AS 2003 3255
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 6 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:
Art. 69a cpv. 3
3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata
esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
6 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 832.202
2003-1194 3255