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AS 2004 3189

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

Correzione

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PFZ)

Modifica del 18 maggio 2004 (RS 414.133.1; RU 2004 2963)

Invece di: Art. 7 cpv. 1 primo periodo 1 Le persone interessate devono proporre la loro candidatura a un professore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza sui professori dei PF del 18 settembre 20031 oppure a un professore titolare, a un libero docente o a un professore borsista FNS2 impiegati principalmente al PF di Zurigo. ...

Art. 14 cpv. 1 1 I lavori sono diretti, di regola, da un professore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordi- nanza sui professori dei PF del 18 settembre 20033 o da un professore borsista FNS4.

Leggasi: Art. 7 cpv. 1 primo periodo 1 Le persone interessate devono proporre la loro candidatura a un professore ai sensi dell’articolo 1, capoverso 1, dell’ordinanza sui professori dei PF del 18 settembre 20035 oppure a un professore titolare o a un libero docente impiegati principalmente al PF di Zurigo o a un professore borsista FNS6. ... Art. 14 cpv. 1 1 I lavori sono diretti, di regola, da un professore ai sensi dell’articolo 1, capover- so 1, dell’ordinanza sui professori dei PF del 18 settembre 20037 o da un professore borsista FNS8.

29 giugno 2004 Cancelleria federale

1 RS 172.220.113.40

2 Cattedra finanziata dal Fondo Nazionale Svizzero.

3 RS 172.220.113.40

4 Cattedra finanziata dal Fondo Nazionale Svizzero.

5 RS 172.220.113.40

6 Cattedra finanziata dal Fondo Nazionale Svizzero.

7 RS 172.220.113.40

8 Cattedra finanziata dal Fondo Nazionale Svizzero.

2004-1295 3189

Ordinanza sul dottorato del PFZ. Correzione RU 2004

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