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AS 2002 3703

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni concernenti le prestazioni Sezione 1: Garanzia d’impiego appropriato

Art. 1 1 Se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al benefi- ciario e questi è sottoposto a tutela, esse sono versate al tutore o a una persona da esso designata. 2 Se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un’autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a: a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico; b. rendere conto all’assicuratore, su sua richiesta, dell’utilizzazione delle pre- stazioni pecuniarie.

RS 830.11 1 RS 830.1; RU 2002 3371

2001-2677 3703

Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU 2002

Sezione 2: Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA)

Art. 2 Persone tenute alla restituzione

1 Sono tenuti alla restituzione:

a. il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi; b. i terzi e le autorità cui le prestazioni pecuniarie sono state versate per garan- tire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle dispo- sizioni delle singole leggi, ad eccezione del tutore; c. i terzi e le autorità cui la prestazione indebitamente concessa è stata versata retroattivamente, ad eccezione del tutore. 2 Se le prestazioni indebitamente concesse a una persona minorenne non sono state versate a questa stessa persona e non vi è obbligo di restituzione conformemente al capoverso 1 lettera b o c, l’obbligo di restituzione incombe alle persone che al mo- mento del versamento delle prestazioni detenevano l’autorità parentale. 3 Il diritto dell’assicuratore di chiedere la restituzione è stabilito proporzionalmente alle prestazioni indebitamente concesse che possono essere compensate con versa- menti retroattivi di altre assicurazioni sociali, conformemente alla normativa delle singole assicurazioni sociali, nei confronti dell’assicuratore tenuto a versamenti re- troattivi.

Art. 3 Decisione di restituzione

1 L’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

2 Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono. 3 L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono.

Art. 4 Condono 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore ri- nuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. 2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. 3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

5 Sul condono è pronunciata una decisione.

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Art. 5 Gravi difficoltà 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 19652 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC. 2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo im- porto massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC; b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC; c. quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno; d. quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari3. 3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi; b. per i coniugi, 12 000 franchi; c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.

2 RS 831.30 3 RS 831.309.1

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Sezione 3: Interesse di mora sulle prestazioni (art. 26 cpv. 2 LPGA)

Art. 6 Diritto Non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo 26 capoverso 2 LPGA: a. l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati vengono versati a terzi; b. terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati conformemente all’articolo 2 capoverso 3.

Art. 7 Tasso d’interesse e calcolo

1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.

2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento. 3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va cal- colato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva.

Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura Sezione 1: Consultazione degli atti (art. 47 LPGA)

Art. 8 Forma 1 L’assicuratore può subordinare a una domanda scritta la concessione della consul- tazione degli atti. 2 Di massima gli atti sono consultati presso la sede dell’assicuratore o dei suoi orga- ni esecutivi. Su domanda del richiedente, l’assicuratore può trasmettergli una copia degli atti. Sono salvi l’articolo 47 capoverso 2 LPGA e l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.

3 L’assicuratore deve trasmettere per consultazione gli atti o copia di essi:

a. alle autorità; b. agli altri assicuratori e alle persone abilitate a esercitare la rappresentanza in giudizio a norma dell’articolo 2 della legge del 23 giugno 20005 sugli avvo- cati.

4 RS 235.1 5 RS 935.61

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Art. 9 Costi

1 Di massima la consultazione degli atti è gratuita.

2 Un emolumento calcolato a norma dell’ordinanza del 10 settembre 19696 sulle tas- se e spese nella procedura amministrativa può essere percepito se la consultazione causa un lavoro particolarmente oneroso. È salvo l’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 19937 sulla protezione dei dati.

Sezione 2: Procedura di opposizione (art. 52 LPGA)

Art. 10 Principio

1 L’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:

a. impugnabili per opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA in merito a pre- stazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 19828 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza o alla re- stituzione delle stesse; b. emanate da un organo d’esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell’ordinanza del 19 dicembre 19839 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 3 In tutti gli altri casi l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale. 4 L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore. 5 Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

Art. 11 Effetto sospensivo

1 L’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:

a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge; b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione; c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere so- speso.

6 RS 172.041.0 7 RS 235.11 8 RS 837.0 9 RS 832.30

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2 L’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo op- pure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere trattata immediatamente.

Art. 12 Decisione su opposizione 1 L’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. 2 Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ulti- mo la possibilità di ritirare l’opposizione.

Capitolo 3: Regresso (Art. 72 LPGA)

Art. 13 Principio Gli assicuratori cui spetta il diritto di regresso ai sensi degli articoli 72–75 LPGA possono stipulare tra di loro o con altri interessati convenzioni destinate a semplifi- care il disbrigo dei casi di regresso.

Art. 14 Esercizio del regresso per l’AVS/AI 1 Per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché per l’assicurazione contro l’invalidità, il regresso è esercitato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. L’Ufficio federale può conferire questo compito alle casse cantonali di compen- sazione, alla Cassa svizzera di compensazione o agli uffici AI. 2 Se l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o l’assicura- zione militare esercitano il regresso, essi fanno valere anche il diritto di regresso dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione contro l’in- validità. A tale scopo l’Ufficio federale stipula con i due assicuratori sociali le ne- cessarie convenzioni.

Art. 15 Esercizio del regresso per l’assicurazione contro la disoccupazione Per l’assicurazione contro la disoccupazione il regresso è esercitato dall’organo ese- cutivo dell’assicurazione contro la disoccupazione competente in virtù della legge federale del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione. Può esercitarlo anche il Seco.

10 RS 837.0

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Art. 16 Rapporto tra le assicurazioni sociali Se all’azione di regresso partecipano più assicurazioni sociali, esse sono creditori in solido e sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti dovute da ognuna di esse.

Art. 17 Regresso contro un autore del danno non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile Se all’azione di regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rap- presentante nei confronti del responsabile. Se non giungono a un’intesa, la rappre- sentanza è esercitata nell’ordine seguente: a. dall’assicurazione contro gli infortuni; b. dall’assicurazione militare; c. dall’assicurazione malattia; d. dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dall’assicurazione per l’invalidità.

Capitolo 4: Altre disposizioni

Art. 18 Lavoro considerevole nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA)

L’assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata: a. quando i dati, su richiesta dell’assicuratore, devono essere comunicati in una forma che comporta un lavoro considerevole; e b. la legislazione di un ramo delle assicurazioni sociali lo prevede esplicita- mente.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz