AS 2003 4719
Ordinanza sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM)
Ordinanza sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM)
del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile all’attività volontaria fuori del servizio soste- nuta dalla Confederazione in Svizzera e all’estero.
2 L’attività volontaria comprende:
a. l’istruzione militare fuori del servizio (istruzione generale e istruzione alla condotta); b. l’istruzione specialistica e le gare specialistiche; c. le informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare; d. lo sport militare fuori del servizio. 3 L’attività volontaria fuori del servizio ha luogo nelle società militari e nelle asso- ciazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.
Art. 2 Scopo 1 L’attività volontaria fuori del servizio deve soddisfare le esigenze dell’esercito e adempiere, nell’interesse della difesa nazionale, gli scopi seguenti: a. mantenere le conoscenze di base e le conoscenze specialistiche militari; b. istruire e perfezionare la truppa e i quadri; c. trasmettere informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica mili- tare; d. promuovere le attitudini fisiche personali.
RS 512.30 1 RS 510.10
2003-1017 4719
Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello RU 2003
2 Nell’ambito dell’attività volontaria fuori del servizio sono incoraggiati anche l’idea di milizia, la camerateria e lo spirito di corpo.
Art. 3 Vigilanza L’Aggruppamento Difesa vigila sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari o nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.
Art. 4 Moduli d’istruzione L’Aggruppamento Difesa sostiene le società militari e le associazioni militari man- tello offrendo loro moduli d’istruzione o, se necessario, organizzandoli.
Art. 5 Sostegno L’attività volontaria fuori del servizio è sostenuta nella misura in cui corrisponde allo scopo di cui all’articolo 2, è stata autorizzata dall’Aggruppamento Difesa e non è indennizzata altrimenti.
Sezione 2: Riconoscimento e compiti
Art. 6 Società militari e associazioni militari mantello Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può riconoscere un’organizzazione come associazione militare mantello, se: a. ha la forma giuridica di un’associazione conformemente all’articolo 60 e seguenti del Codice civile2; b. lo scopo dell’associazione soddisfa le esigenze della presente ordinanza; c. ha un numero sufficiente di membri; d. esiste da almeno un anno; e. non ha scopi commerciali; f. i suoi interessi specifici non sono già tutelati da un associazione mantello o da una società riconosciute; g. dispone di una struttura organizzativa che copre l’intera Svizzera; h. fornisce prestazioni essenziali a favore delle sue società o sezioni. 2 Le associazioni militari mantello riconosciute (associazione mantello) coordinano le attività volontarie fuori del servizio svolte nelle loro società o sezioni. 3 Il DDPS può parimenti riconoscere società il cui scopo è conforme alle esigenze della presente ordinanza.
2 RS 210
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Art. 7 Organizzazione mantello delle società militari e delle associazioni militari mantello
1 Il DDPS riconosce un’associazione come organizzazione mantello delle società e
delle associazioni mantello se: a. ha le forme giuridiche di un’associazione conformemente all’articolo 60 e seguenti del Codice civile3; b. è sostenuta dalla maggioranza delle società militari e delle associazioni mili- tari mantello. 2 Tale associazione può assumere e sostenere il coordinamento tra le società e le associazioni mantello che le sono affiliate nonché con il DDPS.
Sezione 3: Partecipazione
Art. 8 Diritto di partecipazione Alle attività volontarie fuori del servizio possono partecipare: a. i militari, sempre che abbiano assolto l’istruzione di base generale in una scuola reclute; b. gli ex militari, sempre che abbiano assolto una scuola reclute; c. i cittadini svizzeri, a partire dall’anno in cui compiono 15 anni fino a quando hanno assolto l’istruzione di base generale in una scuola reclute, ma al più tardi fino all’anno in cui compiono 22 anni (giovani).
Art. 9 Limitazioni per i giovani
1 I giovani non possono partecipare a:
a. attività con armi e munizioni, se non hanno ricevuto la pertinente istruzione; b. attività che richiedono un’istruzione militare specifica; c. attività all’estero. 2 Di regola non può essere organizzata alcuna attività volontaria fuori del servizio destinata unicamente ai giovani. Sono eccettuati i campionati nazionali per juniori.
