AS 2002 1453
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)
Modifica del 1° maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 dicembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art. 4 lett. d Abrogata
Art. 5 cpv. 1 lett. a
1 Alla Segreteria generale sono subordinati con le funzioni seguenti:
a. la Direzione dell’informatica del DDPS: fornisce prestazioni informatiche;
Titolo prima dell’art. 5a Sezione 1a: Direzione della politica di sicurezza
1 La Direzione della politica di sicurezza è al servizio del capo del Dipartimento per la condotta degli affari principali nei settori della difesa, della protezione della po- polazione e dell’armamento. 2 Per il perseguimento di questo obiettivo la Direzione della politica di sicurezza assume per tali affari le funzioni seguenti: a. definisce, sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio federale e del ca- po del Dipartimento, le pertinenti opzioni politiche all’attenzione della Dire- zione del Dipartimento e ne dirige la concretizzazione dei contenuti da parte degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento;
1 RS 172.214.1
2001-2407 1453
Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2002
b. crea le premesse politiche per il coordinamento e l’esecuzione delle misure civili e militari di competenza del Dipartimento per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. 3 La Direzione della politica di sicurezza assiste inoltre il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale negli affari rilevanti in materia di poli- tica di sicurezza di altri Dipartimenti.
Art. 12 cpv. 2 lett. d
2 Per tale scopo, assume le funzioni seguenti:
d. offre, in quanto centro di competenza per le questioni topografiche della Confederazione, dati territoriali di riferimento.
Art. 13 lett. c All’Aggruppamento dell’armamento sono subordinati con le funzioni seguenti: c. l’Ufficio federale di topografia: esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l’alta vigilanza sulla misurazione ufficiale e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Coor- dina i fabbisogni di dati dell’Amministrazione federale nel settore dei siste- mi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di compe- tenza; quest’ultimo ha la facoltà di emanare istruzioni.
II L’allegato all’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione fe- derale) è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2002.
1° maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 172.010.1
Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2002
Allegato (art. 6 cpv. 3)
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Segreteria generale Generalsekretariat Secrétariat général Secretariat general sostituire: Ufficio federale di topografia Bundesamt für Landestopographie Office fédéral de la topographie Uffizi federal da topografia con: Direzione della politica di sicurezza Direktion für Sicherheitspolitik Direction de la politique de sécurité Direcziun da la politica da securezza Aggruppamento dell’armamento Gruppe Rüstung Groupement de l’armement Gruppa d’armament introdurre dopo Ufficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni: Ufficio federale di topografia Bundesamt für Landestopographie Office fédéral de topographie Uffizi federal da topografia