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AS 2002 228

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 7 novembre 2001

Il Dipartimento federale dell’economia, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoversi 2 e 3, 16h, 18 lettere b-e 23 dell’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull’agricoltura biologica), ordina:

I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali

Titolo prima dell’art. 5 Sezione 2: Esigenze riguardanti l’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura

Art. 5 Superficie agricola utile Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici an- che se non dispongono di una superficie agricola utile.

Art. 6 Principio della globalità aziendale 1 Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza. 2 Singoli apiari possono avere un’ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all’articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal ca- so, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2002

Art. 7 Conversione 1 Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono carat- terizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la con- versione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologi- ca non è consentita durante il periodo di conversione. 2 Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all’articolo 16.

Art. 8 Origine delle api 1 Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattar- si alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È pri- vilegiato l’uso di razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali. 2 Per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorpo- rare ogni anno il 10 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione. 3 In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi, l’Ufficio federale può autorizzare la ricostituzione di apiari attraverso l’acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che sod- disfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.

Art. 9 Ubicazione degli apiari L’ubicazione degli apiari deve: a. essere tale che nel raggio di 3 km dall’apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzio- ne biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capi- tolo 2 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordi- nanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confedera- zione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un’influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti api- coli; b. essere sufficientemente distante da eventuali fonti di contaminazione non agricole quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, incene- ritori di rifiuti ecc. L’ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicu- rare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi; c. garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l’ac- cesso all’acqua per le api.

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Art. 10 Registro dell’ubicazione degli apiari 1 L’apicoltore fornisce all’ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell’ubicazione delle arnie con indicazione del luogo (denominazioni lo- cali e indicazioni sui fondi), la mielata, il numero delle colonie, i luoghi di stoccag- gio dei prodotti e, eventualmente, i luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d’imballaggio. Se non è in grado di designare le ubicazioni, egli è tenuto a fornire all’ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza. 2 L’ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).

Art. 11 Registro degli apiari Per ogni colonia l’apicoltore deve tenere un registro nel quale annota: a. l’ubicazione degli alveari; b. i dati sull’identificazione delle colonie (secondo l’ordinanza sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d’api); c. i dati sull’alimentazione artificiale; d. l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

Art. 12 Nutrizione 1 Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte ab- bondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata. 2 La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica. 3 Per la nutrizione artificiale l’Ufficio federale può autorizzare l’uso di sciroppo o di canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es., a seguito della formazione di miele di melicitosio). 4 La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata. 5 Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come se- gue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazio- ne è stato utilizzato.

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Art. 13 Profilassi

1 La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

a. selezione di razze resistenti adeguate; b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento pe- riodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individua- re situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata ma- schile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con prodotti autorizzati nell’apicoltura biologica elencati nell’allegato 8, di- struzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie. 2 L’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.

Art. 14 Trattamenti veterinari 1 Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l’or- dinanza sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario. 2 I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l’euca- liptolo o la canfora per la lotta contro la Varroa jacobsoni. 3 Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l’uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un’infestazione che rischia di di- struggere le colonie. Medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica possono esse- re utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispen- sabili. 4 Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eu- caliptolo e canfora per la lotta contro la Varroa jacobsoni. 5 Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i detta- gli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono es- sere trasmesse all’ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.

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6 Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api. 7 Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.

Art. 15 Metodi di gestione zootecnica 1 La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura è vietata. 2 Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse.

3 La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è con- sentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell’istinto sciamatorio. L’inseminazione stru- mentale e l’uso di api modificate geneticamente non sono consentiti. 4 La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l’infestazione da Varroa jacobsoni. 5 L’uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato. 6 Si prenderà particolare cura nell’assicurare un’adeguata estrazione e trasformazio- ne e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate. 7 L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’apiario.

Art. 16 Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell’apicoltura 1 Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non pre- sentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura. 2 Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizoozie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali. 3 La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L’ente di certificazione può autorizzare l’uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta bio- logicamente non sia disponibile in commercio.

4 Per l’estrazione del miele è vietato l’impiego di favi che contengano covata.

5 Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell’allegato 1.

6 Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

7 Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell’alle- gato 8.

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Titolo prima dell’art. 17 Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 17 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2001 D’intesa con l’ente di certificazione, lo sciroppo di zucchero e il miele non prodotti biologicamente possono essere impiegati per la nutrizione artificiale, fino al 31 di- cembre 2002, purché venga dimostrato che nessun alimento prodotto biologica- mente era disponibile.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

II

Gli allegati 3, 4 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

7 novembre 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

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Allegato 3 (art. 3) Parte A Ingredienti di origine non agricola A.1. Additivi alimentari, compresi i supporti

Additivi ammessi per tutti i prodotti Tabella 1

Denominazione Osservazione

E 300 Acido ascorbico – E 415 Xanthan –

Parte B Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti che possono essere utilizzati per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente B.1. Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti utilizzati direttamente nella trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Sostanze ausiliarie per la lavorazione ammesse per tutti i prodotti Tabella 1

Denominazione Osservazione

Idrossido di sodio Produzione di zucchero, fabbricazione di olio di colza solo fino al 31 marzo 2002 Oli vegetali Lubrificanti, antiagglomeranti o agenti antischiumogeni

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Parte C Ingredienti di origine agricola che non sono stati prodotti biologicamente, comprese le piante selvatiche raccolte che non rispondono alle esigenze stabilite nell’ordinanza sull’agricoltura biologica C.1.2. Spezie ed erbe fini commestibili Crescione d’acqua (Nasturtium officinale) Galanga (Alpinia officinarum) Semi di rafano (Armoracia) Pepe del Perù (Schinus molle L.) Zafferano bastardo (Cartamus tinctoris)

C.3. Prodotti di origine animale non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera a Miele fino al 30 giugno 2002

C.4. Prodotti di origine animale ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera b Gelatina Siero di latte disidratato

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Allegato 4 (art. 4)

Elenco dei Paesi

Israele

3. Ente di certificazione: «Ministry of Agriculture and Rural Development»,

Plant Protection and Inspection Services (PPIS).

Repubblica ceca 1. Prodotti: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali componenti conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 22 settembre

1997 sull’agricoltura biologica.

2. Provenienza: i prodotti vegetali e i componenti delle derrate alimentari otte- nuti secondo i metodi di produzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire dalla Repubblica ceca.

3. Enti di certificazione:

– KEZ o.p.s. – Divisione Politica strutturale ed ecologia (Ministro dell’agricoltura).

4. Data limite di ammissione: 30 giugno 2003.

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Allegato 7 (art. 4b)

Esigenze poste «alle materie prime, ai componenti semplici e agli additivi»

Numero 112

112 Nessun prodotto chimicamente I procedimenti menzionati nell’allegato 1

modificato OLAIA sono autorizzati con tre restrizio- ni. Sono vietati: – l’estrazione mediante solventi organici (eccetto l’etanolo) – l’indurimento del grasso – la raffinazione mediante trattamenti chimici