3 RS 210
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Sezione 4: Prestazioni della Confederazione
Art. 10 Materiale dell’esercito, infrastruttura e personale specializzato
1 Nei limiti delle sue possibilità, il DDPS mette a disposizione il materiale
dell’esercito, l’infrastruttura e il personale specializzato, se: a. ciò corrisponde al campo d’attività degli organizzatori; b. gli organizzatori hanno a disposizione personale adeguatamente istruito. 2 Il materiale dell’esercito, l’infrastruttura e il personale specializzato vengono messi a disposizione gratuitamente. In occasione di impieghi a favore di terzi, gli organiz- zatori sono tenuti a pagare gli emolumenti conformemente all’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 19984 sugli emolumenti per prestazioni.
Art. 11 Indennità finanziaria 1 L’organizzazione e lo svolgimento dell’attività volontaria fuori del servizio auto- rizzata conformemente all’articolo 5 sono indennizzati annualmente dalla Confede- razione nei limiti dei crediti stanziati. 2 Le indennità sono versate alle associazioni mantello riconosciute. Le società mili- tari riconosciute che non dipendono da alcuna associazione mantello sono indenniz- zate direttamente. 3 Le indennità sono versate soltanto quando un’attività volontaria fuori del servizio autorizzata è stata organizzata in Svizzera.
4 Le indennità devono essere impiegate a favore dei membri delle società e delle
associazioni mantello, nonché a favore delle società e delle sezioni loro affiliate.
5 Le indennità sono calcolate in base al numero:
a. dei membri, aventi diritto di partecipare conformemente all’articolo 8, delle società e delle associazioni mantello riconosciute, nonché delle società e del- le sezioni loro affiliate; b. dei militari che partecipano all’attività volontaria fuori del servizio, tenendo conto dell’importanza relativa dei differenti settori d’attività.
Art. 12 Materiale privato e autoveicoli civili
1 Per il materiale privato impiegato non è versata alcuna indennità.
2 La Confederazione non si assume alcuna responsabilità per la perdita, la sostitu- zione o la riparazione di oggetti privati dell’equipaggiamento sportivo e di gara o di altro materiale privato. 3 L’impiego di veicoli civili avviene a spese e a rischio delle società e delle associa- zioni mantello riconosciute, nonché delle società e delle sezioni loro affiliate.
4 RS 510.461
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Sezione 5: Assicurazioni
Art. 13 Assicurazione infortuni 1 I militari e gli ex militari che partecipano a un’attività volontaria fuori del servizio autorizzata o a un modulo d’istruzione conformemente all’articolo 4, sono assicurati presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute. 2 I giovani che partecipano a un’attività volontaria fuori del servizio autorizzata o a un modulo d’istruzione conformemente all’articolo 4, devono essere assicurati contro gli infortuni nella misura in cui sussiste un rischio d’infortunio.
Art. 14 Assicurazione responsabilità civile Chi organizza un’attività volontaria fuori del servizio conformemente alla presente ordinanza deve, se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, assicu- rarsi contro le pretese in materia di responsabilità civile.
Sezione 6: Misure amministrative
Art. 15 Misure contro le società, le associazioni mantello e i loro membri 1 Il DDPS può revocare il riconoscimento alle società e alle associazioni mantello, riconosciute conformemente all’articolo 6 della presente ordinanza, che non si sottomettono alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell’auto- rità di vigilanza.
2 L’Aggruppamento Difesa può prendere misure nei confronti delle società e delle
associazioni mantello, nonché delle società e sezioni loro affiliate, che si oppongono alle istruzioni o la cui direzione amministrativa o tecnica, a più riprese, ha dovuto essere oggetto di reclami. Esso può: a. trattenere o revocare le prestazioni della Confederazione; b. non mettere più a disposizione il materiale dell’esercito e l’infrastruttura; c. fornire le munizioni soltanto contro pagamento anticipato o non fornirle più; d. non autorizzare più le attività.
Art. 16 Misure contro l’organizzazione mantello Il DDPS può revocare il riconoscimento all’organizzazione mantello conformemente all’articolo 7 della presente ordinanza, se quest’ultima non si attiene alle prescrizioni della presente ordinanza.
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Sezione 7: Vie legali
Art. 17 Controversie di natura non patrimoniale 1 Contro le decisioni di natura non patrimoniale dell’Aggruppamento Difesa fondate sulla presente ordinanza può essere interposto ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla notifica. 2 Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.
Art. 18 Controversie di natura patrimoniale
1 L’Aggruppamento Difesa decide sulle pretese contestate di natura patrimoniale
della Confederazione o contro la Confederazione fondate sulla presente ordinanza. 2 Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DDPS entro 30 giorni dalla notifica. 3 La decisione della Commissione di ricorso del DDPS sottostà al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 19 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 dicembre 19986 sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 172.021 6 RU 1999 1323