AS 2004 1421
Ordinanza del Consiglio dei PF sull'Audit interno del settore dei PF
Ordinanza del Consiglio dei PF sull’Ispettorato delle finanze del settore dei PF
del 5 febbraio 2004
Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 35a capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; d’intesa con il Controllo federale delle finanze, ordina:
Art. 1 Compiti dell’Ispettorato delle finanze 1 L’Ispettorato delle finanze cura la revisione interna dei PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF conformemente all’articolo 11 della legge del 28 giugno 19672 sul Controllo delle finanze. 2 Valuta in particolare i processi di gestione dei rischi, i sistemi di direzione e di controllo, nonché i processi di governance e contribuisce al loro miglioramento. 3 Non rientra nelle competenze dell’Ispettorato delle finanze la vigilanza finanziaria sul Consiglio dei PF e sulla sua segreteria generale.
Art. 2 Statuto dell’Ispettorato delle finanze
1 L’Ispettorato delle finanze opera in modo autonomo e indipendente.
2 Esso è integrato nella segreteria generale del Consiglio dei PF ed è subordinato al segretario generale del Consiglio dei PF sul piano amministrativo.
Art. 3 Comitato di vigilanza 1 La vigilanza sull’Ispettorato delle finanze è esercitata da un comitato istituito conformemente all’articolo 18 del regolamento interno del 17 dicembre 20033 del Consiglio dei PF. 2 Il responsabile dell’Ispettorato delle finanze partecipa alle sedute del comitato di vigilanza del Consiglio dei PF.
Art. 4 Diritti e obblighi dell’Ispettorato delle finanze 1 L’Ispettorato delle finanze gode di un diritto illimitato all’informazione. Esso può consultare tutti gli atti ed esigere informazioni indispensabili all’adempimento dei suoi compiti. Si assicura di disporre di tutte le informazioni riguardanti i fatti, i progetti e le istruzioni importanti degli istituti del settore dei PF.
RS 414.121
2004-0098 1421
Ispettorato delle finanze del settore dei PF RU 2004
2 Svolge i suoi compiti con competenza, diligenza e discrezione.
3 Esso non ha il diritto d’impartire istruzioni. Non gli sono delegati compiti di tipo operativo.
Art. 5 Norme di revisione interna e criteri di vigilanza finanziaria 1 L’Ispettorato delle finanze cura la revisione interna secondo norme riconosciute.
2 I criteri della vigilanza finanziaria sono la regolarità, il rispetto del diritto vigente, la redditività e l’efficacia. 3 Mediante verifiche della redditività si accerta se le risorse sono impiegate in modo parsimonioso, se il rapporto tra costi e benefici è favorevole e se le uscite finanziarie producono gli effetti desiderati.
Art. 6 Programma di revisione e verifiche speciali 1 L’Ispettorato delle finanze propone ogni anno un programma di revisione d’intesa con il Controllo federale delle finanze. Esso è approvato dal comitato di vigilanza del Consiglio dei PF in accordo con il segretario generale del Consiglio dei PF. 2 I PF e gli istituti di ricerca possono richiedere verifiche speciali. Il comitato di vigilanza del Consiglio dei PF, d’intesa con il segretario generale del Consiglio dei PF, autorizza tali verifiche.
Art. 7 Rapporto 1 L’Ispettorato delle finanze allestisce un rapporto per ogni revisione effettuata. In esso sono contenuti i risultati delle verifiche e le raccomandazioni emanate.
2 Il rapporto di revisione è inviato al presidente del PF oppure al direttore
dell’istituto di ricerca le cui finanze sono state oggetto di verifica. Il segretario generale del Consiglio dei PF riceve per conoscenza una copia di ciascun rapporto. I rapporti di revisione sono inviati periodicamente per conoscenza al comitato di vigilanza del Consiglio dei PF e al Controllo federale delle finanze. 3 L’Ispettoratodelle finanze allestisce alla fine dell’anno un rapporto d’attività destinato al comitato di vigilanza del Consiglio dei PF, al segretario generale del Consiglio dei PF, nonché al Controllo federale delle finanze.
Art. 8 Procedura in caso di contestazione 1 I PF e gli istituti di ricerca esprimono per scritto il loro parere sulle raccomanda- zioni emanate dall’Ispettorato delle finanze entro i termini stabiliti. 2 Se il parere diverge in modo significativo dalle raccomandazioni, oppure se consta- ta che importanti raccomandazioni non sono state attuate, l’Ispettorato delle finanze sottopone il caso al comitato di vigilanza del Consiglio dei PF unitamente ad una proposta scritta. Nel contempo informa il segretario generale del Consiglio dei PF e il Controllo federale delle finanze.
1422
Ispettorato delle finanze del settore dei PF RU 2004
3 Se il comitato di vigilanza del Consiglio dei PF non accoglie la proposta, l’insieme degli atti è trasmesso al Controllo federale delle finanze. Questi esamina i fatti e fornisce la propria valutazione per scritto al comitato di vigilanza del Consiglio dei PF. Nel contempo vengono informati il segretario generale del Consiglio dei PF e l’Ispettorato delle finanze.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.
5 febbraio 2004 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Sebastian Brändli
Approvazione del Controllo federale delle finanze: Il direttore, Kurt Grüter
1423
Ispettorato delle finanze del settore dei PF RU 2004
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
1424–1426