Lexipedia

AS 2002 2793

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono,

Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono RS 0.814.021; RU 1989 477

Emendamento del 25 novembre 1992

Emendamento1 al Protocollo di Montreal Adottato dalla Quarta riunione delle Parti a Copenaghen il 25 novembre 1992 Approvato dall’Assemblea federale l’11 giugno 19962 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 16 settembre 1996 Entrato in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1996

Traduzione3

Art. 1 Emendamento

A. Articolo 1 paragrafo 4 Nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del protocollo sostituire alle parole «nell’allegato B» il testo seguente: «nell’allegato B, allegato C o allegato E».

B. Articolo 1 paragrafo 9 Sopprimere il paragrafo 9 dell’articolo 1 del protocollo.

C. Articolo 2 paragrafo 5 Nel paragrafo 5 dell’articolo 2 del protocollo aggiungere, dopo le parole «articoli che vanno da 2A a 2E», il seguente testo: «e all’articolo 2H».

D. Articolo 2 paragrafo 5bis Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 5 dell’articolo 2 del protocollo: «5bis. Qualsiasi Parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un’altra Parte che non operi nel qua- dro del paragrafo 1 dell’articolo 5 una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all’articolo 2F, purché il livello calcolato di consumo delle sostanze con- trollate del gruppo I dell’allegato A della Parte che trasferisce la quota del suo li- vello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all’articolo 2F. Ciascuna delle Parti interessate dovrà

RS 0.814.021.2 1 RS 0.814.021.1; RU 1993 1078 2 RU 2002 2793

3 Dal testo originale francese (RO 2002 2793)

2002-0220 2793

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

notificare al segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni e la durata del medesimo.»

E. Articolo 2 paragrafi 8 lettera a) e 11 Nei paragrafi 8 lettera a) e 11 dell’articolo 2 del protocollo sostituire, ogni qualvolta esse compaiono nel testo, le parole «gli articoli che vanno da 2A a 2E» con il testo

F. Articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto i) Nel paragrafo 9 lettera a) punto i) dell’articolo 2 del protocollo sostituire le parole «e/o l’allegato B» con il testo seguente: «allegato B, allegato C e/o allegato E».

G. Articolo 2F: Idroclorofluorocarburi Inserire il seguente articolo dopo l’articolo 2E del protocollo: «Art. 2F Idroclorofluorocarburi

1. Ogni Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal

1o gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calco- lato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, la somma di: a) 3,1 per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989 delle sostan- ze controllate del gruppo I dell’allegato A; e b) il suo livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C. 2. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2004, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calco- lato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 65 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calco- lato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 35 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calco- lato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 10 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calco- lato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 0,5 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

6. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2030, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calco- lato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi il valore zero.

7. Dal 1o gennaio 1996 ciascuna Parte cercherà di far sì che:

a) l’uso di sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C sia limitato alle ap- plicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale; b) l’uso delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non si situi al di fuori dei settori nei quali sono utilizzate attualmente le sostanze controllate degli allegati A, B e C, eccetto in rari casi in cui si tratti di tutelare la salute e la vita umane; c) le sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C siano selezionate per usi che riducono al minimo la distruzione dell’ozono, oltre a tenere conto di al- tre considerazioni ambientali, di sicurezza ed economiche.»

H. Articolo 2G: Idrobromofluorocarburi Inserire il seguente articolo dopo l’articolo 2F del protocollo: «Art. 2G Idrobromofluorocarburi Ciascuna Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C non superi il valore zero. Ciascuna Parte che produce tali sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il valore zero. Il pre- sente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il li- vello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.»

I. Articolo 2H: Bromuro di metile Inserire il seguente articolo dopo l’articolo 2G del protocollo: «Art. 2H Bromuro di metile Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione della sostanza in questione non superi, annualmente, il suo livello calcolato di produzione del 1991. Comunque, al fine di soddisfare alle necessità interne essenziali delle parti che operano ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produ- zione può superare tale limite fino ad un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. I livelli calcolati di consumo e di produzione pre-

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

visti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte contraente a fi- ni sanitari e prima del trasporto.»

