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AS 2001 3319

Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti

Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti (Ordinanza sui prodotti dopanti)

del 31 ottobre 2001

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 11c della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove la ginnastica e lo sport (legge), ordina:

Art. 1 Oggetto Nella presente ordinanza sono elencati i prodotti e i metodi la cui utilizzazione è pu- nibile ai sensi dell’articolo 11f della legge.

Art. 2 Doping Sono considerate doping ai sensi dell’articolo 1 lettera h della legge l’utilizzazione di prodotti appartenenti a classi di sostanze proibite e l’applicazione di metodi proi- biti secondo la presente ordinanza.

Art. 3 Prodotti proibiti 1 I prodotti appartenenti a una delle seguenti classi di sostanze sono considerati pro- dotti dopanti proibiti nello sport di competizione regolamentato: a. stimolanti; b. analgesici narcotici; c. agenti anabolizzanti; d. diuretici; e. ormoni peptidici, sostanze ad azione analoga (mimetics).

2 I prodotti proibiti sono elencati in dettaglio nell’allegato.

RS 415.052.1 1 RS 415.0; RU 2001 2824

2001-0075 3319

Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2001

Art. 4 Metodi proibiti

1 Nello sport di competizione regolamentato è proibita l’applicazione dei metodi

seguenti: a. doping ematico; b. manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche.

2 I metodi proibiti sono elencati in dettaglio nell’allegato.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002.

31 ottobre 2001 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2001

Allegato (art. 3 e 4)

Prodotti e metodi proibiti

I. Prodotti proibiti in tutte le discipline sportive

1. Stimolanti

amfepramone etilefrina metilfenidato amfetamina fencamfamina metossifenamina amifenazolo fendimetrazina nicetamide amineptina fenetillina norfenfluramina bambuterolo fenfluramina paraidrossiamfetamina bromantan fenilefrina pemolina bupropione fenilpropanolamina** pentetrazolo caffeina* fenoterolo pipradolo carfedone fentermina prolintano catina** foledrina propilesedrina clenbuterolo formoterolo*** pseudoefedrina** cocaina mefenorex reproterolo cropropamide mefentermina salbutamolo*** crotetamide mesocarbo salmeterolo*** efedrina** metamfetamina selegilina eptaminolo metilefedrina** stricnina etamivan metilendiossiamfetamina terbutalina*** etilamfetamina

* Per la caffeina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è su- periore a 12 µg/ml. ** Per la catina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è supe- riore a 5 µg/ml. Per l’efedrina e la metilefedrina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 10 µg/ml. Per la fenilpropanolamina e la pseudoe- fedrina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a

25 µg/ml.

*** Cfr. la regolamentazione concernente i beta-2 agonisti al numero 3b.

Nota: Tutti i preparati a base di imidazolo sono ammessi per uso topico. È consentito sommi- nistrare vasocostrittori unitamente ad anestetici locali. L’uso topico (per es. per via nasale, of- talmologica, rettale) di preparati contenenti adrenalina e/o fenilefrina è autorizzato.

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2. Analgesici narcotici

buprenorfina idrocodone pentazocina destromoramide metadone petidina diamorfina (eroina) morfina*

* Per la morfina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è su- periore a 1 µg/ml. Nota: Sono autorizzate le seguenti sostanze somministrate specialmente come rimedi contro la tosse o antidolorifici: destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, etilmorfina, codei- na, folcodina, propossifene e tramadolo. È parimenti autorizzato l’antidiarroico difenossilato.

3. Agenti anabolizzanti

a. Steroidi anabolizzanti androstenediolo formebolone 19-norandrostenedione androstenedione gestrinone noretandrolone boldenone mesterolone ossandrolone clostebolo metandienone ossimesterone danazolo metandriolo ossimetolone deidroclormetiltestosterone metenolone stanozololo deidroepiandrosterone (DHEA) metiltestosterone testosterone* diidrotestosterone mibolerone trenbolone drostanolone nandrolone fluossimesterone 19-norandrostenediolo

I profili steroidei individuali degli sportivi e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono es- sere utilizzati per pervenire a conclusioni definitive.

