 gennaio 198911 concernente l’organizzazione e i compiti della Scuola federale dello sport di Macolin; h. l’ordinanza del 19 dicembre 199712 concernente la subordinazione dell’Uffi- cio centrale della difesa e della Centrale nazionale d’allarme. 2 L’ordinanza del 9 maggio 197913 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue: Art. 8 e 9 Abrogati

3 L’allegato all’OLOGA (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione

federale) è modificato secondo la versione qui annessa.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

10 RU 1972 721, 1991 920 11 RU 1989 196, 1996 3116, 1998 1503 12 RU 1998 668 13 RS 172.010.15

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Allegato

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale

Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population e des sports Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

... Stato maggiore generale Generalstab Etat-major général Stab general sostituire: Stato maggiore dell’istruzione operativa Stab Operative Schulung Etat-major de l’instruction opérative Stab d’instrucziun operativa con: Gruppo della dottrina e dell’istruzione operativa Untergruppe Doktrin und Operative Schulung Groupe de la doctrine et de l’instruction opérative Gruppa da doctrina e d'instrucziun operativa … Forze terrestri Heer Forces terrestres Truppas terrestras sostituire: Comando delle scuole di stato maggiore e per comandanti Kommando der Stabs- und Kommandantenschulen Commandement des écoles d’état-major et de commandants Commando da las scolas da stab e per cumandants con: Comando del Centro d’istruzione dell’esercito di Lucerna Kommando Armee-Ausbildungszentrum Luzern Commandement du Centre d’instruction de l’armée à Lucerne Commando dal center d'instrucziun da l'armada a Lucerna

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