AS 2001 3380
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)
Modifica del 21 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 gennaio 19971 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:
Allegato 2 Parte 1: Elenco dei Paesi e territori in sviluppo cui sono accordate le aliquote di dazio prefe- renziali: Europa stralciare: Croazia Asia stralciare: Giordania
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 632.911
3380 2001-2082