AS 2001 3545
Ordinanza dell'UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell’UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Modifica del 5 dicembre 2001
L’Ufficio federale dell’agricoltura, ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la graduazione delle ali- quote forfettarie per gli aiuti agli investimenti è modificata comme segue:
Art. 3 Importo massimo degli aiuti agli investimenti per azienda 1 L’importo massimo degli aiuti agli investimenti per gli edifici di economia rurale è limitato a 40 unità di bestiame grosso (UBG) per azienda. Per gli edifici comuni (comunità aziendale, comunità per la detenzione di animali o comunità analoghe) il contributo è limitato a 80 UBG, laddove per socio vengono computate al massimo 40 UBG. 2 Per gli edifici comuni con oltre 80 UBG, le ulteriori UBG computabili sono soste- nute finanziariamente con crediti d’investimento in tutte le zone: a. animali che consumano foraggio grezzo nella misura della metà degli importi forfettari per la regione di pianura senza zona collinare conforme- mente alla tabella C. 2 in allegato; b. suini e pollame nella misura della metà degli importi forfettari conforme- mente alla tabella E in allegato.
II L’allegato, lettere A, D ed E è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
5 dicembre 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 913.211
2001-2720 3545
Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti RU 2001
Allegato
Aiuti forfettari agli investimenti
A. Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale Categorie Manodopera standard Importo forfettario in franchi
Categoria 1 0.80–1.19 60 000 Categoria 2 1.20–2.19 120 000 Categoria 3 > 2.20 150 000
La manodopera standard è calcolata in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. L’aiuto iniziale della categoria 1 è accordato unicamente nelle regioni di cui all’arti- colo 89 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura.
D. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell’edificio, unità Contributo federale e Credito d’investi- cantonale in franchi mento in franchi
di cui contributo federale, secon- do la capacità finanziaria del Cantone
Capanna alpestre (parte abitativa); 40 000 35 000 bestiame giovane e fino a 59 vacche di cui contributo federale 20 000–23 530 Capanna alpestre (parte abitativa); 60 000 60 000 a partire da 60 vacche di cui contributo federale 30 000–35 300 Locali e impianti per la fabbricazione e lo 1200 1500 stoccaggio del formaggio, per vacca da latte di cui contributo federale 600–710 Stalla, compreso l’impianto per il deposito 1000 1200 di concimi aziendali per UBG di cui contributo federale 500–590 Porcile, compreso l’impianto per il deposito 350 300 di concimi aziendali di cui contributo federale 175–210
2 RS 910.91 3 RS 910.1
Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti RU 2001
Disposizioni comuni per gli aiuti agli investimenti per edifici alpestri: Viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di maiale da ingrasso per vacca da latte. Non devono essere superati i contributi massimi per UBG giusta gli articoli 19 capoverso 2 lettera b (fr. 2200 – 2600 contributo federale) e 46 capoverso 2 lettera c (fr. 3000 credito d’investimento) dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui migliora- menti strutturali.
E. Crediti d’investimento per gli edifici di economia rurale per suini e pollame Nuovi edifici compresi i depositi di foraggi e l’impianto per il deposito di concimi aziendali
Specie animale Unità Credito d’investimento Credito d’investimento per unità in franchi per unità, compreso il sup- plemento SSRA in franchi
Suini riproduttori, discendenti Posta 2200 2550 e quota di verri compresi Suini da ingrasso Posta 260 300 Galline ovaiole 100 Poste 3500 4200 Pollame da allevamento e da 100 Poste 1700 2000 ingrasso
4 RS 913.1