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AS 2003 5357

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 26 novembre 2003

Il Dipartimento federale dell’economia, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, ordina:

I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 11 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 18 capoverso 1 lettere b–d, 23, 24a e 33a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biolo- gica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull’agricoltura biologica),

Sezione 2b: Sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione

Art. 16g Registrazione nel sistema d’informazione 1 Su domanda dell’offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.

2 Ai fini della registrazione, l’offerente deve:

a. provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l’ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica; b. provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione com- mercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti; c. impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all’articolo 16h e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d’informazione o ogni qual volta un’attualizzazione si renda necessaria;

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2003

d. impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d’informa- zione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.

3 Il gestore del sistema d’informazione può cancellare una registrazione se

l’offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.

Art. 16h Informazioni registrate Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà; b. il nome dell’offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rin- tracciarlo; c. la regione in cui l’offerente può fornire all’utilizzatore le sementi o il mate- riale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali; d. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all’iscri- zione nel catalogo delle varietà; e. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltipli- cazione sono disponibili; f. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell’autorità competente per il controllo dell’impresa in questione.

Art. 16i Elenco delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione disponibili in quantità sufficienti L’allegato 10 comprende un elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica nonché un numero quasi sufficiente di varietà di produzione biologica. Questo elenco deve figurare nel sistema d’infor- mazione.

Art. 16j Accesso ai dati Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d’informazione attraverso Inter- net.

Art. 16k Rapporto annuale 1 Il gestore del sistema d’informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all’articolo 13a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all’Ufficio federale dell’agricol- tura sotto forma di rapporto annuale. 2 Per ogni specie interessata da una notifica secondo l’articolo 16k capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni: a. il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;

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b. il numero totale delle notifiche pervenute; c. il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un’attestazione; d. i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell’arti- colo 13a capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica.

II

1 Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa.

3 L’ordinanza è completata con un nuovo allegato 10 conformemente alla versione

qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

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Allegato 3 (art. 3)

Parte A, A.1. Tabella 2

E 303 Ascorbato di potassio Abrogato

Parte B, B.1. Tabella 1

Idrossido di sodio(Produzione di zucchero, fabbricazione di olio di colza fino al

31.03.02 al più tardi)

Abrogato

Parte C, C.3. Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell’acquacoltura, autorizzati nella prepara- zione di prodotti alimentari tradizionali. Budella naturali, fino al 1° aprile 2006.

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Allegato 4 (art. 4)

Elenco dei Paesi Argentina, cifre 4 e 5:

4. Ente che emette il certificato di controllo: come cifra 3.

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2008.

Costa Rica, cifre 4 e 5: 4. Ente che emette il certificato di controllo: Ministerio de Agricultura y Gana- deria

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2006.

Stati membri dell’UE, cifre 4 e 5:

4. Ente che emette il certificato di controllo: come cifra 3.

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2008.

Israele

1. Prodotti:

a. prodotti agricoli vegetali non trasformati ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 1 lettera a dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica; b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all’alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 22 settembre

1997 sull’agricoltura biologica.

2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle der- rate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di pro- duzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono essere stati prodotti in Israele o essere stati importati in Israele: a. dalla Svizzera; oppure b. da uno dei paesi terzi riconosciuti secondo il presente allegato.

3. Ente di certificazione: Ministry of Agriculture and Rural Development,

Plant Protection and Inspection Services (PPIS).

4. Ente che emette il certificato di controllo: come cifra 3.

5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2008.

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2003

Nuova Zelanda, cifre 1 e 5:

1. Prodotti:

a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, eccetto gli animali e i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all’agricoltura biologica; b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimenta- zione umana, ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordi- nanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, eccetto i pro- dotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all’agricoltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.

5. Data limite di ammissione: 31 dicembre 2004.

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Allegato 9 (art. 16b cpv. 1a e 16e)

Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

1. Ente di certificazione o autorità del Paese 2. Importazione giusta:

d’origine emittente (nome e indirizzo) ordinanza sull’agricoltura biologica, arti- colo 23 (Elenco dei Paesi3 ordinanza sull’agricoltura biologica, arti- colo 24 (autorizzazione particolare)

3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Numero di riferimento dell’autorizzazione particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica

5. Esportatore (nome e indirizzo) 6. Ente o autorità di controllo (nome e

indirizzo)

7. Produttore o preparatore del prodotto 8. Paese d’origine

(nome e indirizzo)

9. Paese di destinazione Svizzera

10. Primo destinatario in Svizzera (nome e 11. Importatore (nome e indirizzo)

indirizzo)

12. Contrassegni e cifre, numero di contai- 13. Voce di tariffa 14. Quantitativo

ner, numero e tipo, denominazione commer- dichiarato nell’unità ciale del prodotto appropriata (chilo- grammi, litri, ecc.)

15. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1

Si certifica che i prodotti indicati nella casella 12 sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro dell’ente o dell’autorità emittente

3 Conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del DFE del 22 settembre 1997

sull’agricoltura biologica (RS 910.181).

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16. Per importazioni giusta l’articolo 11 capoverso 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91 (autorizzazione particolare): dichiarazione della competente autorità CE (importazione nella CE giusta l’articolo 11 capoverso 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Si certifica che per la commercializzazione in uno Stato membro della CE dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un’autorizzazione particolare giusta l’articolo 11 capoverso 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Data:

Nome e firma del responsabile Timbro dell’autorità o dell’ente di certificazione competente

17. Controllo dell’invio da parte della competente autorità (veterinario di confine) o dell’ente di certificazione in Svizzera

Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data d’importazione e ufficio doganale di notifica):

Data:

Nome e firma del responsabile Timbro

18. Dichiarazione del primo destinatario

Si certifica che il ricevimento delle merci è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 parte B n. 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Nome dell’impresa Data

Nome e firma del responsabile

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2003

Parte B: Estratto del certificato di controllo Confederazione Svizzera Estratto n. … del certificato di controllo

1. Ente di certificazione o autorità che ha 2. Importazione giusta:

rilasciato il certificato di controllo di base ordinanza sull’agricoltura biologica, arti- (nome e indirizzo) colo 23 (Elenco dei Paesi4) ordinanza sull’agricoltura biologica, arti- colo 24 (autorizzazione particolare)

3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Numero di riferimento dell’autorizzazione di base particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica

5. Impresa che ha suddiviso in più lotti 6. Ente o autorità di controllo (nome e

l’invio originale (nome e indirizzo) indirizzo)

7. Nome e indirizzo dell’importatore 8. Paese d’origine 9. Quantitativo totale

dell’invio originale dell’invio originale dichiarato dell’invio originale

10. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)

11. Contrassegni e cifre, numero di contai- 12. Voce di tariffa 13. Quantitativo

ner, numero e tipo, denominazione commer- dichiarato del lotto ciale del lotto nell’unità appropriata (chilogrammi, litri, ecc.)

14. Dichiarazione dell’ente di certificazione

Il presente estratto concerne il lotto descritto nella casella 11, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato di controllo originale avente il numero di serie indicato nella casella 3. Data: Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente competente

4 Conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del DFE del 22 settembre 1997

sull’agricoltura biologica (RS 910.181).

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2003

15. Dichiarazione del destinatario del lotto

Si certifica che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 parte B n. 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Nome dell’impresa Data: Nome e firma del responsabile

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Allegato 10 (art. 16i)

Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente Nessuna registrazione per il momento

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