J. Articolo 3 All’articolo 3 del protocollo sostituire le parole da «2A a 2E» con le parole da «2A a 2H»; e le parole, «o allegato B», ogni qualvolta esse figurano nel testo, con le paro- le, «allegato B, allegato C o allegato E».

K. Articolo 4 paragrafo 1ter Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1bis dell’articolo 4 del protocollo: «1ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione di sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»

L. Articolo 4 paragrafo 2ter Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 2bis dell’articolo 4 del protocollo: «2ter. Ciascuna Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate del gruppo II del- l’allegato C verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente proto- collo.»

M. Articolo 4 paragrafo 3ter Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3bis dell’articolo 4 del protocollo: «3ter. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all’articolo 10 della convenzione, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’im- portazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.»

N. Articolo 4 paragrafo 4ter Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 4bis dell’articolo 4 del protocollo: «4ter. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, prove- nienti da Stati che non siano Parti contraenti del presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C, ma che non conten- gono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’arti-

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

colo 10 della convenzione4. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall’entrata in vi- gore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»

O. Articolo 4 paragrafi 5, 6 e 7 Nei paragrafi 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del protocollo sostituire le parole «sostanze controllate» con le parole «sostanze controllate degli allegati A e B e del gruppo II dell’allegato C».

P. Articolo 4 paragrafo 8 Nel paragrafo 8 dell’articolo 4 del protocollo sostituire le parole «di cui ai paragra- fi 1, 1bis, 3, 3bis, 4 e 4bis, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2bis» con il se- guente testo: «e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4ter del presente articolo». Aggiungere, inoltre, dopo le parole «gli articoli che vanno da 2A a 2E», le parole seguenti: «l’articolo 2G».

Q. Articolo 4 paragrafo 10 Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 9 dell’articolo 4 del protocollo: «10. Entro il 1o gennaio 1996 le Parti contraenti decidono della possibilità di modi- ficare il presente protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C e dell’allegato E con Stati che non sono Parte contraente del presente protocollo.»

R. Articolo 5 paragrafo 1 Aggiungere il seguente testo alla fine del paragrafo 1 dell’articolo 5 del protocollo: «, purché le eventuali altre modifiche agli aggiustamenti o emendamenti adottati nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990, si applichino alle Parti che operano ai sensi del presente paragrafo dopo che abbia avuto luogo l’esame disposto dal paragrafo 8 del presente articolo e purché le suddette modifiche si basino sulle conclusioni di tale esame.»

S. Articolo 5 paragrafo 1bis Aggiungere il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1 dell’articolo 5 del protocollo: «1bis. Le Parti, sulla base dell’esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo non- ché delle valutazioni effettuate in conformità dell’articolo 6 e sulla base di altre eventuali informazioni pertinenti, decidono entro il 1o gennaio 1996, secondo la procedura di cui al paragrafo 9 dell’articolo 2:

4 RS 0.814.02; RU 1988 1752

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

a) in relazione ai paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2F: quale anno di base, quali livelli iniziali, quali programmi di controllo e quale data di esclusione defi- nitiva per il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente arti- colo; b) in relazione all’articolo 2G: quale data di esclusione definitiva per la produ- zione ed il consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C si applichi alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente arti- colo; c) in relazione all’articolo 2H: quale anno di base, quali livelli iniziali e quali programmi di controllo per il consumo e la produzione della sostanza con- trollata dell’allegato E si applichino alle Parti che operano ai sensi del para- grafo 1 del presente articolo.»

T. Articolo 5 paragrafo 4 Nel paragrafo 4 dell’articolo 5 del protocollo sostituire le parole «da 2A a 2E» con il

U. Articolo 5 paragrafo 5 Nel paragrafo 5 dell’articolo 5 del protocollo, dopo le parole «che vanno da 2A a 2E», aggiungere il seguente testo: «, e in eventuali misure di controllo di cui agli ar- ticoli da 2F a 2H decise conformemente al paragrafo 1bis del presente articolo.»

V. Articolo 5 paragrafo 6 Nel paragrafo 6 dell’articolo 5 del protocollo, dopo le parole «degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E», aggiungere il seguente testo: «, o uno o la tota- lità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2F a 2H decisi conformemente al paragrafo 1bis del presente articolo.»

