AS 2001 2544
Decreto federale concernente l'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan
Decreto federale concernente l’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan
del 10 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 19 gennaio 19982 sulla politica economica esterna 97/1+2, decreta:
Art. 1
1 L’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 3 marzo 1998 Consiglio nazionale, 10 marzo 1998 La presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 166 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1998 555
2544 2001-0934