AS 2001 328
Ordinanza concernente la valorizzazione, l'importazione e l'esportazione di patate (Ordinanza sulle patate)
Ordinanza concernente la valorizzazione, l’importazione e l’esportazione di patate (Ordinanza sulle patate)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L’ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sulle patate è modificata come segue:
Art. 2, cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 26 Quantitativo d’asta massimo Per offerente e per categoria di merce, la quota di contingente doganale non deve superare il quantitativo di 500 tonnellate di equivalenti di patate.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.113.11
328 2000-2597