AS 2001 1165
Raccomandazione N. 1/2000 della Commissione mista CE-Svizzera relativa alla semplificazione di determinati controlli veterinari sui prodotti di origine animale di paesi terzi in transito attraverso il territorio della Comunità europea destinati in Svizzera (con allegato)
Raccomandazione N. 1/2000 della Commissione mista CE–Svizzera relativa alla semplificazione di determinati controlli veterinari sui prodotti di origine animale di paesi terzi in transito attraverso il territorio della Comunità europea destinati in Svizzera
del 20 dicembre 2000
La Commissione mista, visto l’accordo del 21 novembre 19901 tra la Comunità economica europea e la Con- federazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci, in particolare gli articoli 5, 11 paragrafo 1 e 17 paragrafo 1, considerando che è necessario prevedere la semplificazione di determinati controlli veterinari per i prodotti di origine animale in transito da un paese terzo destinati in Svizzera, raccomanda alle parti contraenti dell’accordo: che le competenti autorità veterinarie delle due parti cooperino, secondo la procedu- ra stabilita in allegato, nell’effettuare i controlli all’uscita richiesti per le partite in transito che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 97/78/CE del Consi- glio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei con- trolli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2000.
Per la Commissione mista Il presidente: A. Wiedow
RS 0.631.242.051 1 RS 0.631.242.05
2001-0329 1165
Controlli veterinari sui prodotti di origine animale di paesi terzi. RU 2001 Raccomandazione della Commissione mista CE–Svizzera
Allegato
Applicazione delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 97/78/CE del Consiglio
1. La procedura descritta nel presente allegato si applica ai seguenti posti
d’ispezione frontalieri: – Francia: Saint-Julien/Bardonnex – Francia: Saint-Louis/Bâle – Germania: Weil am Rhein/Basel – Germania: Konstanz -Autobahn/Kreuzlingen – Germania: Bietingen/Thayngen – Italia: Ponte Chiasso/Chiasso – Italia: Gran San Bernardo/Pollein. 2. La procedura si applica a tutti i prodotti di origine animale ad eccezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e degli ovoprodotti e del mie- le. 3. All’atto del controllo all’entrata delle partite in Svizzera effettuato dalle au- torità veterinarie svizzere, queste prendono in consegna i certificati dell’alle- gato B che accompagnano le partite. Le autorità verificano inoltre in tutti i casi la concordanza tra i certificati dell’allegato B e i prodotti. 4. In linea di principio il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero della Comunità incontra due volte la settimana il veterinario ufficiale svizze- ro incaricato del coordinamento per un determinato posto frontaliero al fine di: – esaminare i messaggi della rete informatizzata di collegamento tra auto- rità veterinarie (ANIMO) ricevuti dai posti d’ispezione frontalieri di ar- rivo, nonché i certificati dell’allegato B di cui al paragrafo 3 del pre- sente allegato, – esaminare e discutere tutti i problemi conseguenti alle operazioni di transito di cui al presente allegato.