W. Articolo 6 Sopprimere il seguente testo dell’articolo 6 del protocollo: «gli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del gruppo I dell’allegato C», sostituen- dolo con il seguente testo: «negli articoli da 2A a 2H».

X. Articolo 7 paragrafi 2 e 3 Sostituire i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7 del protocollo con il seguente testo: «2. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione, le proprie importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze con- trollate:

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

– degli allegati B e C, per l’anno 1989, – dell’allegato E, per l’anno 1991, o la migliore stima possibile dei suddetti dati effettivi qualora non siano disponibili dati aggiornati, entro un termine di tre mesi dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel protocollo sono entrate in vigore per tale Parte contraente, per quanto riguarda le sostanze degli allegati B, C ed E rispettivamente. 3. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla sua produ- zione annuale (come definito all’art. 1 par. 5) di ciascuna delle sostanze controllate elencate negli allegati A, B, C ed E e, separatamente, per ciascuna sostanza: – sulle quantità utilizzate come materie prime, – sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti, – sulle importazioni ed esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti con- traenti e Stati che non lo sono per l’anno durante il quale le disposizioni sulle sostanze degli allegati A, B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore per tale Parte contraente e per ciascuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.»

Y. Articolo 7 paragrafo 3bis Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3 dell’articolo 7 del protocollo: «3bis. Ciascuna Parte comunica al segretariato dati statistici separati delle sue im- portazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze controllate elencate nel gruppo II dell’allegato A e nel gruppo I dell’allegato C che sono state riciclate.»

Z. Articolo 7 paragrafo 4 Nel paragrafo 4 dell’articolo 7 del protocollo sostituire le parole «ai paragrafi 1, 2 e 3» con il seguente testo: «ai paragrafi 1, 2, 3 e 3bis».

AA. Articolo 9 paragrafo 1 lettera a) Sopprimere le seguenti parole del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 9 del protocol- lo: «e di quelle di transizione».

BB. Articolo 10 paragrafo 1 Nel paragrafo 1 dell’articolo 10 del protocollo, dopo le parole «da 2A a 2E del pro- tocollo», aggiungere il seguente testo: «e qualsiasi misura di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H che sia decisa in conformità del paragrafo 1bis dell’articolo 5».

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

CC. Articolo 11 paragrafo 4 lettera g) Sopprimere il seguente testo del paragrafo 4 lettera g) dell’articolo 11 del protocol- lo: «e la situazione relativa alle sostanze di transizione».

DD. Articolo 17 All’articolo 17 del protocollo sostituire alle parole «da 2A a 2E» le parole «da 2A

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

EE. Allegati

1. Allegato C

II seguente allegato costituisce l’allegato C del protocollo:

Sostanze controllate Allegato C

Gruppo Sostanza Numero di isomeri Potenziale di ridu- zione dell’ozono*

Gruppo I CHFCI2 (HCFC-21)** 1 0,04 CHF2CI (HCFC-22)** 1 0,055 CH2FCI (HCFC-31) 1 0,02 C2HFCI4 (HCFC-121) 2 0,01 – 0,04 C2HF2CI3 (HCFC-122) 3 0,02 – 0,08 C2HF3CI2 (HCFC-123) 3 0,02 – 0,06 CHCI2CF3 (HCFC-123)** – 0,02 C2HF4CI (HCFC-124) 2 0,02 – 0,04 CHFCICF3 (HCFC-124)** – 0,022 C2H2FCI3 (HCFC-131) 3 0,007– 0,05 C2H2F2CI2 (HCFC-132) 4 0,008– 0,05 C2H2F3CI (HCFC-133) 3 0,02 – 0,06 C2H3FCI2 (HCFC-141) 3 0,005– 0,07 C2H3F2CI (HCFC-142) 3 0,008– 0,07 C2H4FCI (HCFC-151) 2 0.003– 0.005 C3HFCI6 (HCFC-221) 5 0.015– 0.07 C3HF2CI5 (HCFC-222) 9 0.01 – 0.09 C3HF3CI4 (HCFC-223) 12 0.01 – 0.08 C3HF4CI3 (HCFC-224) 12 0.01 – 0.09 C3HF5CI2 (HCFC-225) 9 0.02 – 0.07 C3HF6CI (HCFC-226) 5 0.02 – 0.10 * Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente protocollo, il valore più alto della forcella. I PRO elen- cati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso. ** Indica le sostanze più interessanti dal punto di vista commerciale e i relativi valori di PRO che debbono essere utilizzati ai fini del presente protocollo.

