AS 2003 3523
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 10 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 rinvio tra parentesi, lett. b e c (art. 15 cpv. 2 LPP)
Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: b. per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo; c. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2004: del 2,25 per cento al minimo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
10 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.441.1
2003-1510 3523
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) RU 2003
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