AS 2004 3009
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la destinazione del prodotto dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2004
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la destinazione del prodotto dell’imposta sul valore aggiunto a partire dal 1° gennaio 2004
del 4 giugno 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 196 numero 14 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale1, decreta:
Art. 1 A partire dal 1° gennaio 2004 il 5 % del prodotto dell’imposta sul valore aggiunto è destinato alla riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie a favore delle classi di reddito inferiori conformemente all’articolo 130 capoverso 2 della Costitu- zione federale.
Art. 2 La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 ed è applicabile sino all’entrata in vigore di una normativa corri- spondente nell’ambito del nuovo regime finanziario, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2006.
Consiglio nazionale, 2 giugno 2004: Consiglio degli Stati, 4 giugno 2004 Il presidente, Max Binder Il presidente, Fritz Schiesser Il segretario, Ueli Anliker Il segretario, Christoph Lanz
RS 641.204 1 RS 101
2004-1255 3009
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la destinazione del prodotto RU 2004 dell’imposta sul valore aggiunto a partire dal 1° gennaio 2004