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

Gruppo Sostanza Numero di isomeri Potenziale di ridu- zione dell’ozono*

C3H2FCI5 (HCFC-231) 9 0.05 – 0.09 C3H2F2CI4 (HCFC-232) 16 0.008– 0.10 C3H2F3CI3 (HCFC-233) 18 0.007– 0.23 C3H2F4CI2 (HCFC-234) 16 0.01 – 0.28 C3H2F5CI (HCFC-235) 9 0.03 – 0.52 C3H3FCI4 (HCFC-241) 12 0.004– 0.09 C3H3F2CI3 (HCFC-242) 18 0.005– 0.13 C3H3F3CI2 (HCFC-243) 18 0.007– 0.12 C3H3F4CI (HCFC-244) 12 0.009– 0.14 C3H4FCI3 (HCFC-251) 12 0.001– 0.01 C3H4F2CI2 (HCFC-252) 16 0.005– 0.04 C3H4F3CI (HCFC-253) 12 0.003– 0.03 C3H5FCI2 (HCFC-261) 9 0.002– 0.02 C3H5F2CI (HCFC-262) 9 0.002– 0.02 C3H6FCI (HCFC-271) 5 0.001– 0.03

Gruppo II * Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente protocollo, il valore più alto della forcella. I PRO elen- cati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

Gruppo Sostanza Numero di isomeri Potenziale di ridu- zione dell’ozono*

* Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente protocollo, il valore più alto della forcella. I PRO elen- cati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

2. Allegato E

Aggiungere il seguente allegato al protocollo:

Sostanze controllate Allegato E

Gruppo Sostanza Potenziale di riduzione dell’ozono

Gruppo I CH3Br Bromuro di metile 0,7

Art. 2 Relazione con l’emendamento del 1990 Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emen- damento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all’emendamento adottato nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990.

Art. 3 Entrata in vigore 1. II presente emendamento entra in vigore il 1o gennaio 1994, a condizione che sia- no stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che ri- ducono lo strato di ozono5. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta. 2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica non viene considerato nella somma di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 3. Dopo l’entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, esso entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti del protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

5 RS 0.814.02; RU 1989 477

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

Campo di applicazione dell’emendamento il 13 agosto 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Algeria 31 maggio 2000 29 agosto 2000 Antigua e Barbuda 19 luglio 1993 A 14 giugno 1994 Arabia Saudita 1° marzo 1993 A 14 giugno 1994 Argentina 20 aprile 1995 A 19 luglio 1995 Australia 30 giugno 1994 28 settembre 1994 Austria 19 settembre 1996 18 dicembre 1996 Azerbaigian 12 giugno 1996 A 10 settembre 1996 Bahamas 4 maggio 1993 A 14 giugno 1994 Bahrein 13 marzo 2001 11 giugno 2001 Bangladesh 27 novembre 2000 25 febbraio 2001 Barbados 20 luglio 1994 18 ottobre 1994 Belgio 7 agosto 1997 5 novembre 1997 Belize 9 gennaio 1998 A 9 aprile 1998 Benin 21 giugno 2000 19 settembre 2000 Bolivia 3 ottobre 1994 A 1° gennaio 1995 Botswana 13 maggio 1997 A 11 agosto 1997 Brasile 25 giugno 1997 23 settembre 1997 Bulgaria 28 aprile 1999 27 luglio 1999 Burkina Faso 12 dicembre 1995 11 marzo 1996 Burundi 18 ottobre 2001 16 gennaio 2002 Camerun 25 giugno 1996 23 settembre 1996 Canada 16 marzo 1994 14 giugno 1994 Capo Verde 31 luglio 2001 A 29 ottobre 2001 Ciad 30 maggio 2001 28 agosto 2001 Cile 14 gennaio 1994 14 giugno 1994 Hong Konga 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Colombia 5 agosto 1997 3 novembre 1997 Congo (Brazzaville) 19 ottobre 2001 A 17 gennaio 2002 Congo (Kinshasa) 30 novembre 1994 A 28 febbraio 1995 Corea (Nord) 17 giugno 1999 A 15 settembre 1999 Corea (Sud) 2 dicembre 1994 2 marzo 1995 Costa Rica 11 novembre 1998 9 febbraio 1999 Croazia 11 febbraio 1997 12 maggio 1997 Cuba 19 ottobre 1998 17 gennaio 1999 Danimarca* 21 dicembre 1993 14 giugno 1994 EC / EEC / EU 20 novembre 1995 18 febbraio 1996 Ecuador 24 novembre 1993 A 14 giugno 1994 Egitto 28 giugno 1994 26 settembre 1994 El Salvador 8 dicembre 2000 A 8 marzo 2001 Estonia 12 aprile 1999 11 luglio 1999 Figi 17 maggio 2000 A 15 agosto 2000 Filippine 15 giugno 2001 13 settembre 2001

