AS 2003 4065
Ordinanza concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ)
Ordinanza concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ)
del 15 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 35bbis capoversi 4–6 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente, ordina:
Art. 1 Principio 1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero benzina o olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione. Ai sensi della presente ordinanza, con il termine «benzina» si intende la benzina per motori. 2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel. 3 La benzina o l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) possono essere mescolati con altre qualità di carburanti soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.
Art. 2 Esecuzione 1 L’Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza, fatta ecce- zione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’Amministra- zione federale delle dogane riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proven- ti lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza. 2 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.
RS 814.020
2003-1179 4065
Tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel RU 2003
Art. 3 Aliquota della tassa L’aliquota della tassa per la benzina e l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa), ammonta a 3 centesimi per ogni litro alla temperatu- ra di 15 ºC.
Art. 4 Metodo di misurazione 1 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale. 2 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando uno dei seguenti metodi di analisi:
a. PrEN ISO/DIS 20846:20023; b. PrEN ISO/DIS 20884:20024. 3 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contem- plati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19925.
Art. 5 Distribuzione del prodotto della tassa 1 Gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19946 sull’assicurazione malattie (LAMal) distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popola- zione. Il prodotto della tassa viene distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione). 2 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno accreditandolo ai premi degli assicurati. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. Distribuiscono il prodotto annuo della tassa in parti uguali a tutti i loro assicurati che il 1° gennaio dell’anno di distribu- zione: a. sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi della LAMal; e b. sono domiciliati o dimorano abitualmente in Svizzera.
3 Gli assicuratori comunicano, entro il 20 marzo di ogni anno di distribuzione,
all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali il numero di assicurati che adempiono le premesse giusta il capoverso 2. 4 Il prodotto della tassa è distribuito agli assicuratori in proporzione alla loro quota entro il 30 aprile di ogni anno di distribuzione. Gli interessi sulla quota del prodotto della tassa risultanti da tale versamento anticipato indennizzano gli assicuratori per gli oneri da loro assunti.
3 Fonte: Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
4 Fonte: Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
5 Fonte: Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
6 RS 832.10
Tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel RU 2003
Art. 6 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2 La tassa d’incentivazione viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2004.
15 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel RU 2003