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AS 2000 384

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 23 Spedizioni I prodotti agricoli per i quali non è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l. L’eccezione non con- cerne le spedizioni di prodotti della voce doganale ex 1209.9100.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.01

384 1999-6371

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