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Finlandia 16 novembre 1993 14 giugno 1994 Francia 3 gennaio 1996 2 aprile 1996 Gabon 4 dicembre 2000 A 4 marzo 2001 Georgia 12 luglio 2000 A 10 ottobre 2000 Germania 28 dicembre 1993 14 giugno 1994 Ghana 9 aprile 2001 8 luglio 2001 Giappone 20 dicembre 1994 20 marzo 1995 Gibuti 30 luglio 1999 A 28 ottobre 1999 Giordania 30 giugno 1995 28 settembre 1995 Grecia 30 gennaio 1995 30 aprile 1995 Grenada 20 maggio 1999 A 18 agosto 1999 Guatemala 21 gennaio 2002 A 21 aprile 2002 Guyana 23 luglio 1999 A 21 ottobre 1999 Haiti 29 marzo 2000 A 27 giugno 2000 Honduras 24 gennaio 2002 24 aprile 2002 Indonesia 10 dicembre 1998 A 10 marzo 1999 Iran 4 agosto 1997 2 novembre 1997 Irlanda 16 aprile 1996 15 luglio 1996 Islanda 15 marzo 1994 14 giugno 1994 Isole Salomon 17 agosto 1999 A 15 novembre 1999 Israele 5 aprile 1995 4 luglio 1995 Italia 4 gennaio 1995 4 aprile 1995 Kenya 27 settembre 1994 26 dicembre 1994 Kuwait 22 luglio 1994 A 20 ottobre 1994 Lettonia 2 novembre 1998 A 31 gennaio 1999 Libano 31 luglio 2000 A 29 ottobre 2000 Liberia 15 gennaio 1996 A 14 aprile 1996 Liechtenstein 22 novembre 1996 A 20 febbraio 1997 Lituania 3 febbraio 1998 4 maggio 1998 Lussemburgo 9 maggio 1994 7 agosto 1994 Macedonia 9 novembre 1998 7 febbraio 1999 Madagascar 16 gennaio 2002 A 16 aprile 2002 Malawi 28 febbraio 1994 14 giugno 1994 Malaysia 5 agosto 1993 A 14 giugno 1994 Maldive 27 settembre 2001 26 dicembre 2001 Marocco 28 dicembre 1995 A 27 marzo 1996 Marshall, Isole 24 maggio 1993 A 14 giugno 1994 Maurizio 30 novembre 1993 14 giugno 1994 Messico 16 settembre 1994 15 dicembre 1994 Micronesia 27 novembre 2001 A 25 febbraio 2002 Moldavia 25 giugno 2001 A 23 settembre 2001 Monaco 15 giugno 1999 13 settembre 1999 Mongolia 7 marzo 1996 A 5 giugno 1996 Mozambico 9 settembre 1994 A 8 dicembre 1994 Nicaragua 13 dicembre 1999 12 marzo 2000

