AS 2003 2574
Ordinanza del DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica stradale e alla pubblicità stradale per i distributori di carburante
Ordinanza del DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica stradale e alla pubblicità stradale per i distributori di carburante
del 4 agosto 2003
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 115 capoverso 1 dell’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza contiene le norme2 dell’Associazione svizzera dei professio- nisti della strada e dei trasporti (VSS) che si applicano per l’esecuzione, l’aspetto e il collocamento di segnali, demarcazioni e dispositivi di rotta nella circolazione stradale nonché della pubblicità stradale collocata in vicinanza dei distributori di carburante.
Art. 2 Segnali Per i segnali si applicano le seguenti norme: a. Disposizione delle corsie: SN (norma svizzera) 640 814b (versione maggio 1998); b. Segnali stradali: SN 640 815e (versione maggio 2003); c. Indicatori di direzione sulle strade principali e secondarie: SN 640 817c (versione giugno 1997); d. Tavolette numerate sulle strade principali: SNV (Schweizerische Normen- Vereinigung) 640 818 (versione settembre 1973); e. Tavolette numerate sulle strade europee, le autostrade e le semiautostrade: SN 640 821a (versione marzo 2003); f. Cartelli delle distanze in chilometri: SN 640 823 (versione agosto 1999); g. Numerazione dei raccordi e delle ramificazioni di autostrade e semiautos- trade: SN 640 824a (versione dicembre 2002); h. Segnaletica turistica sulle strade principali e secondarie: SN 640 827c (ver- sione giugno 1995);
RS 741.211.5 1 RS 741.21 2 I fogli di norma possono essere richiesti all’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Seefeldstrasse 9, 8008 Zurigo.
2574 2003-1235
Segnaletica stradale e pubblicità stradale per i distributori di carburante. RU 2003 O del DATEC
i. Indicatori di direzione per gli alberghi: SN 640 828 (versione novembre 1979); j. Indicatori di direzione per circuiti per velocipedi: SN 640 829 (versione giu- gno 1997); k. Scrittura per segnali: SN 640 830c (versione maggio 2002); l. disposizione sulle strade principali e secondarie: SN 640 846 (versione otto- bre 1994); m. disposizione sulle aree con percorso rotatorio obbligatorio: SN 640 847 (versione maggio 1999); n. Impiego di dispositivi d’illuminazione e materiali riflettenti: SN 640 878 (versione novembre 1981); o. Segnaletica di cantieri su autostrade e semiautostrade: SN 640 885c (versio- ne ottobre 1999); p. Segnaletica temporanea sulle strade principali e secondarie: SN 640 886 (versione ottobre 2001).
Art. 3 Impianti di segnali luminosi Per gli impianti di segnali luminosi si applicano le seguenti norme: a. Gestione del traffico; segnali di corsia: SN 640 802 (versione novembre 1999); b. Assetto dei trasmettitori di segnali: SN 640 836 (versione marzo 1994); c. Tempi transitori e tempi minimi: SN 640 837 (versione maggio 1992); d. Intervalli: SN 640 838 (versione maggio 1992); e. Collaudo, gestione, manutenzione: SN 640 842 (versione settembre 1998); unicamente capitolo 11 «Cambio dei tipi d’esercizio».
Art. 4 Demarcazioni Per le demarcazioni si applicano le seguenti norme: a. Traffico pedonale; passaggi pedonali: SN 640 241 (versione settembre 2000); b. Forme e dimensioni: SN 640 850 (versione maggio 1993); c. Demarcazioni speciali: SN 640 851 (versione giugno 2002); d. Esempi d’impiego per autostrade e semiautostrade: SN 640 854 (versione maggio 1993); e. Esempi d’impiego per strade principali e secondarie: SN 640 862 (versione maggio 1993).
Segnaletica stradale e pubblicità stradale per i distributori di carburante. RU 2003 O del DATEC
Art. 5 Dispositivi di rotta Per i dispositivi di rotta si applica la SN 640 822 («Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale», versione giugno 1997).
Art. 6 Pubblicità stradale collocata in vicinanza dei distributori di carburante Per la pubblicità stradale relativa ai distributori di carburante si applica la SN 640 882 («Insegna della marca di carburante, indicazioni supplementari, identi- ficazione e illuminazione», versione novembre 1988).
Art. 7 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie indicate nelle seguenti norme sono valide fino a: a. SN 640 802 Gestione del traffico; segnali di corsia 28 febbraio 2010 b. SN 640 814b Disposizione delle corsie 28 febbraio 2010 c. SN 640 822 Dispositivi di delimitazione 28 febbraio 2010 del tracciato stradale d. SN 640 823 Cartelli delle distanze in chilometri 28 febbraio 2005 e. SN 640 842 Collaudo, gestione, manutenzione, 28 febbraio 2005 capitolo 11 f. SN 640 847 Segnali; disposizione sulle aree con 28 febbraio 2005 percorso rotatorio obbligatorio g. SN 640 851 Demarcazioni speciali 31 dicembre 2005
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 15 agosto 20023 concernente le norme applicabili alla segnaletica stradale e alla pubblicità stradale per i distributori di carburante è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2003.
4 agosto 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
3 RU 2002 2718