* Per il testosterone, la presenza di un rapporto tra testosterone (T) ed epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1) nel campione di urina costituisce un’infrazione, sempre che non sia dimostrato che tale rapporto è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche dello sportivo, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori produ- centi androgeni o deficit enzimatici. Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6 a 1, prima che sia presa una decisione definitiva in merito alla positività devono in ogni caso aver luogo ulteriori accertamenti medici sotto la sorveglianza dell’istanza medica com- petente. A tale proposito è redatto un rapporto completo comprendente un’analisi dei test precedenti, di quelli successivi e i risultati delle indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili risultati di test precedenti, lo sportivo interessato deve essere sottoposto a un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risul- tati di questi esami devono essere inseriti nel rapporto. In assenza di collaborazione da parte dello sportivo, il campione è considerato positivo.

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b. beta-2 agonisti bambuterolo formoterolo* salmeterolo* clenbuterolo reproterolo terbutalina* fenoterolo salbutamolo*°

* In caso di asma e asma indotta da esercizio sono ammessi, se somministrati per inalazio- ne, soltanto il salbutamolo, il salmeterolo, la terbutalina e il formoterolo (comunicazione al medico di fiducia della commissione tecnica antidoping). In occasione di competizio- ni, lo sportivo deve comunicare preventivamente l’impiego di questi medicinali all’istan- za medica competente producendo un certificato medico rilasciato da un pneumologo o da un medico della federazione o della squadra. ° Per il salbutamolo, una concentrazione nell’urina superiore a 1 JPO FRVWLWXLVFH XQ¶LQ frazione ed equivale a un abuso di anabolizzanti. Nota: Poiché possiedono anche caratteristiche stimolanti, i beta-2 agonisti figurano anche nell’elenco degli stimolanti.

4. Diuretici

acetazolamide canrenone mannitolo* acido etacrinico clortalidone mersalile amiloride furosemide spironolattone bendroflumetiazide idroclorotiazide torasemide bumetanide indapamide triamterene

* Il divieto vale unicamente in caso di somministrazione per via endovenosa.

5. Ormoni peptidici e sostanze ad azione analoga (mimetics)

corticotropina (ACTH, tetracosactide) gonadotropine ipofisarie e sintetiche* eritropoietina (EPO) inibitore dell’aromatasi* fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) insulina** gonadotropina corionica (HCG)* somatotropina (HGH)

* Il divieto concerne unicamente gli uomini. Sono inoltre proibiti unicamente per gli uomi- ni: clomifene, ciclofenile, tamossifene (mimetics). ** L’insulina è consentita per il trattamento di diabete insulino-dipendente. Un simile trat- tamento deve essere comunicato all’istanza medica competente da un endocrinologo o da un medico della squadra.

Tutti i fattori di rilascio (e i relativi analoghi) degli ormoni peptidici summenzionati sono pa- rimenti proibiti.

La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno o dei pertinenti marcatori diagnostici nell’urina di uno sportivo costituisce un’infrazione, sempre che non sia possibile provare che il fenomeno è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche.

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II. Metodi proibiti in tutte le discipline sportive

1. Doping ematico

Il doping ematico consiste nella somministrazione di sangue, globuli rossi (eritroci- ti) e/o prodotti analoghi. Tale procedimento può essere preceduto da un prelievo di sangue sull’atleta, che continua l’allenamento in uno stato di insufficienza ematica.

2. Altre manipolazioni del sangue

Per esempio la somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di espansori della massa plasmatica.

3. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche

Per manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche si intendono: a. la sostituzione e/o l’alterazione dei campioni utilizzati nei controlli antido- ping; b. la diluizione mediante acqua o altri liquidi; c. la cateterizzazione; d. l’alterazione delle secrezioni renali mediante sostanze quali il probenecide; e. l’alterazione dei risultati delle misurazioni di testosterone e epitestosterone ad esempio con la somministrazione di bromantan; f. l’alterazione del rapporto testosterone/epitestosterone mediante la sommini- strazione di epitestosterone.

III. Prodotti proibiti in determinate discipline sportive I betabloccanti sono proibiti nelle discipline sportive seguenti, nelle quali sono de- terminanti la concentrazione e la quiete interiore: tiro (tutte le discipline), pentathlon moderno, golf, bob, curling, scherma, sport del volo, motorismo, sport equestri, tuf- fi, salto con gli sci, sci alpino. acebutololo celiprololo nebivololo alprenololo esmololo ossiprenololo atenololo labetalolo pindololo betassololo levobunololo propranololo bisoprololo metipranololo sotalolo bunololo metoprololo timololo carteololo nadololo

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