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Niger 8 ottobre 1999 6 gennaio 2000 Nigeria 27 settembre 2001 26 dicembre 2001 Norvegia 3 settembre 1993 14 giugno 1994 Nuova Zelanda 4 giugno 1993 14 giugno 1994 Tokelau 4 giugno 1993 14 giugno 1994 Oman 5 agosto 1999 A 3 novembre 1999 Paesi Bassib 25 aprile 1994 24 luglio 1994 Pakistan 17 febbraio 1995 18 maggio 1995 Palaos 29 maggio 2001 A 27 agosto 2001 Panama 4 ottobre 1996 A 2 gennaio 1997 Paraguay 27 aprile 2001 26 luglio 2001 Perù 7 giugno 1999 A 5 settembre 1999 Polonia 2 ottobre 1996 A 31 dicembre 1997 Portogallo 24 febbraio 1998 25 maggio 1998 Qatar 22 gennaio 1996 A 21 aprile 1996 Regno Unito 4 gennaio 1995 4 aprile 1995 Guernesey 4 gennaio 1995 4 aprile 1995 Isole Vergini britanniche 30 ottobre 1995 30 ottobre 1995 Jersey 4 gennaio 1995 4 aprile 1995 Repubblica Ceca 18 dicembre 1996 A 18 marzo 1997 Repubblica Dominicana 24 dicembre 2001 A 24 marzo 2002 Romania 28 novembre 2000 26 febbraio 2001 Saint Kitts e Nevis 8 luglio 1998 A 6 ottobre 1998 Samoa 4 ottobre 2001 2 gennaio 2002 San Vincenzo e Grenadine 2 dicembre 1996 A 2 marzo 1997 Santa-Lucia 24 agosto 1999 A 22 novembre 1999 Sao Tomé e Principe 19 novembre 2001 A 17 febbraio 2002 Seicelle 27 maggio 1993 14 giugno 1994 Senegal 12 agosto 1999 A 10 novembre 1999 Sierra Leone 29 agosto 2001 A 27 novembre 2001 Singapore 22 settembre 2000 A 21 dicembre 2000 Siria 30 novembre 1999 A 28 febbraio 2000 Slovacchia 8 gennaio 1998 A 8 aprile 1998 Slovenia 13 novembre 1998 11 febbraio 1999 Somalia 1° agosto 2001 A 30 ottobre 2001 Spagna 5 giugno 1995 3 settembre 1995 Sri Lanka 7 luglio 1997 A 5 ottobre 1997 Stati Uniti 2 marzo 1994 14 giugno 1994 Sudafrica 13 marzo 2001 A 11 giugno 2001 Sudan 2 gennaio 2002 A 2 aprile 2002 Svezia 9 agosto 1993 14 giugno 1994 Svizzera 16 settembre 1996 15 dicembre 1996 Thailandia 1° dicembre 1995 29 febbraio 1996 Togo 6 luglio 1998 4 ottobre 1998 Trinidad e Tobago 10 giugno 1999 8 settembre 1999

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono RU 2002

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Tunisia 2 febbraio 1995 A 3 maggio 1995 Turchia 10 novembre 1995 8 febbraio 1996 Tuvalu 31 agosto 2000 29 novembre 2000 Ucraina 4 aprile 2002 3 luglio 2002 Uganda 22 novembre 1999 A 20 febbraio 2000 Ungheria 17 maggio 1994 A 15 agosto 1994 Uruguay 3 luglio 1997 A 1° ottobre 1997 Uzbekistan 10 giugno 1998 A 8 settembre 1998 Vanuatu 21 novembre 1994 19 febbraio 1995 Venezuela 10 dicembre 1997 10 marzo 1998 Vietnam 26 gennaio 1994 A 14 giugno 1994 Yemen 23 aprile 2001 A 22 luglio 2001 Zimbabwe 3 giugno 1994 1° settembre 1994 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso a Dal 4 aprile 1995 al 30 giugno 1997, l’emendamento era applicabile a Hong Kong in ba- se a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° luglio 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giugno 1997, l’emendamento è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° luglio 1997. b Per il Regno in Europa.

Riserve e dichiarazioni Danimarca L’emendamento del Protocollo di Montreal adottato il 25 novembre 1992 non si applica alle isole Färoer.

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, | Lexipedia | Lexipedia