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AS 2003 4257

Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2004

Ordinanza del DFE sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2004

del 13 ottobre 2003

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2004 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobi- listici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di tra- sporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 28 ottobre 20022 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2003 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

13 ottobre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2002 4148

2003-2293 4257

Adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2004 RU 2003