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AS 2002 3717

Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è modificata come segue: Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

Art. 4 cpv. 1 1 Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi inte- ressi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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