AS 2003 4539
Ordinanza sul diritto fondiario rurale
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale (LDFR),
Art. 1 cpv. 3 3 Il periodo di calcolo comprende gli anni 1994–2010. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere considerati per il periodo di calcolo con un’aliquota di interesse medio del 4,41 per cento.
Art. 2 rubrica e cpv. 1 e 2 Stima 1 Le istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo figurano nell’allegato 1.
2 Le norme e le aliquote dell’allegato 1 sono vincolanti per gli organi di stima.
Sezione 1a: Calcolo dell’unità standard di manodopera
Art. 2a 1 Per determinare la grandezza dell’impresa secondo le unità standard di manodope- ra (USM) si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola.