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AS 2004 2415

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)

Modifica del 4 maggio 2004

Il Dipartimento federale dell’economia visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 29 novembre 20022 sui diamanti è modificato come segue:

Nell’elenco dei partecipanti è inserita (da inserire nell’ordine alfabetico): Singapore

Dall’elenco dei partecipanti è cancellato: Libano

II La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2004.

4 maggio 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss